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Dalle fatture sanitarie i dati fiscali utilizzabili nei controlli dell’Agenzia delle Entrate

31/07/2024
Dalle fatture sanitarie i dati fiscali utilizzabili nei controlli dell’Agenzia delle Entrate
PrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
L’Agenzia delle Entrate acquisisce dal Sistema Tessera Sanitaria i dati delle fatture emesse a privati da strutture e professionisti sanitari, escludendo, però, i dati idonei a rivelare lo stato di salute del cliente. Tali dati saranno conservati per 8 anni e usati per i controlli.

L’art. 3, comma 3, del D.L. n. 215/2023, ha esteso anche all’anno 2024 la previsione in base alla quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, non possono emettere fatture elettroniche per mezzo del Sistema di Interscambio.
Nello specifico, viene stabilito che:
  • i dati fiscali trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata, per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva;
  • con apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri della Salute e per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, anche temporali, nonché i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell’interessato.

In attuazione di quanto previsto dalla norma, con il D.M. 1° febbraio 2024, sono state definite le modalità di utilizzo dei dati fiscali delle fatture trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.

Utilizzo da parte dell’Agenzia delle Entrate dei dati fiscali trasmessi al Sistema TS

I dati fiscali trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria sono utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per l’applicazione delle disposizioni in materia tributaria.
L’Agenzia delle Entrate acquisisce i dati fiscali delle singole fatture, inclusi quelli relativi a operazioni per le quali è stata manifestata l’opposizione da parte dell’assistito, nonché i dati relativi all’aliquota ovvero alla natura della singola operazione, ad eccezione dei dati relativi alla natura, qualità e quantità dei servizi che formano l’oggetto dell’operazione, e del codice fiscale dell’assistito.
Restano fermi gli ordinari poteri di controllo, che consentono all’Amministrazione finanziaria di acquisire, su specifica richiesta motivata, i dati fiscali puntuali, relativi a singole operazioni, trasmessi al Sistema Tessera Sanitaria.
In qualità di titolare del trattamento dei dati, l’Agenzia delle Entrate memorizza i dati fiscali, che sono utilizzati per lo svolgimento delle attività di:
  • assistenza ai contribuenti;
  • controllo finalizzato all’erogazione dei rimborsi fiscali;
  • elaborazione dei dati per attività di analisi del rischio;
  • controllo automatizzato e puntuale, che può essere effettuato anche attraverso l’attività di analisi dei dati di natura fiscale presenti nelle fatture congiuntamente ai dati presenti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.

I dati fiscali - che possono essere messi a disposizione anche della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane - sono memorizzati dall’Agenzia delle Entrate fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento, ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi.

Modalità e termini di acquisizione dei dati

L’Agenzia delle Entrate acquisisce i dati fiscali delle singole fatture, con le modalità tecniche previste dai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze attuativi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 175/2014, in materia di trasmissione all’Agenzia delle Entrate, da parte di soggetti terzi, di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti e a redditi percepiti dai contribuenti.
I dati fiscali in esame sono messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate:
  • entro la fine del secondo mese successivo a quello di ricezione dei medesimi da parte del Sistema Tessera Sanitaria ovvero
  • con periodicità da concordare fra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Misure di sicurezza per la tutela dei diritti e delle libertà degli interessati

La consultazione sicura dei dati, memorizzati negli archivi informatici dell’Agenzia delle Entrate, è garantita da misure che prevedono un sistema di:
  • profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione;
  • tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte;
  • conservazione delle copie di sicurezza.

A cura di Wolters Kluwer