La notifica degli atti giudiziari, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere, è da sempre affidata agli ufficiali giudiziari. Da qualche anno, tuttavia, può essere affidata anche direttamente agli avvocati, che possono effettuare notifiche in proprio via posta cartacea, nonché a mezzo PEC. Per questa funzione, quindi, gli avvocati sono considerati ad ogni effetto pubblici ufficiali.
Per legge l’autorità giudiziaria deve portare a conoscenza delle parti di un contenzioso giudiziario (da avviare, già in corso, concluso) gli atti giudiziari - citazione in giudizio, sentenza, intimazione a testimoniare, etc. - che le riguardano. I destinatari vengono portati a conoscenza di questi atti mediante un procedimento formale con valore legale denominato “
notificazione”: uno strumento necessario e indispensabile per instaurare il contraddittorio tra le parti.
La notifica, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere, è da sempre affidata agli ufficiali giudiziari, da qualche anno, anche direttamente agli avvocati che possono effettuare notifiche in proprio via posta cartacea, nonché a mezzo PEC.
Al di fuori del processo, rimane ferma la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di notificare, anche via PEC, atti amministrativi a cittadini e imprese: si pensi alla notifica delle
sanzioni amministrative delle ASL, agli
atti impositivi tributari, alla notifica delle
cartelle esattoriali e degli atti successivi, come i
pignoramenti (anche questi possibili mediante la posta elettronica certificata) e in generale alla notifica dei verbali di accertamento della sanzioni pecuniarie e delle ordinanze ingiuntive.
Notifica in proprio dell’avvocato via PEC
Quali atti è possibile notificare via PEC?
L’avvocato può notificare in proprio via PEC:
senza asseverazione |
i documenti informatici, creati direttamente in forma elettronica o estratti dai fascicoli telematici |
- gli atti originali informatici (atto nativo digitale), cioè i documenti informatici redatti in origine in forma elettronica, mediante software di scrittura, convertiti nel formato “.pdf” e firmati digitalmente (si pensi ad un precetto);
- “duplicati informatici” di “atto nativo digitale” (è il file identico all’originale informatico presente, ad esempio, nel fascicolo telematico, nella esatta forma in cui è stata redatto, compresa la firma digitale, in conformità alle Linee guida). In tali casi, nella prassi, viene fornita al destinatario l’impronta del duplicato stesso, calcolata con algoritmo MD5 o SHA256, scaricabile dal fascicolo telematico, per consentirgli di controllare la provenienza e la genuinità del duplicato informatico.
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con asseverazione di conformità della copia informatica |
le notifiche a mezzo PEC di copie informatiche di originali analogici/cartacei e di documenti informatici (l’asseverazione di conformità deve essere inserita nella relata di notifica) |
- copia informatica di documento informatico (è presente nel fascicolo telematico in Polisweb, ma a differenza del duplicato che riproduce esattamente l’originale, la copia è priva della sottoscrizione digitale), deve essere notificata in formato “.pdf”;
- copia informatica di atto cartaceo (analogico). È la riproduzione tramite scansione dell’immagine di un atto cartaceo in uno dei formati consentiti (.pdf): ad esempio, la scansione della notifica via PEC del decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace in formato cartaceo e scansionato in formato “.pdf”.
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Cosa serve?
Per la notifica in proprio via PEC degli atti giudiziari, l’avvocato deve avere:
- un dispositivo valido di firma digitale,
- una procura speciale alle liti previa o contestuale.
Inoltre, è necessario che “notificante” e “notificato” dispongano di un indirizzo PEC valido e attivo, risultante dai pubblici registri.
Quali atti non possono essere notificati in proprio via PEC?
In alcuni casi la notifica deve per forza essere effettuata esclusivamente tramite gli ufficiali giudiziari:
- quando è stata la stessa autorità giudiziaria ad aver prescritto che le notifiche debbano essere eseguite personalmente,
- quando si tratta di notifiche all’estero,
- nei casi di irreperibilità “relativa” e irreperibilità “assoluta”,
- per gli atti di preavviso di rilascio di immobile,
- per il precetto cambiario,
- per gli atti di pignoramento immobiliare, pignoramento presso terzi.
Destinatari
Sia l’indirizzo di PEC dal quale si esegue la notificazione (mittente), sia quello verso al quale è destinata la notificazione (destinatario) devono risultare dai pubblici elenchi individuati dall’art. 16-ter del D.L. n. 179/2012 (decreto Sviluppo bis) e cioè:
- Domicilio digitale del cittadino, inserito nell'ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente), che contiene i domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione ad albi professionali o nel registro delle imprese;
- Registro degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Pubbliche Amministrazioni, gestito dal Ministero della giustizia (è il registro PP.AA. presente nel PST, il Portale dei Servizi Telematici del Ministero, consultabile previa autenticazione dagli ufficiali giudiziari, dagli uffici notificazioni esecuzioni e protesti e dagli avvocati);
- Registro degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese costituite in forma societaria, nonché delle imprese individuali;
- INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti);
- Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (Re.G.Ind.E.), gestito dal Ministero della Giustizia, consultabile previa autenticazione e contenente le PEC dei “soggetti abilitati esterni” del processo telematico (avvocati, ausiliari del giudice, funzionari PA).
In merito, si rammenta la conferma da parte della giurisprudenza della validità della notificazione telematica presso un indirizzo PEC estratto dal registro INI-PEC: “in materia di notificazioni dirette al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale” ex art. 16 sexies, D.L. n. 179/2012, è valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’elenco INI-PEC o dal Re.G.Ind.E., in quanto corrispondente a quello comunicato all’albo professionale di appartenenza” (così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 29749 del 15 novembre 2019).
A cura di Wolters Kluwer