Fino al 31 dicembre 2022 è previsto il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie inviate al Sistema Tessera Sanitaria. Pertanto, anche per l’anno 2022, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche ma continuano a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati secondo le ordinarie modalità.
Tutti soggetti che erogano
prestazioni sanitarie nei confronti delle persone fisiche - indipendentemente dal fatto che siano tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria - hanno il
divieto di emettere le fatture in formato elettronico
fino al 31 dicembre 2022. Pertanto, che abbiano o meno aderito al
regime forfettario in sede di apertura della partita IVA o successivamente, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie hanno divieto di emettere fattura elettronica per le prestazioni rese a persone fisiche.
Tuttavia, anche se il contribuente forfettario non è soggetto alla fatturazione elettronica, non può esimersi dal ricevere le fatture elettroniche emesse dai fornitori.
In altri termini, un medico che ha deciso di aderire al regime forfettario:
- non è obbligato alla fattura elettronica B2B;
- è soggetto all’obbligo di emissione della e-fattura per le prestazioni o cessioni verso la Pubblica Amministrazione;
- riceve, comunque, le fatture elettroniche dai propri fornitori.
Tanto premesso, il decreto Fisco-Lavoro (D.L. n. 146/2021) ha esteso a tutto il 2022 il
divieto di fatturazione elettronica per i soggetti tenuti all'
invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
In altri termini, viene prorogata di un anno la disciplina introdotta dall’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018 che ha posto il divieto di documentare tramite fatturazione elettronica le operazioni effettuate da coloro che sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.
Questi soggetti, quindi, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi, non possono emettere fatture elettroniche tramite il Sistema di Interscambio in relazione a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (B2C).
Prestazioni sanitarie |
Divieto di emissione della fattura elettronica |
- soggetti che inviano i dati al Sistema TS (medici, STS, farmacie, parafarmacie, etc.);
- soggetti non tenuti all’invio dei dati al Sistema TS che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
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Dal 2019 i medici sono esclusi dall’obbligo di emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie rese alle
persone fisiche; di conseguenza, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria continuano a emettere le
fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità.
Diversamente le prestazioni sanitarie rese a
soggetti diversi dalle persone fisiche continuano a essere documentate tramite fattura elettronica via SdI.
In caso di fatture miste
Nel caso di fatture che contengono sia spese sanitarie sia voci di spesa “non sanitarie”, in via generale è disposto che non deve essere emessa la fattura elettronica, ma la fattura in formato cartaceo.
Inoltre:
- se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS, salvo opposizione del paziente, con la tipologia “altre spese” (codice AA);
- se, invece, è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS con le seguenti modalità:
a) i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
b) i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA “altre spese”.
A cura di Wolters Kluwer