Dal 1° gennaio 2022 per emettere la fattura elettronica in regime di non imponibilità IVA nei confronti degli esportatori abituali si dovrà utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria. Sarà necessario indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento in alcuni campi a compilazione vincolata della fattura e con un formato specifico definito da Agenzia delle Entrate; non sarà quindi più possibile indicare la dichiarazione di intento nella causale del documento. È l’effetto delle previsioni della legge di Bilancio 2021 finalizzate a contrastare le frodi commesse dai falsi esportatori abituali.
Al fine di contrastare le
frodi realizzate con l’utilizzo di un
falso plafond IVA, l’Agenzia delle Entrate ha definito (con provvedimento n. 293390 del 28 ottobre 2021) le modalità operative relative all’individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle dichiarazioni d’intento trasmesse e di inibizione al rilascio delle nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Nuove misure di contrasto delle frodi dei falsi esportatori abituali
La legge di Bilancio 2021 ha introdotto un
meccanismo automatico di blocco. L’Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio volte a riscontrare la sussistenza delle condizioni soggettive per il riconoscimento dello
status di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all’inibizione del rilascio e all’invalidazione delle dichiarazioni d’intento illegittime.
In caso di
esito irregolare dei riscontri, che comportano il disconoscimento della qualifica di esportatore abituale, è
inibita l’emissione di nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Tenuto conto, inoltre, che gli
estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento devono essere
indicati in fattura, nel caso in cui la dichiarazione d’intento sia stata invalidata, il Sistema di Interscambio
inibisce l’emissione della fattura recante il titolo di
non imponibilità IVA. In sostanza, il Sistema di Interscambio:
- invalida la dichiarazione d’intento precedentemente emessa,
- opera l’incrocio automatico tra il sistema della fatturazione elettronica e la dichiarazione d’intento ideologicamente falsa,
- inibisce l’emissione da parte del fornitore, che abbia indicato il riferimento della dichiarazione d’intento invalidata, della fattura elettronica con il titolo di non imponibilità.
Per il concreto funzionamento di questo sistema, la Relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2021 ha evidenziato la necessità di
modificare le specifiche tecniche del file XML della fattura elettronica al fine di indicare gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento in un campo
ad hoc, la cui compilazione sia vincolata, anziché nel campo libero “
causale”.
Emissione di e-fatture non imponibili trasmesse tramite il SdI
In base al provvedimento n. 293390/2021, attuativo della legge di Bilancio 2021, per emettere la fattura elettronica in regime di non imponibilità nei confronti degli esportatori abituali, da trasmettere attraverso il Sistema di Interscambio, si deve utilizzare
esclusivamente il
tracciato XML della fattura ordinaria.
Nella
fattura elettronica occorre riportare, come natura IVA dei prodotti e servizi inseriti in fattura, il codice specifico
N3.5 “Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d’intento”.
Inoltre è necessario riportare gli
estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento trasmessa all’Agenzia delle Entrate dall’esportatore abituale in un formato specifico e non in modo libero all’interno della
causale del documento.
In particolare, occorre riportare per esteso il numero di protocollo della dichiarazione d’intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e composto da
due parti:
- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
- la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno “-” oppure dal segno “/”.
Seguendo le nuove indicazioni di Agenzia delle Entrate, nel tracciato della fattura elettronica deve essere compilato un
blocco 2.2.1.16 (“altri dati gestionali”) per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1 (“Tipo dato”) deve essere riportata la dicitura “INTENTO”;
- nel campo 2.2.1.16.2 (“Riferimento testo”), deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” (es. 08060120341234567-000001);
- nel campo 2.2.1.16.4 (“Riferimento data”), deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Scarto della fattura elettronica trasmessa al SdI
L’invalidazione della dichiarazione d’intento comporterà a breve lo
scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio, recante il titolo di non imponibilità e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d’intento invalidata. Il motivo dello scarto sarà specificato nella ricevuta recapitata al soggetto passivo.
In caso di
esito irregolare delle attività di analisi e di controllo definite dal provvedimento n. 293390/2021, le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono
invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invia al soggetto emittente una
comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di PEC all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.
A cura di Wolters Kluwer