Punti chiave:
- Il Regime Forfettario offre vantaggi sia in termini di contabilità semplificata rispetto al regime ordinario, sia in termini fiscali con calcoli d'imposte più semplici.
- È ideale per persone fisiche che avviano attività professionale, artistica o d'impresa individuale, riducendo il carico burocratico e beneficiando di agevolazioni.
- È necessario rispettare requisiti di accesso, escludendo chi ha redditi superiori a 85.000 euro, e comprendere che l'IVA non si applica alle fatture emesse nel regime forfettario.
Il
Regime Forfettario è un regime fiscale che offre diversi vantaggi sia dal punto di vista della contabilità, notevolmente più semplice rispetto a quella prevista per il regime ordinario, sia da un punto di vista fiscale (il calcolo delle imposte da versare all’erario risulta più semplice).
Per queste ragioni si tratta di una scelta ideale per le
persone fisiche che desiderano intraprendere un’attività professionale, artistica o d’impresa individuale avvalendosi di agevolazioni e di un minor carico di adempimenti burocratici.
Prima di aderire a questo regime bisogna però badare al fatto che presenta dei requisiti di accesso e delle clausole di esclusione. Nello stesso modo, i vantaggi del Forfettario variano a seconda del fatto che il contribuente stia avviando una nuova attività o meno.
Requisiti per l’accesso
È possibile accedere al
Regime Forfettario quando nell’anno precedente a quello di adesione i ricavi e i compensi derivanti dall’attività di una partita IVA, ragguagliati ad anno, non abbiano superato gli
85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla Legge di Bilancio 2023). Chiaramente questo vincolo non si applica nel caso in cui la partita IVA sia stata appena aperta.
Per chi invece ha avviato una nuova attività, il limite di 85.000 euro deve essere ridotto proporzionalmente ai mesi in cui si è realmente operato: l'importo massimo deve essere quindi diviso per 365, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per i giorni di attività effettivi.
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, nel caso in cui si svolgano più attività è necessario sommare tutti i ricavi e i compensi generati da ciascuna di esse. Se il risultato non è superiore a 85.000 euro il requisito viene rispettato. Le attività in questione vengono classificate in
codici ATECO differenti: questi ultimi sono infatti dei codici alfanumerici attribuiti all'apertura di una partita IVA, che ne specificano il tipo di attività.
Contemporaneamente al requisito della soglia dei ricavi/compensi per accedere al regime sopra citato gli operatori economici, nell’anno precedente di adesione al regime forfettario, hanno sostenuto
spese non superiori a 20.000 euro lordi annui a titolo di lavoro dipendente e per collaboratori ex art. 50, comma 1, lettere c) e c-bis), TUIR, per compensi ad associati in partecipazione, per prestazioni di lavoro di familiari ex art. 60, TUIR nonché a titolo di lavoro accessorio.
Cause di esclusione
È bene ricordare che
possono accedere al regime forfettario soltanto le persone fisiche che svolgono attività d'impresa, arti o professioni. Possono quindi aderire le imprese individuali, i professionisti e le imprese familiari. Le associazioni professionali, le società di capitali e di persone non sono invece compatibili con questo regime.
I titolari di attività in regime forfettario
non devono avere residenza all’estero. Esiste un’eccezione per chi risiede in un Paese membro della UE o in uno Stato che aderisce all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo, in questo caso però almeno il 75% del reddito complessivo deve essere generato in Italia.
Nello stesso modo è escluso:
- chi applica regimi forfettari per la determinazione del reddito o regimi speciali ai fini IVA;
- chi, in via esclusiva o prevalente, effettua operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di nuovi mezzi di trasporto;
- chi partecipa a una società di persone come, ad esempio, una S.A.S o una S.N.C.;
- chi ha il controllo diretto o indiretto di una S.R.L. che esercita attività economiche riconducibili a quelle svolte individualmente;
- chi partecipa a imprese familiari o ad associazioni professionali, sono invece compatibili gli imprenditori individuali che esercitano un'attività nella forma di impresa familiare;
- chi ha emesso le proprie fatture prevalentemente all’attuale datore di lavoro, ai datori di lavoro avuti nei due anni precedenti o a soggetti riconducibili ad essi in via diretta o indiretta. Tale causa di esclusione non si applica a chi dà vita ad una nuova attività dopo il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni.
Inoltre,
vengono esclusi dal regime forfettario coloro che nell'anno precedente hanno percepito r
edditi da lavoro dipendente (o assimilati) superiori ai 30.000 euro. A tal riguardo, è però prevista un’eccezione quando nell'anno precedente sia cessato il rapporto di lavoro dipendente e soltanto nel caso in cui, nello stesso anno, non sia stato percepito un reddito di pensione o di lavoro dipendente che derivi da un altro rapporto di lavoro.
