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Rinvio a luglio 2022 per l’abolizione dell’esterometro

04/01/2022
Rinvio a luglio 2022 per l’abolizione dell’esterometro
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
L’abrogazione dell’esterometro slitta al 1° luglio 2022, quindi non in vigore dal gennaio 2022 come avevamo comunicato in questo articolo di giugno 2021.
Pertanto, fino al 30 giugno 2022 i dati relativi alle operazioni transnazionali effettuate dai soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia continueranno a essere comunicati trimestralmente all’Agenzia delle Entrate. A decorrere dal 1° luglio, invece, la trasmissione dei dati all’Agenzia dovrà avvenire utilizzando il Sistema di Interscambio, secondo il formato della fattura elettronica.

La legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) sposta in avanti, al 1° luglio 2022, l’abolizione dell’esterometro. Come siamo arrivati a questa nuova data?

Come funziona l’esterometro

Dal 1° gennaio 2019, la legge di Bilancio 2018 - prevedendo l’introduzione dell’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio italiano (B2B e B2C) - ha introdotto anche un nuovo adempimento a carico dei soggetti passivi IVA: la trasmissione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi transfrontaliere (esterometro). Sono obbligati a trasmettere la comunicazione delle operazioni transfrontaliere gli operatori economici residenti o stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese e ricevute verso e da soggetti non residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con periodicità trimestrale.
 
Periodo di riferimento Scadenza
Gennaio, febbraio, marzo 30 aprile 2021
Aprile, maggio, giugno 2 agosto 2021
Luglio, agosto, settembre 2 novembre 2021
Ottobre, novembre, dicembre 31 gennaio 2022

La comunicazione non è dovuta per:
  • tutte le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale;
  • le operazioni per le quali siano state emesse fatture elettroniche.
Operazioni attive Operazioni passive
Per le cessioni intracomunitarie di beni e le prestazioni di servizi rese a committenti non residenti, è possibile alternativamente scegliere tra:
  • la trasmissione trimestrale dei dati delle operazioni transfrontaliere mediante l’esterometro;
  • la trasmissione della fattura elettronica al SdI. In questo caso occorre indicare nel campo “CodiceDestinatario” il codice convenzionale “XXXXXXX”. La fattura elettronica in formato Xml ha esclusivamente la funzione di sostituire la trasmissione dell’esterometro.








 
Per gli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, resta fermo l’obbligo di indicazione nell’esterometro, salva la possibilità di seguire il procedimento indicato per le integrazioni “interne”, evitando in tal modo la comunicazione.
In termini concreti, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nelle circolari n. 13/E/2018 e n. 14/E/2019, al fine di adempiere al reverse charge, il cessionario/committente può:
  • integrare manualmente la fattura con l’imposta dovuta dopo averla stampata;
  • senza procedere alla materializzazione analogica della fattura ricevuta, predisporre un altro documento da allegare al file della fattura (contenente i dati necessari per l’integrazione e gli estremi della fattura) e inviare tale documento al SdI.

L’esterometro dopo la legge di Bilancio 2021

In base alla legge di Bilancio 2021, per le operazioni effettuate con l’estero a partire dal 1° gennaio 2022, la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate doveva avvenire non più attraverso l’invio dell’esterometro, bensì utilizzando il Sistema di Interscambio, secondo il formato della fattura elettronica.
Quindi, la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni:
  • svolte nei confronti di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato doveva effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi (entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione);
  • ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato doveva essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione della stessa.

L’esterometro dopo il decreto Fisco-Lavoro

Ora l’abrogazione dell’esterometro viene rinviata dal 1° gennaio al 1° luglio 2022.
Cosa comporta in termini operativi?

Operazioni transnazionali effettuate fino al 30 giugno 2022

I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati delle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti. Restano escluse da tale obbligo comunicativo le operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure emessa o ricevuta una fattura elettronica.

Operazioni transnazionali effettuate dal 1° luglio 2022

I dati delle operazioni transfrontaliere sono trasmessi utilizzando esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML attualmente adottato per l’invio delle fatture elettroniche:
  • per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si deve emettere una fattura elettronica valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”;
  • per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.

A cura di Wolters Kluwer


 
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