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Le scadenze fiscali del 2022

16/12/2021
Le scadenze fiscali del 2022
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
Oltre alle modifiche dei termini di versamento stabiliti, da ultimo, dal decreto Fisco-Lavoro, nel 2022 continuano a trovare applicazione i termini previsti dal decreto collegato alla legge di Bilancio 2020 in materia di certificazione unica e di precompilazione della dichiarazione dei redditi da parte dei sostituti d’imposta. In ambito IVA, a seguito della ridefinizione della disciplina dell’esterometro, da luglio 2022 saranno previsti termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive, mentre la predisposizione delle bozze dei documenti precompilati da parte dell’Agenzia delle Entrate richiederà, anche per l’anno 2022, la loro convalida o integrazione entro termini prestabiliti.

Proroga dei versamenti

Il maxi-emendamento relativo al decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) che sarà convertito in legge entro il prossimo 20 dicembre 2021 interviene sulle scadenze dei versamenti fiscali, prorogando dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per avvalersi della regolarizzazione degli omessi versamenti IRAP, senza sanzioni e interessi, in caso di errata applicazione delle disposizioni relative alla determinazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea sul “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19
Viene, inoltre, esteso per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora fino a 180 giorni dalla notifica (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti). Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo. Per le cartelle di pagamento che verranno notificate dal 1° gennaio 2022 viene ripristinato il termine ordinario di 60 giorni dalla data di notifica. Un’ ulteriore misura agevolativa è diretta alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato. Per esse è previsto il differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021.
I versamenti oggetto di differimento dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in nove rate mensili, a decorrere dal 31 marzo 2022 e, in ogni caso, non si darà luogo a rimborso dei versamenti in esame che siano stati già effettuati.

Certificazione unica

 Per l’anno 2022, il termine per la consegna al contribuente della certificazione unica attestante i redditi di lavoro dipendenti e assimilati e i redditi di lavoro autonomo è previsto  al 16 marzo 2022. Ai fini della precompilazione della dichiarazione dei redditi, i sostituti d’imposta devono :
  • trasmettere telematicamente entro il 16 marzo 2022 all’Agenzia delle Entrate le certificazioni attestante i redditi di lavoro dipendenti e assimilati
  • trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le certificazioni attestanti i redditi di lavoro autonomo entro il termine di scadenza del modello 770/2022  ovvero il 31 ottobre 2022 .

Acconti IRPEF, IRES e IRAP

Gli acconti IRPEF, IRES, IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, nonché quelli delle imposte patrimoniali (IVIE e IVAFE), devono essere versati in due rate qualora l’importo della prima rata superi 103 euro.
La prima rata è dovuta entro il termine del versamento a saldo relativo alla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente ovvero il 30 giugno 2022, mentre la seconda, pari alla differenza tra l’acconto complessivamente dovuto e quanto corrisposto a titolo di prima rata, va versata entro il 30 novembre 2022, ovvero entro l’ultimo giorno dell’11° mese dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare. In caso contrario, occorre effettuare il versamento in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2022 o entro l’ultimo giorno dell’11° mese dell’esercizio.
Si ricorda che l’art. 58 del D.L. n. 124/2019 ha modificato, a regime, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). In luogo del 40% (prima rata) e del 60% (seconda rata) dell’importo complessivamente dovuto, è prevista la corresponsione di due rate di pari importo (ognuna del 50%).
Per gli altri contribuenti resta ferma la consueta bipartizione (prima rata al 40% e seconda rata al 60%, oppure versamento in un’unica soluzione laddove l’importo della prima non superi 103,00 euro).

Saldo IVA

Passando a esaminare le scadenze relative all’IVA, il saldo a debito dell’anno 2021 potrà essere versato, in un’unica soluzione, entro il 16 marzo 2022, oppure entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi (i.e. 30 giugno 2022), corrispondendo gli interessi nella misura dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese che decorre dal 16 marzo 2022 e la maggiorazione dello 0,4%, calcolata sull'importo del saldo IVA aumentato degli interessi, qualora il soggetto passivo si avvalga della facoltà di effettuare il versamento entro i 30 giorni successivi al termine previsto ai fini delle imposte sui redditi. Il saldo IVA può essere versato in forma rateale, con l’interesse dello 0,33% mensile e con l’ultima rata nel mese di novembre 2022.

Dichiarazione annuale IVA e precompilati

La dichiarazione IVA annuale relativa all’anno 2021 dovrà essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2022, ma i soggetti passivi che effettuano la comunicazione delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre con la dichiarazione IVA dovranno presentare quest’ultima entro il 28 febbraio 2022.
A partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, le bozze dei documenti precompilati verranno predisposte anche nei confronti dei contribuenti trimestrali “per opzione” che effettuano la liquidazione dell’IVA secondo il sistema del “cash accounting” (cd. “IVA per cassa”). L’Agenzia delle Entrate predispone le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA e, partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, sarà messa a disposizione dei contribuenti anche la bozza della dichiarazione annuale IVA (nella specie, dal 10 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento).
Le bozze dei registri IVA di ciascun mese sono alimentate e costantemente aggiornate con le informazioni pervenute dal primo giorno del mese fino all’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, mentre le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA sono messe a disposizione dei contribuenti dal sesto giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.
Da osservare che, per i soggetti passivi IVA che, direttamente o tramite intermediario, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, convalidano o integrano nel dettaglio le bozze dei registri IVA predisposte dall’Agenzia delle Entrate, non è più obbligatoria la tenuta dei registri medesimi.

Trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere

A seguito della ridefinizione della disciplina dell’esterometro ad opera della legge di Bilancio 2021 e del maxi-emendamento annesso al decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021), la trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere all’Agenzia delle Entrate utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche, è stata prorogata al 1° luglio 2022 in luogo del 1 gennaio 2022 . Sono previsti termini differenziati di trasmissione dei dati delle operazioni attive e passive, in quanto:
  • per le operazioni attive, la trasmissione dovrà avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (es. giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
  • per le operazioni passive, invece, la trasmissione andrà effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

A cura di Wolters Kluwer


 
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