L’
autofattura è un particolare tipo di fattura, valida ai fini IVA, che un soggetto con Partita IVA emette verso se stesso o in qualità di cedente/cessionario, oppure come cessionario/committente (cliente) per conto del cedente/prestatore (fornitore).
In alcuni casi per le autofatture occorre prestare particolare attenzione perché devono essere caratterizzate da un codice tipo documento specifico e annotate su sezionali separati, diversi rispetto a quelli che contengono le fatture di vendita.
Nel corso dell’articolo ci addentreremo nei dettagli dei vari casi, per spiegare meglio come emettere e annotare un’autofattura.
Chi sono il cedente / prestatore e il cessionario / committente
Per proseguire nell’articolo e capire bene il meccanismo che regola l’emissione di autofatture, è innanzitutto necessario avere ben chiari i termini che identificano i soggetti previsti nello scambio di fatture.
Nell’emissione di una normale fattura di vendita, un soggetto con partita IVA emette una fattura per la fornitura di beni o servizi verso un altro soggetto con partita IVA che dovrà provvedere al pagamento:
- il cedente / prestatore è il soggetto (fornitore) che emette la fattura: il mittente del documento;
- il cessionario / committente, invece, è il soggetto (cliente) che riceve la fattura.
Nel particolare caso delle autofatture invece, il soggetto emittente non risulta essere il cedente/prestatore, ma il cessionario/committente, a meno che i due soggetti non coincidano. Ad esempio nelle autofatture per autoconsumo il cedente/committente emette una fattura elettronica nei confronti di se stesso (che risulta essere quindi anche cessionario/committente).
Come si compila un’autofattura elettronica
Naturalmente anche l’autofattura, in quanto documento rilevante ai fini IVA, deve essere emessa in formato elettronico e fatta transitare da SDI.
Essendo analoga a una fattura elettronica dovrà contenere gli stessi dati obbligatori, tenendo presente, a seconda dei casi, di chi è il cedente e chi il cessionario (che possono anche coincidere).
Come dicevamo, in alcuni casi le autofatture emesse, inoltre, dovranno essere inserite all’interno di appositi registri sezionali che le distinguano dalle fatture di vendita.
Naturalmente l’emissione di un’autofattura rappresenta un’eccezione, regolata da norme specifiche che sanciscono i casi in cui questa può essere utilizzata. (Leggi
questo articolo se hai bisogno di maggiori dettagli su come utilizzare la fattura elettronica)
Autofatture in cui cedente e cessionario coincidono
Come dicevamo, ci sono alcuni casi in cui chi emette la fattura e il cliente coincidono con il cedente/prestatore.
È il caso ad esempio delle autofatture emesse per:
- cessioni gratuite a titolo di omaggi: quando i beni o i servizi di un’impresa sono donati o prestati a titolo di omaggio o per fini di beneficenza a terzi;
- autoconsumo: quando è l’impresa stessa che consuma i beni prodotti. Ad esempio, il caso in cui è il professionista o l’imprenditore stesso che utilizza o beneficia dei servizi dell’impresa;
- passaggi interni tra attività IVA separate.
In questi casi:
- i dati del cedente compariranno anche nella sezione “cliente” o “cessionario” della fattura;
- i documenti dovranno essere indicati dal codice tipo TD01;
- la fattura verrà ricevuta dal cedente stesso;
- il documento dovrà essere numerato secondo il progressivo delle fatture di vendita e annotato nei registri delle fatture emesse (tranne nel caso di passaggi interni tra attività IVA separate in cui le fatture dovranno essere annotate sia nei registri delle fatture emesse sia in quelli degli acquisti).
Per maggiori dettagli ed approfondimenti sulle autofatture emesse come omaggio puoi leggere il nostro articolo dedicato.
Autofattura per mancato ricevimento o ricezione irregolare
Come stabilito nel Provvedimento del
30 aprile 2018 dell’
Agenzia delle Entrate, l’autofattura può essere utilizzata per regolarizzare una fattura emessa dal fornitore in modo errato oppure in caso di mancata ricezione della fattura a fronte dell’esecuzione del pagamento.
In entrambi i casi, se il cliente non riceve fattura o non riceve la regolarizzazione di una fattura errata entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione, il cessionario/committente deve regolarizzarla producendo un’autofattura entro i 30 giorni successivi.
In questo caso:
- sarà il cessionario stesso a emettere la fattura per conto del cedente e riceverla;
- i dati del cedente dovranno essere compilati con i dati del fornitore che aveva precedentemente emesso fattura errata (o che non ha emesso fattura) e i dati del cliente o cessionario devono essere compilati con i propri dati (ovvero colui che ha ricevuto fattura errata o non ha ricevuto fattura);
- il documento dovrà essere indicato dal codice tipo TD20;
- il documento dovrà utilizzare un sezionale separato, essere numerato in modo da rispettare il criterio di unicità e dovrà essere riportato nel registro degli acquisti.
