Con l’avvento della fattura elettronica, nell’ambito delle cessioni all’esportazione non è più necessario il visto uscire sulla bolletta doganale presentata dall’esportatore, da allegare alla fattura. La prova dell’avvenuta uscita della merce dal territorio UE viene fornita dal rilascio del codice MRN (Movement Reference Number) da parte della Dogana di esportazione, a seguito della presentazione del DAE (Documento di Accompagnamento all’Esportazione). Non solo: i dati relativi alle fatture di esportazione non devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate mediante l’esterometro.
L’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 ha disposto - con decorrenza dal 1° gennaio 2019 - che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono essere documentate esclusivamente mediante l’emissione della fattura in formato elettronico utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI).
Con riferimento alle operazioni “non domestiche”, ossia quelle che intercorrono con soggetti non residenti nel territorio dello Stato (UE ed extra-UE), i soggetti passivi residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia (esterometro), entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
L’adempimento non deve essere posto in essere nel caso di operazioni per le quali sia stata emessa bolletta doganale e per quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche, anche se le stesse non sono obbligatorie. Ne deriva che - nel caso di cessioni all’esportazione - non è obbligatorio emettere la fattura in formato elettronico.
Nonostante ciò, il cedente italiano ha comunque la facoltà di emettere la fattura in formato elettronico, secondo quanto chiarito anche dall’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 130 del 2019, esaminando il caso di un esportatore che aveva scelto di emettere fatture in formato elettronico, procedura consentita nei modi e nei termini previsti dal provvedimento prot. n. 89757 del 30 aprile 2018, ossia tramite il Sistema di Interscambio (SdI), inserendo “XXXXXXX” nel campo “codice destinatario” del file XML.
Tuttavia, l’istante evidenziava che - con riferimento alle esportazioni effettuate - non era possibile allegare al file XML della fattura emessa l’identificativo della bolletta doganale di esportazione, documento questo per il cui rilascio è necessario avere già emesso la fattura.
Con riferimento a questa fattispecie, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che, nel caso di emissione di fattura in formato elettronico (facoltativa), ai fini della prova dell’avvenuta cessione all’esportazione (ossia dell’uscita dei beni oggetto della cessione dal territorio unionale) è sufficiente il rilascio del codice MRN (Movement Reference Number) da parte della Dogana di esportazione, a seguito della presentazione del DAE. L’autenticità di detto codice è verificabile sul sito dell’Agenzia delle Dogane, interrogando il sistema AIDA.
Il DAE viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all’esportatore e accompagna la merce dalla dogana di esportazione fino alla dogana di uscita. Di conseguenza non è più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il visto uscire, poiché esso è sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita.
A decorrere dal 1° luglio 2007 è stato adottato nella UE un sistema che consente il tracciamento elettronico e il controllo automatizzato delle operazioni di esportazione in ambito comunitario, attraverso uno scambio di messaggi tra i diversi uffici doganali convolti nei vari paesi comunitari.
In termini concreti, con l’entrata in vigore del regolamento CE n.1875 del 18 dicembre 2006, in ambito extra UE, la prova dell’esportazione è fornita, in sostituzione del visto sul documento cartaceo (DAU) dal documento informatico rilasciato dalla dogana con la procedura Documento di Accompagnamento all’Esportazione (DAE), che fornisce un codice Movement Reference Number (MRN).
Allo stesso modo non è neanche necessario trasmettere i dati all’Agenzia delle Entrate mediante l’invio dell’esterometro, dato che l’operazione viene documentata dalla bolletta doganale.
Cessione all’esportazione |
Fattura |
Esterometro |
Cartacea |
No (c’è la bolletta doganale) |
Elettronica (facoltativa); non occorre allegare il DAU, a provare l’uscita nella merce dal territorio UE basta il rilascio del codice MRN |
Specularmente, con riguardo alle operazioni di
importazione, con molta probabilità gli operatori economici residenti in Italia riceveranno fatture cartacee, i cui dati non devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate mediante la compilazione dell’esterometro, dato che vi è la bolletta doganale.
A cura di Wolters Kluwer