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Il domicilio digitale tra PEC, Firma Elettronica e SERC

03/01/2019
PEC, Firma Elettronica e SERC
PMIPrivatiProfessionisti
Nell’era della digitalizzazione e della dematerializzazione, il cosiddetto domicilio digitale assume un’importante funzione: sostituire la residenza fisica per il recapito delle comunicazioni ufficiali.

Nel momento stesso in cui le Pubbliche Amministrazioni hanno affrontato e risolto con successo il passaggio a nuovi flussi documentali (il caso dell'ARPAT è sicuramente un esempio di eccellenza in quest'ambito), con tutti i vantaggi legati alla dematerializzazione e all’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica, si è resa necessaria la presenza di un recapito certificato al quale inviare le comunicazioni.

Il domicilio digitale è un vero proprio domicilio virtuale, registrato presso l’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e a disposizione di tutti quei soggetti che abbiano la necessità di inviare e ricevere comunicazioni con pieno valore legale.
Inizialmente previsto per le pubbliche amministrazioni e per i professionisti iscritti agli Albi, il domicilio digitale è stato esteso a tutti i titolari di partita IVA e infine anche ai privati cittadini con l’articolo 3bis del CAD (Codice di Amministrazione Digitale) pubblicato a gennaio 2018 sulla Gazzetta Ufficiale.

PEC e Servizio di Recapito Certificato: due strumenti per il domicilio digitale

Gli strumenti atti a costituire domicilio digitale sono al momento due: la diffusissima PEC (Posta Elettronica Certificata) e il meno conosciuto Servizio Elettronico di Recapito Certificato (SERC).
Pur avendo effetti giuridici piuttosto simili, questi due strumenti hanno funzionalità e modalità operative diverse.
La PEC funziona come una comune casella elettronica, accompagnata da certificati prodotti e firmati elettronicamente dai gestori del servizio; sono proprio questi a rendere legale il valore della PEC, dal momento che certificano data e ora di trasmissione e ricezione del messaggio.
Questo significa che – al pari di una raccomandata con ricevuta di ritorno – il mittente del messaggio PEC dispone di una documentazione legalmente valida sia dell’invio che dell’avvenuto recapito. Quello che la PEC da sola non fa, tuttavia, è di identificare il mittente del messaggio, che può essere certificato solo tramite l’utilizzo di firma elettronica. L’utilizzo di PEC e Firma Elettronica in maniera congiunta rappresenta quindi un mezzo certo, sicuro e soprattutto semplice da utilizzare per tutte le comunicazioni importanti e per le quali si rende necessaria la tutela legale.

Il servizio elettronico di recapito certificato qualificato (SERC), a differenza della PEC, integra in maniera nativa la certezza dell’identità del mittente e soprattutto quella del destinatario, ma richiede meccanismi di strong authentication da entrambi i lati che non sono ancora stati definiti in maniera univoca a norma Eidas, il regolamento UE che definisce gli standard europei per l’identificazione e la firma elettronica; funzionalità aggiuntive che vengono però pagate in termini di usabilità e immediatezza del sistema.

La PEC, quindi, è destinata a rimanere il principale strumento per il domicilio digitale: costi irrisori e facilità di utilizzo rendono la posta elettronica certificata uno strumento accessibile, popolare e facile da ottenere, oltre ad avere lo stesso valore legale della SERC, nel pieno rispetto dei requisiti normativi, fortemente incoraggiata nelle comunicazioni ufficiali tra privati e obbligatoria nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. 

Per approfondimenti, continua a leggere il comunicato stampa a cura di Andrea Sassetti, Direttore dei Servizi di Certificazione di Aruba, cliccando qui.


 
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