La comunicazione del domicilio digitale al Registro delle imprese e ai relativi Ordini e Collegi di appartenenza è un adempimento obbligatorio introdotto dal decreto Semplificazioni a carico di imprese (individuali e costituite in forma societaria) e professionisti (avvocati, notai, biologi, veterinari, ostetriche, etc.) iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato. Questo nuovo obbligo rafforza quello previgente di dotarsi di una PEC, ma con conseguenze e sanzioni diverse a seconda dei soggetti cui si riferisce, eccetto per i professionisti non iscritti in albi ed elenchi, che non sono soggetti all’obbligo. Peraltro, nessun adempimento è stato richiesto a chi ha già comunicato un indirizzo valido e attivo.
L’obbligo di comunicare il proprio
domicilio digitale introdotto dal decreto Semplificazioni (D.L. n. 76/2020) e posto a carico di imprese e professionisti rafforza in realtà quanto già previsto dall’ordinamento da alcuni anni con riferimento alla posta elettronica certificata (
PEC). Senza sanzioni e un termine perentorio da rispettare, però, erano stati in molti a non adempiere.
Cosa è previsto per ognuna delle categorie di soggetti obbligati?
Imprese costituite in forma societaria
Per le
imprese costituite in forma societaria, la normativa (art. 37, D.L. n. 76/2020) ha previsto l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro il 1° ottobre 2020: naturalmente, nessuna attività è richiesta per un domicilio digitale già valido e attivo.
Le imprese inadempienti oppure quelle a cui l’ufficio del Registro delle imprese avesse cancellato il domicilio digitale inattivo:
- vanno incontro alla sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., in misura raddoppiata (da un minimo di 206 euro a un massimo di 2.640 euro);
- contestualmente alla sanzione, tali imprese si vedranno assegnate d’ufficio dal Registro un nuovo e diverso domicilio digitale per poter ricevere comunicazioni e notifiche, attestato presso il Cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del Sistema informativo nazionale delle Camere di commercio (art. 8, comma 6, legge n. 580/1993).
In caso di domicilio digitale inattivo, il Registro chiede di indicare un nuovo domicilio digitale entro 30 giorni: decorso tale termine, il Registro cancella, con propria determina, l’indirizzo inattivo e avvia la procedura sanzionatoria.
Imprese individuali
Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale (fallimento, etc.) avrebbero dovuto comunicare - qualora non lo avessero già fatto - all’ufficio del Registro delle imprese competente il proprio domicilio digitale, entro il 1° ottobre 2020.
Se tali imprese non hanno rispettato questo obbligo di comunicazione oppure il domicilio digitale è stato cancellato dall’ufficio del Registro delle imprese:
- si ha prima una diffida del Registro a regolarizzare entro il termine di 30 giorni, altrimenti scatta la sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. in misura triplicata (da un minimo di 30 euro a un massimo di 1.548 euro);
- contestualmente all’applicazione della sanzione, il Registro assegna d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il “cassetto digitale dell’imprenditore” disponibile all’indirizzo impresa.italia.it (valido solo per poter ricevere comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del Sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ex art. 8, comma 6, legge n. 580/1993).
Anche in caso di un domicilio digitale inattivo, l’ufficio del Registro chiede all’imprenditore di indicarne uno nuovo entro 30 giorni, decorsi i quali cancella (con propria determina) l’indirizzo dal Registro delle imprese.
Ipotesi ancora diversa per l’
impresa individuale di nuova costituzione:
- nella domanda di iscrizione al Registro delle imprese, deve indicare il proprio domicilio digitale;
- qualora omettesse tale indicazione, non scatta la sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. ma si prevede che l’ufficio del Registro sospenda la domanda in attesa che l’impresa la integri con il domicilio digitale.
Professionisti
In base al decreto Semplificazioni:
- i professionisti iscritti in Albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato (ad esempio, notai, avvocati, commercialisti, ingegneri, periti industriali, giornalisti, ostetriche, assistenti sociali, biologi, veterinari, etc.) che non comunichino il proprio domicilio digitale al proprio albo/elenco sono obbligatoriamente diffidati ad adempiere, entro 30 giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza;
- in caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza dovrà sanzionare con la sospensione dal relativo Albo o elenco fino alla comunicazione del domicilio.
La normativa, quindi, non ha indicato espressamente anche per i professionisti un termine entro cui effettuare la comunicazione ma ha solo detto che, in caso di violazione dell’obbligo, Ordini o i Collegi di appartenenza invieranno ai professionisti iscritti le eventuali diffide ad adempiere nei 30 giorni (successivi) decorsi i quali scatta la sanzione della sospensione dall’Albo/elenco fino alla regolarizzazione: il termine che pertanto ci interessa è il giorno nel quale l’Ordine/Collegio diffida il professionista iscritto. Da questo momento partono i 30 giorni per poter sospendere il professionista.
Ma ci sono
sanzioni anche per i Collegi/ordini inadempienti, che possono essere sciolti o commissariati dal Ministero vigilante nei seguenti casi:
- omessa pubblicazione dell’elenco riservato (consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni), contenente i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale,
- rifiuto reiterato di comunicare alle PA i dati identificativi/domicilio digitale,
- reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare al registro INI-PEC (Indice nazionale dei domicili digitali) l’elenco dei domicili digitali e il loro aggiornamento.
Professionisti non iscritti ad Albi/elenchi
Non ci sono obblighi per professionisti non iscritti ad alcun Albo/collegio.
A cura di Wolters Kluwer