Dal 1° ottobre 2022 viene meno il regime di favore previsto per il secondo trimestre 2022 (luglio-settembre) che consente ai contribuenti forfettari di emettere la fattura elettronica entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Il mancato rispetto delle tempistiche previste dall’art. 21 del decreto IVA per l’emissione della fattura comporterà l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Laddove la violazione commessa sia irrilevante ai fini della determinazione del reddito si applica una semplice sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Il 1° luglio 2022 è entrato in vigore l’obbligo della fatturazione elettronica per i
contribuenti in regime forfettario.
L’obbligo di emettere fattura in formato elettronico coinvolge:
- dal 1° luglio scorso, i soli contribuenti in regime forfettario che nell'anno precedente hanno percepito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro;
- dal 1° gennaio 2024, tutti gli altri contribuenti forfettari.
Da quando si applicano le sanzioni?
Solo per le fatture relative a operazioni poste in essere nel
terzo trimestre del
periodo d'imposta 2022 (luglio-settembre) questi contribuenti possono emettere le fatture non secondo le tempistiche ordinarie, bensì
entro il mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione, senza che ciò comporti l’irrogazione di alcuna sanzione.
In altri termini, per le operazioni effettuate
- fino al 30 settembre 2022 i contribuenti forfettari potranno emettere le fatture entro il 31 ottobre 2022;
- dal 1° ottobre 2022, ci si dovrà allineare al regime ordinario di emissione delle fatture previsto dall’art. 21, D.P.R. n. 633/1972, per non incorrere nell’applicazione della sanzione prevista dall’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997.
In altri termini, il cedente o prestatore che dal 1° ottobre 2022 violerà gli obblighi relativi alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a IVA o soggette al reverse charge interno e esterno, sarà punito con una sanzione amministrativa compresa tra il 5% e il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati.
Laddove la violazione commessa sia irrilevante ai fini della determinazione del reddito si applica una semplice sanzione amministrativa da 250 a 2.000 euro.
Ravvedimento operoso
È, in ogni caso, possibile fare ricorso al ravvedimento operoso, con conseguente riduzione della sanzione in funzione del tempo entro il quale la violazione viene sanata.
Ad esempio
Se la violazione viene sanata entro 90 giorni dalla data in cui l’adempimento si sarebbe dovuto porre in essere, la sanzione si riduce a 1/9 del minimo edittale. |
Tempistiche per l’emissione della fattura elettronica
In base all’art. 21, D.P.R. n. 633/1972 le fatture attive devono essere emesse con
tempistiche differenti a seconda della tipologia di operazione realizzata:
- operazioni domestiche (cessioni di beni/prestazioni di servizi): entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione, data che per le cessioni di beni mobili si identifica con la consegna o spedizione del bene e per le prestazioni di servizi con la data di pagamento del corrispettivo dovuto. Per le cessioni di beni è possibile avvalersi della fattura differita, con emissione entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, ma solo in presenza di idoneo documento di trasporto;
- cessioni intra-Ue di beni: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, data che coincide con quella di consegna o spedizione dei beni;
- prestazioni di servizi generici resi nei confronti di soggetti passivi UE ed extra-UE: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, data che coincide con quella di ultimazione delle stesse;
- prestazioni di servizi diverse da quelle generiche: entro 12 giorni da quello di effettuazione dell’operazione, data che coincide con quella del pagamento del corrispettivo dovuto.
Esempio n. 1 - Cessioni di beni a cliente italiano
- Consegna effettuata entro il 30 settembre 2022: emissione della fattura entro il 31 ottobre 2022;
- Consegna effettuata il 3 ottobre 2022: emissione della fattura entro il 15 ottobre 2022.
Esempio n. 2 - Prestazioni di servizi generici a cliente italiano
- Pagamento del corrispettivo entro il 30 settembre 2022: emissione della fattura entro il 31 ottobre 2022;
- Pagamento del corrispettivo il 3 ottobre 2022: emissione della fattura entro il 15 ottobre 2022.
Operazione |
Operazioni effettuata entro il 30 settembre 2022 |
Operazioni effettuata dal 1° ottobre 2022 |
Cessioni di beni domestica |
Entro il 31 ottobre 2022 |
Entro 12 giorni dalla data di consegna o spedizione (in caso di pagamento anticipato, entro 12 giorni da tale data). |
Prestazioni di servizi domestiche |
Entro il 31 ottobre 2022 |
Entro 12 giorni dalla data del pagamento del corrispettivo (in caso di fattura anticipata, entro 12 giorni da tale data) |
Cessioni intra UE |
Entro il 31 ottobre 2022 |
Entro il giorno 15 del mese successivo quello in cui ha inizio la consegna o spedizione (in caso di pagamento anticipato nel corrispettivo non vi è l’obbligo di emissione della fattura) |
Prestazioni di servizi “generici” resi a soggetti passivi UE e extra-UE |
Entro il 31 ottobre 2022 |
Entro il giorno 15 del mese successivo quello di effettuazione dell’operazione (in caso di prestazione unica, data di ultimazione della stessa o se antecedente data del pagamento del corrispettivo). |
Prestazioni di servizi “generici” resi a soggetti passivi UE e extra-UE |
Entro il 31 ottobre 2022 |
Entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (data del pagamento del corrispettivo). |
A cura di Wolters Kluwer