L’obbligo della fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019, riguarda anche i consumatori privati, che saranno anch’essi destinatari delle fatture in formato elettronico. Tuttavia, consapevole delle difficoltà tecniche ed operative che tali soggetti potrebbero riscontrare nella ricezione della fattura, il legislatore ha disposto che le fatture emesse nei confronti dei privati siano messe a disposizione in un’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Copia elettronica o analogica della fattura verrà consegnata al cliente. Attenzione però: questo documento non ha alcuna validità fiscale.
L’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica previsto dal 1° gennaio 2019 riguarda anche i consumatori privati, che riceveranno le fatture in formato elettronico.
Al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, la legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo generalizzato della fatturazione elettronica per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti, stabiliti e identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato.
L’obbligo non riguarda soltanto le transazioni poste in essere tra soggetti passivi IVA ma anche quelle realizzate con consumatori privati. Da un punto di vista operativo, tale previsione pone non poche criticità: a differenza dei soggetti passivi IVA, molto spesso i privati non dispongono delle tecnologie necessarie per ricevere la fattura in formato elettronico.
Nel caso in cui i consumatori privati non abbiano indicato il proprio indirizzo telematico ove trasmettere la fattura, questa viene messa a disposizione in un’apposita area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, al fine di ovviare alle difficoltà connesse all’ottenimento materiale della fattura, il legislatore ha stabilito (art. 1, comma 909, legge n. 205/2017) che il soggetto cedente/prestatore debba consegnare copia elettronica o analogica della fattura al cessionario/committente. Il documento non ha, però, alcuna validità da un punto di vista fiscale. Infatti si ricorda che dal 1° gennaio 2019, ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 205/2017, la fattura emessa in formato cartaceo si considera come non emessa.
Tuttavia, non avendo il consumatore alcun diritto alla detrazione in quanto non titolare della partita IVA in concreto non si pone la necessità di avere un documento elettronico.
Cosa succede, però, se il contribuente volesse utilizzare la fattura per finalità fiscali non attinenti all’IVA? Si pensi, ad esempio, ad un contribuente che ha effettuato degli interventi di recupero edilizio nella sua abitazione e che vuole beneficiare della detrazione IRPEF riconosciuta con riferimento agli stessi.
Il contribuente ha ricevuto copia (analogica o elettronica) della fattura dal suo fornitore. Tale documento non ha validità fiscale, a meno che la copia non sia stata attestata come conforme all’originale.
Pertanto, per il soggetto che volesse utilizzare la fattura per beneficiare dell’agevolazione si potrebbero prospettare i seguenti scenari:
a) utilizzare la copia della fattura consegnatagli. L’Agenzia avrebbe comunque a disposizione la fattura elettronica, messa a disposizione del contribuente sul suo sito;
b) reperire, per scrupolo, la fattura elettronica messa a disposizione sull’apposita area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.
Come generare il QR Code in formato PDF
Per facilitare l’introduzione dell’obbligo della fattura elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un servizio fruibile mediante l’accesso alla sezione “Generazione QR Code” dell’area “Fatture e corrispettivi” del sito web dell’Agenzia. Tale servizio - certamente di maggiore utilità per i soggetti titolari di partita IVA - può essere comunque utilizzato anche dai privati consumatori che vogliano ricevere le fatture attraverso il canale telematico. Per consentire l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del cessionario/committente e del relativo indirizzo telematico, è possibile quindi generare il QR Code in formato PDF, per stamparlo su carta o in formato immagine per memorizzarlo sul proprio smartphone o altro device.
Tale servizio:
- permetterà ai cessionari/committenti di indicare i propri dati in caso di acquisto, riducendo di molto la possibilità di errore;
- farà in modo che la fattura, una volta trasmessa al Sistema di Interscambio dal cedente/prestatore, non venga scartata, con la conseguente necessità di ri-emissione da parte di quest’ultimo.
Ad esempio
Ipotizzando il caso di un contribuente che intenda effettuare interventi di recupero edilizio nella sua abitazione interfacciandosi con più imprese, la richiesta del QR code si rivela utile per avere la certezza di comunicare correttamente i dati necessari per l’emissione delle relative fatture elettroniche, senza incorrere in errori tali da determinarne lo scarto da parte del Sistema di Interscambio.
A cura di Wolters Kluwer