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Proroga al 28 febbraio 2021 per l’adesione al servizio di consultazione delle e-fatture

02/10/2020
Proroga al 28 febbraio 2021 per l’adesione al servizio di consultazione delle e-fatture
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
L’Agenzia delle Entrate ha spostato al 28 febbraio 2021 il termine, previsto in scadenza il 30 settembre 2020, per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche: sono infatti ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare alcune modifiche normative d’intesa con il Garante per la privacy, a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

Nuova proroga per l’adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche: il differimento al 28 febbraio 2021, previsto dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 311557 del 23 settembre 2020, è l’ultimo di una serie ed è dovuto all’esigenza di disciplinare la possibilità di utilizzare i dati contenuti nelle fatture da parte della Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e da parte dell’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza, nell’ambito delle attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

L’adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche rappresenta una novità relativa alle modalità, originariamente previste dal provvedimento n. 89757/2018, con cui l’Agenzia delle Entrate memorizza e rende disponibili in consultazione agli operatori, ovvero agli intermediari dagli stessi delegati, le fatture elettroniche emesse e ricevute, nonché, ai consumatori finali, le fatture elettroniche ricevute.

In particolare, la novità è costituita dall’introduzione di una specifica funzionalità, resa disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, per consentire agli operatori, compresi gli intermediari appositamente delegati, e ai consumatori finali di aderire al servizio di “consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

Con successivi provvedimenti è stato disposto, tra l’altro, lo slittamento di alcuni termini connessi al servizio di consultazione, stabilendo che la funzionalità di adesione al servizio fosse resa disponibile dal 1° luglio 2019 fino al 31 ottobre 2019, preservando, in questo periodo transitorio, la consultazione da parte degli operatori di tutte le fatture emesse e ricevute dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica (1° gennaio 2019).

Le modifiche del decreto fiscale 2020

Nel descritto quadro normativo è intervenuto il decreto fiscale 2020 (art. 14, D.L. n. 124/2019) che ha previsto nuovi termini per la memorizzazione delle fatture elettroniche e ha disposto, come sopra anticipato, che i dati contenuti nelle fatture possano essere utilizzati dalla Guardia di Finanza, nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, e dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, sentito il Garante per la privacy, devono adottare idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati mediante la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo.

Il perché del nuovo rinvio

L’ulteriore rinvio al 28 febbraio 2021 del termine per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche è dovuto alla circostanza che sono ancora in corso le attività di implementazione tecnica e amministrativa per attuare le predette disposizioni normative, come da intese con il Garante per la protezione dei dati personali.

Fino al 1° luglio 2019 (data di disponibilità della funzionalità di adesione) e per il periodo previsto per effettuare l’adesione (dal 1° luglio 2019 al 28 febbraio 2021), l’Agenzia delle Entrate:
  • per consentire ai contribuenti che intendano aderire al servizio di poter consultare la totalità delle fatture emesse/ricevute
  • procede alla temporanea memorizzazione dei file XML delle fatture elettroniche e li rende disponibili in consultazione al cedente/prestatore, al cessionario/committente e agli intermediari da questi delegati.
Al cessionario/committente consumatore finale, su richiesta, a decorrere dal 1° marzo 2020 sono rese disponibili in consultazione le fatture elettroniche ricevute.

Canale “web service” con una nuova funzionalità

Infine, nell’ottica di efficientamento del processo di fatturazione elettronica e recependo le istanze degli operatori e delle associazioni di categoria, il provvedimento n. 311557/2020 ha previsto una nuova funzionalità per i soggetti che utilizzano un canale “web service” per lo scambio dati con il Sistema di Interscambio, in grado di produrre un report di quadratura delle fatture elettroniche e delle notifiche scambiate tra quest’ultimo e il soggetto, in qualità esso sia di ricevente, sia di trasmittente.

La nuova funzionalità prevede anche un servizio per il reinoltro delle fatture elettroniche e delle notifiche che non sono state recapitate al soggetto.

La funzionalità di reinoltro riferita ai file delle fatture che si trovano nello stato di “Impossibilità di recapito” comporterà, al buon esito dell’operazione di reinoltro, l’impostazione automatica della data di consegna con la data di ritrasmissione, rilevante quindi ai fini fiscali.

A cura di Wolters Kluwer


 
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