Autofattura per acquisti da produttori agricoli esonerati
La legge italiana prevede un regime fiscale particolare per gli
imprenditori agricoli che non superano i 7000€ di fatturato all’anno, i quali
sono esonerati dagli adempimenti ai fini IVA.
Nella FAQ n. 39 del 27/11/2018 dell’Agenzia delle Entrate, si specifica che in questi casi saranno i clienti o cessionari dell’agricoltore esonerato a doversi far carico dell’obbligo contabile e possono farlo proprio attraverso un’autofattura.
L’IVA quindi dovrà essere scorporata dall’importo da pagare all’imprenditore agricolo, mentre nell’autofattura dovranno essere indicati l’imponibile la relativa imposta.
Gli agricoltori in questo caso avranno il solo obbligo di numerare tutte le fatture di acquisto e conservare copia delle autofatture emesse dagli acquirenti.
In questo caso:
- sarà il cessionario o cliente che emette fattura per conto dell’agricoltore;
- tra i dati del cedente dovranno essere indicati i dati dell’agricoltore esonerato e i dati del cessionario dovranno essere compilati con quelli del cliente che ha acquistato dall’agricoltore;
- il documento dovrà essere indicato dal codice tipo TD01;
- il documento dovrà utilizzare un sezionale separato, essere numerato in modo da rispettare il criterio di unicità e dovrà essere riportato nel registro degli acquisti.
Autofattura per regolarizzare lo splafonamento IVA di esportatori abituali
Gli esportatori abituali, ovvero tutti quegli operatori economici che effettuano abitualmente operazioni con l’estero, sono caratterizzati da un regime fiscale particolare.
Tale regime prevede infatti che gli esportatori abituali possano importare o acquistare beni senza l’applicazione dell’aliquota IVA, entro un limite annuale che viene detto anche “plafond”.
Può accadere, tuttavia, che l’esportatore abituale superi il plafond stabilito ed è in questi casi che si parla di splafonamento.
Quando l’esportatore abituale supera il limite del plafond IVA, può rimediare all’irregolarità attraverso l’emissione di un’autofattura.
In questo caso:
- sarà il cessionario stesso a emettere e ricevere la fattura;
- il documento dovrà essere indicato dal codice tipo TD20;
- il documento dovrà utilizzare un sezionale separato, essere numerato in modo da rispettare il criterio di unicità e dovrà essere riportato nel registro degli acquisti.
Autofattura per provvigioni dovute all'agenzia intermediaria da parte dell’agenzia organizzatrice
All’interno di questa categoria rientrano, ad esempio, le agenzie viaggi che operano per conto di un tour operator.
Le agenzie di viaggio fungono infatti da intermediarie tra il cliente finale e il tour operator stesso, ovvero l’agenzia organizzatrice.
È la FAQ n. 53 del 21/12/2018 dell’Agenzia delle Entrate che chiarisce che tali agenzie, proprio per il loro ruolo di intermediarie, non devono emettere alcun documento contabile ma limitarsi a gestire la documentazione loro inviata dalle agenzie organizzatrici stesse.
Anche per il pagamento delle provvigioni dovute all’agenzia intermediaria, quindi, i tour operator e le agenzie organizzative in generale, devono avvalersi della redazione di un’apposita autofattura.
In questo caso:
- sarà l’agenzia organizzatrice ad emettere fattura per conto dell’agenzia intermediaria;
- tra i dati del cedente dovranno essere indicati i dati dell’agenzia intermediaria e i dati del cessionario dovranno essere compilati con quelli dell’agenzia organizzatrice;
- Il documento dovrà essere indicato dal codice tipo TD01;
- Il documento dovrà utilizzare un sezionale separato, essere numerato in modo da rispettare il criterio di unicità e dovrà essere riportato sia nel registro degli acquisti (da parte dell’agenzia organizzatrice) sia in quello delle vendite (da parte delle agenzie intermediarie).
Autofatture per pagamento dei compensi ai rivenditori di documenti di viaggio e di sosta
Come nel caso dei rapporti tra agenzie organizzatrici e intermediarie, anche i compensi che gli esercenti di trasporto pubblico o di autoparcheggi devono pagare ai rivenditori vengono gestiti attraverso l’emissione di un’autofattura.
In questo caso:
- saranno i gestori stessi ad emettere fattura per conto dei rivenditori;
- tra i dati del cedente dovranno essere indicati i dati del rivenditore e i dati del cessionario dovranno essere compilati con quelli del gestore;
- il documento dovrà essere indicato dal codice tipo TD01;
- il documento dovrà utilizzare un sezionale separato, essere numerato in modo da rispettare il criterio di unicità e dovrà essere riportato sia nel registro degli acquisti (da parte del gestore) sia in quello delle vendite (da parte del rivenditore).