Vantaggi del regime forfettario
Dopo aver presentato i requisiti per l’accesso al regime forfettario e le possibili cause di esclusione previste per legge, approfondiamo nel dettaglio i suoi vantaggi. Tra questi ultimi vale la pena di segnalare da subito che chi aderisce a tale regime fiscale
è esonerato dalla tenuta dei libri contabili, non è tenuto a registrare le fatture emesse, i corrispettivi e gli acquisti, è esonerato dagli obblighi di liquidazione e dal versamento dell’imposta e di presentare la dichiarazione annuale IVA.
I contribuenti forfettari
non devono inoltre sottostare agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità), cioè agli indicatori con cui l'Agenzia delle Entrate verifica la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti e la loro affidabilità fiscale.
Da quanto sopra elencato appare chiaro quanto il regime forfettario garantisca un rapporto più semplice con il Fisco, soprattutto a livello burocratico. Prima di proseguire prendiamo però confidenza con due concetti che ci saranno utili in seguito: il
coefficiente di redditività e l’
imposta sostitutiva.
Il primo rappresenta la percentuale da applicare sui ricavi per ottenere il reddito imponibile e calcolare sia le imposte che i contributi da versare al Fisco, esso varia a seconda del
codice ATECO di riferimento. L’imposta sostitutiva è invece un’imposta che, nel caso del regime forfettario, sostituisce appunto le imposte
IRPEF,
IRAP e le addizionali richieste a chi aderisce all’Ordinario Semplificato.
Regime forfettario e fatturazione
I contribuenti che aderiscono al regime forfettario
non applicano l’IVA (Imposta sul Valore Aggiunto) nelle fatture emesse, ciò vale per qualsiasi tipo di prodotto venduto o servizio fornito. L’IVA presente nelle fatture ricevute rappresenta invece un costo indetraibile della propria attività. A ciò si aggiunga che scegliendo questo tipo di regime non si avrà l’obbligo di registrazione delle fatture, a cui devono sottostare imprenditori e professionisti che fanno riferimento al regime ordinario. Tutte le fatture devono essere, in ogni caso, numerate e conservate.
Come per altri regimi è necessario emettere le
fatture elettroniche, attualmente però tale obbligo sussiste soltanto per coloro che nel 2021 hanno registrato ricavi superiori ai 25.000 euro, anche se quelli del 2022 sono stati superiori a tale importo.
È comunque consigliabile adottare da subito la fatturazione elettronica in quanto dal 1° gennaio 2024 non vi sarà più alcun tipo di esclusione. Si ricorda, inoltre che le fatture verso la Pubblica Amministrazione e verso l’estero devono essere sempre in formato elettronico.
Le fatture per le prestazioni di servizio devono essere
emesse e inviate all’SDI (Sistema di Interscambio)
entro 12 giorni dal pagamento. Per quanto riguarda invece la vendita di beni, le fatture devono essere emesse nel momento in cui la merce viene spedita o consegnata al cliente, l'invio all'SDI va quindi effettuato entro 12 giorni dalla data di fatturazione.
Da non dimenticare inoltre che a tutte le fatture di
importo superiore ai 77,47 euro è obbligatorio apporre una
marca da bollo da 2 euro, cartaceo o virtuale a seconda del formato utilizzato per la fatturazione, è possibile addebitare il costo del bollo al cliente ma in questo caso l’ammontare dei bolli addebitati durante l’anno d’imposta parteciperà alla determinazione dei ricavi.
È infine utile segnalare che in regime forfettario
le prestazioni ricevute non sono soggette a ritenuta d’acconto, comprese quelle effettuate da professionisti.
Regime forfettario e calcolo delle imposte
Quando si vuole aprire una partita IVA, o passare a un nuovo regime fiscale, l’entità delle imposte da versare all’erario diventa una delle maggiori preoccupazioni per imprenditori e professionisti. Anche in questo caso il regime forfettario presenta alcuni vantaggi, soprattutto durante i primi anni di un’attività economica.
A questo proposito tale regime prevede l’applicazione del cosiddetto
principio di cassa: grazie ad esso l’ammontare dei ricavi di un anno d’imposta viene determinato in base all’effettivo flusso di cassa, tenendo conto quindi delle sole fatture che sono state incassate. Il reddito imponibile lordo viene poi stabilito applicando ai ricavi il coefficiente di redditività che, come abbiamo visto in precedenza, è una percentuale variabile (dal 40% all’86%) in base al codice ATECO dell’attività svolta. La percentuale residua costituisce invece la spesa forfettaria e le spese non sono deducibili in quanto, appunto, calcolate forfettariamente.
Riassumendo:
il reddito imponibile lordo si ottiene moltiplicando i ricavi per il coefficiente di redditività. Successivamente, si individuano i contributi previdenziali versati nell’anno da sottrarre dal reddito ricalcolato, applicando il citato coefficiente di redditività, al fine di ottenere il reddito netto su cui applicare l’imposta sostitutiva. A titolo d’esempio, per le attività professionali, scientifiche e tecniche il coefficiente di redditività è pari al 78%. Supponendo che i compensi incassati dal professionista siano stati pari a 20.000 euro, a questi compensi si deve moltiplicare la percentuale sopra individuata.
