L’Agenzia delle entrate ha approvato le norme di attuazione della liquidazione dell'IVA dovuta in caso di omessa dichiarazione, indicando le fonti informative utilizzate per la relativa procedura: fatture elettroniche, corrispettivi telematici, dati delle liquidazioni periodiche, versamenti IVA. La comunicazione degli esiti della liquidazione è inviata a mezzo PEC all’indirizzo risultante dall’INI-PEC o al domicilio digitale speciale eletto, altrimenti con raccomandata A/R. La comunicazione e il prospetto analitico con gli estremi delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici considerati per la liquidazione sono disponibili in formato elettronico nel Cassetto fiscale del contribuente.
Con provvedimento del 28 agosto 2026, l’Agenzia delle entrate ha definito le modalità operative per l’applicazione della nuova disciplina, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (art. 54-bis.1 del decreto IVA), che consente all’Amministrazione finanziaria di procedere alla
liquidazione automatizzata dell’IVA nei casi di
omessa dichiarazione annuale, utilizzando le informazioni già presenti nelle proprie banche dati.
L’obiettivo di tale disposizione è quello di
rafforzare l’efficacia dei controlli attraverso l’
utilizzo dei dati derivanti dalla
fatturazione elettronica e dagli altri
flussi telematici, permettendo all’Agenzia di ricostruire autonomamente l’imposta dovuta, anche in assenza della dichiarazione annuale.
Come funziona?
In caso di omessa presentazione della dichiarazione IVA, l’Agenzia delle entrate può determinare l’imposta dovuta mediante
procedure automatizzate basate sulle informazioni disponibili, tra cui:
- fatture elettroniche emesse e ricevute;
- corrispettivi telematici trasmessi;
- comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE);
- versamenti IVA effettuati dal contribuente.
Si considera
omessa anche la
dichiarazione che, pur trasmessa, risulti
priva dei dati relativi alle
operazioni attive necessari per la
determinazione del
volume d’affari e dell’
imposta dovuta.
I dati utilizzati per la liquidazione sono consultabili dal contribuente e dall’eventuale intermediario delegato tramite il portale “
Fatture e Corrispettivi”, mentre le informazioni relative ai versamenti sono disponibili nel Cassetto fiscale.
Come determinare l’imposta e le somme dovute
L’IVA da recuperare viene calcolata partendo dall’imposta a debito risultante dalle operazioni attive registrate nelle banche dati dell’Amministrazione e sottraendo:
- l’IVA a credito risultante dalle fatture ricevute e dalle comunicazioni periodiche;
- i versamenti effettuati dal contribuente.
Nel calcolo
non si tiene conto del
credito risultante dalla
dichiarazione relativa al
periodo d’imposta precedente che, pertanto, non concorre ad abbattere il debito ricostruito in via automatizzata.
Al tributo così determinato
si aggiungono:
- gli interessi, nella misura del 4% annuo, e
- la sanzione per omessa dichiarazione, prevista dall’art. 5 del D.Lgs. n. 471/1997.
Contraddittorio preventivo e diritto di difesa
Qualora dalla liquidazione emerga un
debito IVA, l’Agenzia delle entrate trasmette al contribuente una
comunicazione contenente il dettaglio delle somme dovute e degli elementi utilizzati per la ricostruzione dell’imposta.
La comunicazione viene
inviata tramite PEC all’indirizzo risultante dall’INI-PEC o al domicilio digitale speciale eventualmente eletto. Solo in caso di mancata consegna si procede mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Contestualmente, nel
Cassetto fiscale viene reso disponibile il prospetto analitico delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici utilizzati per la liquidazione.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
il contribuente può:
- fornire chiarimenti;
- segnalare dati non considerati o erroneamente valutati;
- trasmettere documentazione utile alla rideterminazione dell’imposta.
L’attività di
assistenza è affidata alla
Direzione Provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, mentre per i
grandi contribuenti è competente la
Direzione Regionale.
Pagamento e riduzione delle sanzioni
La procedura offre al contribuente la possibilità di
evitare l’iscrizione a ruolo attraverso il
pagamento delle somme richieste
entro sessanta giorni dalla comunicazione, o dalla successiva riliquidazione effettuata dall’Ufficio sulla base degli elementi forniti.
In tale caso, si applicano
condizioni più favorevoli:
- riduzione della sanzione a un terzo;
- applicazione degli interessi nella misura del 3,5%.
Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 e
non è ammessa la compensazione con altri crediti tributari. Con risoluzione del 30 settembre 2026, n. 34/E, l’Agenzia delle entrate ha istituito i
codici tributo:
- 9005, per versare l’importo complessivamente richiesto;
- 95AA, 95BB e 95CC, per versare solo una quota dell’importo (rispettivamente imposta, interessi e sanzioni).
Iscrizione a ruolo e termini di controllo
In assenza di pagamento nei termini previsti, l’imposta, le sanzioni in misura piena e gli interessi vengono iscritti direttamente a ruolo a titolo definitivo.
La
liquidazione automatizzata può essere effettuata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Tale procedura
non limita comunque i
poteri di accertamento ordinari dell’Amministrazione finanziaria.
A cura di Wolters Kluwer