La posta elettronica certificata è senza dubbio uno strumento molto comodo, i cui principali vantaggi sono costituiti, tra gli altri, dalla sicurezza nell’invio di un messaggio e dalla certezza immediata della consegna dello stesso, oltre alla convenienza, per chi lo riceve, di evitare lunghe file in posta. Il decreto anticrisi (D.L. n. 185/2008) ha introdotto l’obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di dotarsi di un indirizzo di PEC e di comunicarlo entro un anno dall’entrata in vigore dello stesso al proprio Ordine o Collegio di appartenenza. In questo contesto, quali sono, dunque, gli obblighi per gli amministratori di condominio?
La posta elettronica certificata, ad oggi, è a tutti gli effetti lo strumento di comunicazione più sicuro e versatile in quanto consente di equiparare il valore legale di un messaggio inviato con strumenti elettronici a una raccomandata con ricevuta di ritorno, garantendo al mittente sia la prova dell’invio che della consegna. La sua diffusione, oltre che alle caratteristiche stesse dello strumento, si deve anche al contributo del Governo Italiano che, al fine di sostenere le imprese, l’occupazione e le famiglie, nel 2008 ha emanato il D.L. n. 185/2008 (decreto anti-crisi), convertito in legge dall’art.1 della legge n. 2/2009: l’art. 16, comma 6, sancisce, infatti, l’obbligo per le imprese costituite in forma societaria di comunicare il proprio indirizzo di PEC nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, estendendo l’obbligo alle imprese già costituite in forma societaria alla data di entrata in vigore del decreto di comunicare il proprio indirizzo PEC entro i successivi 3 anni. Il comma 7 dello stesso articolo prevede, invece, l’obbligo per i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato di comunicare entro un anno dall’entrata in vigore del decreto l’indirizzo di PEC al proprio ente di appartenenza.
È indubbio, quindi, che le sopraelencate categorie di soggetti hanno l’obbligo giuridico di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e di comunicarlo attraverso Enti o canali istituzionali al fine di renderlo disponibile a terzi.
Cosa succede, quindi, per gli amministratori di condominio?
Sono soggetti anche loro all’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata?
In realtà gli amministratori di condominio fanno parte di una
categoria professionale non regolamentata: non esiste, infatti, né un albo né tantomeno un elenco istituito con legge dello Stato in cui gli amministratori di condomino possano iscriversi. Va da sé, quindi, che, non sussistendo alcun obbligo giuridico, gli amministratori di condominio non sono tenuti a dotarsi di un indirizzo di PEC.
Esistono però dei casi in cui anche gli amministratori di condominio devono dotarsi di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
- quando l’amministratore di condominio è anche un professionista il cui esercizio della professione è soggetto a determinate condizioni, tra le quali quella dell'iscrizioni agli ordini o collegi (si pensi, ad esempio, agli amministratori-avvocati, agli amministratori-geometri, agli amministratori-commercialisti, agli amministratori-ingegneri, ecc. ecc. e cioè tutte professioni che richiedono l'iscrizione in un albo o collegio e, quindi, tutti professionisti obbligati ad attivare un indirizzo di posta elettronica certificata);
- quando l’amministratore di condominio esercita la propria attività sotto forma di impresa (società di persone o di capitali).
Obbligo indiretto di dotarsi della PEC
In questi casi, in virtù del D.L. n. 185/2008, gli amministratori di condominio hanno l’
obbligo indiretto di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e di comunicarlo agli ordini o ai collegi di appartenenza (in caso di professionisti) o al registro delle imprese (nel caso di attività d’impresa). In tutti i casi, a prescindere dagli obblighi di legge, al giorno d’oggi è opportuno per ogni amministratore di condominio dotarsi di una casella di posta elettronica certificata visto il sempre più diffuso utilizzo di questo strumento di comunicazione telematico. Fra l’altro, il nuovo art. 66 delle Disposizioni di attuazione al Codice Civile inerenti alla
Riforma del Condominio, prevede espressamente, che la convocazione di assemblea condominiale possa essere inviata a mezzo PEC. L’art. 66, comma 2, recita infatti: “l’avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l’indicazione del luogo e dell’ora della riunione”.
Inoltre,
è facoltà dei condòmini richiedere formalmente all’amministratore, in sede di nomina, di dotarsi di una propria casella di posta elettronica certificata oppure, in alternativa, si delibera in assemblea la creazione di un
indirizzo di posta elettronica certificata del condominio, con segnalazione da parte dei condòmini stessi dell’interesse a ricevere ogni comunicazione presso il proprio indirizzo PEC. In questi casi è, però, indispensabile che i condòmini che intendono ricevere le comunicazioni da parte dell’amministratore di condominio a mezzo Posta Elettronica Certificata, dispongano a loro volta di un indirizzo PEC valido: solo così la comunicazione inviata potrà avere
valore legale al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno (o, caso più frequente nello scambio di comunicazioni tra amministratore di condominio e condòmini, di consegna a mano controfirmata).
A cura di Wolters Kluwer