Per tutto il 2024, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria sono dispensati dall’onere di emissione delle fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, garantendo, così, il diritto alla privacy dei pazienti. Di conseguenza, permane l’obbligo di emettere le fatture in modalità cartacea.
Rinvio al 2025 dell’obbligo di fatturazione elettronica per le professioni sanitarie
Nel “lontano” 2018, il D.L. n. 119/2018, all’art. 10-bis, comma, 1, prevedeva che i
soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria fossero
esonerati dall’obbligo di
fatturazione elettronica, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, per il periodo d’imposta 2019.
Tale dispensa è stata prorogata negli anni,
fino al 2023, permettendo così agli esercenti le professioni sanitarie di evitare la fatturazione elettronica, permanendo nel vecchio regime di fatturazione cartacea.
La
ratio della proroga nasce dalla necessità di offrire maggiore
tutela della privacy ai pazienti che, con la trasmissione dei propri dati a SdI, vedrebbero violare il diritto alla riservatezza del proprio stato di salute.
Il decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 215/2023), all’art. 3, comma 3, ha previsto un’ulteriore
dispensa dalla fattura elettronica anche per l’anno 2024, rimandando, così, l’obbligo al prossimo 1° gennaio 2025, salvo ulteriori e nuovi rinvii.
Casi pratici
Opposizione dell’interessato
Tornando all’
ambito applicativo, le
prestazioni sanitarie rese a favore dei consumatori finali dagli operatori tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria sono
escluse dalla fatturazione elettronica,
anche in caso di opposizione manifestata dall’interessato. Infatti, visto il divieto previsto dalla norma, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria continueranno, pertanto, a emettere fatture in formato cartaceo,
fuori dal sistema SdI, anche in caso di opposizione esercitata dal soggetto.
Fattura con spese sanitarie e non
Nel caso in cui la
fattura contenga sia spese sanitarie, sia altre voci di spesa non sanitarie, comunque non dovrà essere emessa la fattura elettronica, ma occorrerà
distinguere le due diverse fattispecie (Agenzia delle Entrate, risposte a quesiti 19 luglio 2019, FAQ n. 57 e risposta a interpello 19 marzo 2019, n. 78). Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente
al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
- l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
- l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”
Qualora, invece, dal documento di spesa
non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’
intera spesa va
trasmessa al Sistema Tessera Sanitaria (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con la tipologia
“altre spese” (codice AA).
In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.
A cura di Wolters Kluwer