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e-fattura obbligatoria anche per i forfettari

20/12/2021
e-fattura obbligatoria anche per i forfettari
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
Dopo il via libera del Consiglio europeo, con decisione n. 2021/2251 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021, i contribuenti in regime forfettario non saranno più esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica tra “privati”: anch'essi a breve saranno tenuti a emettere fattura per mezzo del Sistema di Interscambio.

Nella disciplina attualmente in vigore, i contribuenti in regime forfettario non addebitano l’IVA in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti nazionali, intracomunitari e alle importazioni. Gli stessi contribuenti sono, inoltre, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972 (registrazione delle fatture emesse e ricevute, presentazione della dichiarazione IVA annuale, etc.).
L’accesso al regime forfettario determina l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica verso i privati, mentre rimane obbligatoria la fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione.

Al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, la legge di Stabilità 2015 aveva stabilito che, per i contribuenti in regime forfettario che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza per l’accertamento fosse ridotto di un anno, passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Oltre alla riduzione di un anno del termine di decadenza per l’accertamento, i contribuenti in regime forfettario che decidono di ricorrere alla fatturazione elettronica possono evitare di conservare le fatture cartacee attraverso la conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse, risparmiando i costi di stampa e conservazione dei documenti.

Per le fatture elettroniche ricevute, non sussiste l’obbligo di conservazione sostitutiva, anche qualora i contribuenti in regime forfettario abbiano volontariamente comunicato ai fornitori l’indirizzo telematico o provveduto a registrare la PEC o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita IVA mediante l’utilizzo del servizio di registrazione offerto dall’Agenzia delle Entrate. Resta, in tale evenienza, l’obbligo di conservazione del documento cartaceo.

Fatturazione elettronica obbligatoria anche per i forfettari

Il 31 dicembre 2021 scadeva l’autorizzazione concessa dal Consiglio europeo all’Italia per l’introduzione del regime della fatturazione elettronica anche tra privati.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze ha richiesto non solo la proroga dell’autorizzazione almeno fino al 31 dicembre 2024, ma anche di estendere l’obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari, tenuto conto che:
  • l’introduzione della fatturazione elettronica non ha inciso in modo significativo sui costi a carico dei soggetti titolari di partita IVA;
  • si rafforzerebbe le finalità di contrasto all’evasione fiscale, consentendo al Fisco di conoscere in maniera più puntuale il fatturato prodotto sul territorio nazionale.

Il Consiglio Europeo, il 13 dicembre 2021, ha deliberato l'adozione della proposta italiana, approvata dal Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) l'8 dicembre 2021 (la decisione del Consiglio è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 17 dicembre 2021).

Dopo il via libera del Consiglio europeo, per rendere applicabile nell’ordinamento interno l’estensione della fatturazione elettronica ai contribuenti in regime forfettario è comunque indispensabile un provvedimento normativo ad hoc che deve essere ancora pubblicato. È pertanto verosimile che l’obbligatorietà della fatturazione elettronica per i soggetti in regime forfettario entri in vigore nel corso del 2022, ma al momento non è ancora stata definita una data esatta.


A cura di Wolters Kluwer


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