Il risultato è di 15.600 euro (20.000*78%) che rappresenta l’imponibile lordo. Una volta ottenuto l’imponibile lordo occorre determinare il reddito imponibile netto su cui applicare l’imposta sostitutiva. Per determinarlo occorre tener conto dei contributi versati nell’anno, ad esempio, se dal professionista sono stati versati 1.000 euro di contributi, l’imponibile netto sarà pari a 14.600 euro (15.600 -1000). Da ultimo, si procede ad applicare l’imposta sostitutiva che, nel caso del regime forfettario, è rappresentata da
un’aliquota fissa del 5% per i primi 5 anni di attività e del 15% per gli anni successivi.
Venendo all’esempio, moltiplicando un imponibile netto di 14.600 euro per l’aliquota del 5%, avremmo un’imposta sostitutiva da versare all’erario pari a 730 euro (14.600 x 0.05). Invece, applicando l’aliquota del 15% l’imposta sostitutiva da versare è pari a 2.190 euro (14.600 x 0.15).
È bene precisare che non tutti i contribuenti che aderiscono al regime forfettario possono avvalersi di un’aliquota del 5% durante il primo quinquennio di attività. Per accedere a tale beneficio sono infatti previsti dei requisiti:
- non aver esercitato nei tre anni precedenti alcuna attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
- l'attività che si desidera intraprendere non deve rappresentare la prosecuzione di un’altra svolta in precedenza sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, salvo il caso del periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti o professioni;
- se si rileva un’attività avviata da altri essa non deve aver generato più di 85.000 euro di ricavi nell’anno precedente.
Regime forfettario e contributi previdenziali
Il discorso riguardante i contributi previdenziali, cioè
gli importi da versare periodicamente a fini pensionistici, è molto complesso perché presenta differenze spesso notevoli a seconda del settore di riferimento. In linea generale è possibile affermare che il carico contributivo varia a seconda dell’attività svolta. In Italia esistono poi diversi istituti previdenziali di riferimento per le partite IVA:
- la Gestione Separata INPS, per chi non ha una cassa previdenziale di appartenenza specifica;
- la cassa previdenziale specifica per iscritti a ordini e albi (ad esempio l’INPGI per i giornalisti);
- la Gestione Artigiani e Commercianti INPS.
Il regime forfettario presenta però alcuni vantaggi:
gli artigiani e i commercianti possono ad esempio godere di una riduzione del 35% sulle somme da corrispondere alla propria gestione INPS.
Tale riduzione non viene erogata automaticamente, ma è opzionale tramite un’apposita domanda all’Inps che-per chi ha una partita IVA già aperta- deve essere presentata entro il 28 febbraio dell’anno per il quale si intende usufruire del regime agevolato. Chi invece ha deciso di aprire una partita IVA dovrà inviare la richiesta entro 30 giorni dal momento in cui la posizione INPS viene confermata.
Tale riduzione può essere chiesta una volta sola, questo significa che una volta revocata non sarà più recuperabile. Prima di formulare la domanda tieni conto però che se i versamenti per i contributi dovessero essere troppo bassi, l’entità della futura pensione potrebbe risentirne. La riduzione del 35% non è tra l’altro compatibile con la riduzione del 50% prevista per gli ultrasessantacinquenni che già percepiscono una pensione.
Sempre per quanto riguarda i vantaggi, è utile ricordare che un artigiano o un commerciante, che è anche un lavoratore dipendente a tempo pieno, può optare per l’esonero contributivo decidendo di versare esclusivamente l’imposta sostitutiva.
Conclusioni
Il regime forfettario è un
regime fiscale vantaggioso rivolto alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni. che vogliono aprire una partita IVA o che la posseggono già, ma che non generano ricavi o compensi superiori agli
85.000 euro per anno di imposta e hanno sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a
20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.
Prima di aderirvi è necessario conoscerne i requisiti di accesso, le clausole di esclusione, informandosi dei benefici dal punto di vista contabile e fiscale e degli adempimenti richiesti.
Per approfondire alcuni argomenti specifici, ti consigliamo di consultare i seguenti articoli:
- Forfettari: obbligo di fattura elettronica per tutti dal 2024
- I vantaggi del regime forfettario
- Regime forfettario: quali requisiti?
- Regime forfettario: come calcolare il reddito imponibile
- Forfettari: come si compila una fattura elettronica
- Forfettario è meglio: come approfittarne con la fatturazione elettronica Aruba
In conclusione, il
regime forfettario è una soluzione vantaggiosa per i piccoli professionisti e le imprese individuali, sia in termini fiscali che di adempimenti contabili. La semplicità di questo regime consente di agire con minori oneri burocratici, a fronte di un vantaggio fiscale non indifferente.