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European Accessibility Act: cosa prevede e chi deve rendere accessibile il proprio sito

22/06/2026
European Accessibility Act: cosa prevede e chi deve rendere accessibile il proprio sito
L'European Accessibility Act è operativo in Italia dal 28 giugno 2025, recepito con il D.Lgs. 82/2022. Riguarda prodotti e servizi digitali immessi sul mercato dopo quella data, ma non tutti i siti web. Ecco chi è obbligato, chi è esentato e cosa significa avere un sito accessibile.

L'accessibilità non è più una nicchia

Per anni l'accessibilità digitale è stata percepita come buona pratica facoltativa. Oggi è un requisito normativo per molte imprese che vendono prodotti o erogano servizi digitali ai consumatori, e una scelta di qualità per tutte le altre. Un sito accessibile è un sito che più persone possono usare — comprese quelle con disabilità visive, uditive, motorie o cognitive.

Cos'è l'European Accessibility Act e da quando si applica

L'European Accessibility Act (EAA) è la Direttiva (UE) 2019/882, che armonizza i requisiti di accessibilità per prodotti e servizi nel mercato unico. L'Italia l'ha recepita con il Decreto Legislativo 27 maggio 2022, n. 82, applicabile ai prodotti e servizi immessi sul mercato dal 28 giugno 2025. Nel 2026 il sistema è pienamente operativo e AgID ha adottato in via definitiva, nel marzo 2026, le linee guida sull'accessibilità dei servizi. Il decreto si applica a categorie precise: tra i prodotti, terminali self-service, lettori di e-book, apparati per le comunicazioni elettroniche; tra i servizi, e-commerce, banking per i consumatori, comunicazioni elettroniche, trasporto passeggeri, media audiovisivi, e-book.

Chi è obbligato e chi no

È il punto su cui circola più disinformazione. Non è vero che "tutti i siti web" devono adeguarsi: il decreto disegna un perimetro preciso.

Sono obbligati gli operatori economici — fabbricanti, importatori, distributori, fornitori di servizi — che immettono sul mercato dopo il 28 giugno 2025 i prodotti e servizi elencati nel decreto, rivolti ai consumatori: e-commerce, servizi bancari online, app di trasporti, piattaforme media e così via.

L’esenzione vale per i servizi e non per i prodotti, quindi un libero professionista con un sito-vetrina o una micro-realtà sotto soglia può, di norma, essere escluso dagli obblighi previsti dalla normativa, fermo restando che va sempre verificato il tipo di servizio offerto.

Esiste poi la deroga per onere sproporzionato: l'adeguamento non è dovuto quando comporterebbe una modifica sostanziale del servizio o un onere economico sproporzionato. Non è una scappatoia generica: va documentata e mantenuta, sulla base dei criteri dell'Allegato V. Questa griglia non offre un verdetto sul caso specifico — per quello serve una valutazione puntuale — ma permette di collocarsi: obbligato, esentato, in deroga.

Cosa significa "sito accessibile" in pratica

Lo standard tecnico di riferimento è la norma UNI CEI EN 301549, che rinvia per la parte web alle WCAG 2.1 livello AA del W3C. I quattro principi guida (POUR) sono: percepibile, utilizzabile, comprensibile, robusto. In pratica: le immagini significative devono avere un'alternativa testuale; il contrasto testo/sfondo deve essere sufficiente; ogni funzione deve essere navigabile da tastiera; i video vanno sottotitolati; i form devono avere etichette chiare. AgID integra con due principi: accessibility by default e accessibility by design.

Scadenze, regime transitorio e vigilanza

L'applicazione è dal 28 giugno 2025. È previsto un regime transitorio fino al 28 giugno 2030 per i fornitori che continuano a usare prodotti già in uso legittimo prima del 2025; con nuovi prodotti il decreto si applica subito. L'autorità di vigilanza in Italia è AgID per i servizi del perimetro EAA; sui prodotti operano le autorità di vigilanza del mercato. Le sanzioni dell'articolo 24 variano in funzione della gravità, in generale da 5.000 a 40.000 euro: un dato di fatto, non l'argomento principale per cui ragionare di accessibilità.

Accessibilità oltre l'obbligo: perché conviene comunque

Anche per chi rientra tra le esenzioni, rendere il sito accessibile ha effetti concreti: un pubblico raggiungibile più ampio (in Italia, secondo ISTAT, le persone con disabilità sono diversi milioni); una migliore usabilità per tutti, perché contrasti, struttura chiara e navigazione coerente alzano la qualità dell'esperienza; vantaggi indiretti su SEO e qualità tecnica (semantica HTML, struttura ordinata e alt-text sono buone pratiche anche per i motori di ricerca); reputazione verso un pubblico sempre più attento al tema.

Come ci si adegua

Il percorso ha tre passaggi tipici: un audit di accessibilità che individua le barriere presenti; l'intervento tecnico ed editoriale per rimuoverle; un monitoraggio nel tempo, perché un sito che evolve va riverificato. Tra le soluzioni che supportano l'adeguamento c'è anche LegalBlink Accessibilità di Aruba; nel prossimo articolo vedremo nel dettaglio come si imposta concretamente un percorso di conformità.

Fonti istituzionali: Direttiva (UE) 2019/882 su EUR-Lex; AgID — Linee guida accessibilità per i privati; W3C — Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Questo articolo ha finalità informative e non sostituisce una valutazione legale sul caso specifico.



 
 
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