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Note di credito IVA: quando e come emetterle

06/05/2024
Note di credito IVA: quando e come emetterle
PMIProfessionisti
Le note di variazione sono lo strumento con cui il contribuente tiene conto delle variazioni dell’imponibile e dell’imposta verificatesi dopo l’emissione della fattura. Mentre le note di variazione in aumento - “note di debito” - devono essere emesse quando l’ammontare dell’imponibile o dell’imposta viene ad aumentare, per qualsiasi motivo, le note di variazione in diminuzione - “note di credito” - possono essere emesse quando l’ammontare dell’imponibile o dell’imposta viene a diminuire, al ricorrere di specifiche circostanze.

Casi in cui è possibile emettere la nota credito

L’art. 26, comma 1 e ss., del D.P.R. n. 633/1972, dispone che, quando, a seguito dell’emissione della fattura e della sua registrazione, l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo o viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l'ammontare imponibile per effetto di alcuni specifici eventi, è possibile emettere la nota di credito.

Esempio
  • Viene emessa la fattura per la vendita di beni;
  • la fornitura viene parzialmente contestata, perché la merce presenta dei vizi;
  • al fine di rettificare l’imponibile fatturato (risoluzione parziale del contratto), viene emessa la nota di credito.

Inoltre, la nota di credito può essere emessa anche in caso di applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente (i.e. sconti condizionati al raggiungimento di un dato target di acquisti o di fatturato; sconti legati al rispetto di determinate modalità e tempistiche di pagamento).

Esempio
  • Gli accordi commerciali prevedono che, al raggiungimento di un dato target di beni acquistati, il prezzo della fornitura viene scontato del 5%;
  • al raggiungimento di questo obiettivo, si emette la nota credito, per riconoscere lo sconto sul prezzo pagato.

La nota credito può essere emessa anche al fine di rettificare inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo a operazioni inesistenti.

Esempio
  • La nota credito può essere emessa in caso di maggiore determinazione della base imponibile, derivante da una divergenza evidente tra volontà delle parti e la materiale formazione del documento;
  • quando il cedente o prestatore abbia applicato l’imposta con un’aliquota maggiore di quella prescritta;
  • quando l’operazione è stata assoggettata a IVA, mentre avrebbe dovuto essere esente, non imponibile o fuori campo IVA.

Infine, ipotesi assai frequente, al ricorrere della quale è possibile emettere la nota di credito, è il mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente, a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato o a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

Come emettere la nota di credito

La nota di credito è un documento analogo alla fattura, recante:
  • la dicitura “nota di credito”;
  • l’indicazione dell’ammontare della variazione dell'imponibile e/o della relativa imposta;
  • gli estremi della fattura rettificata.

Con l’introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, anche le note di credito devono essere predisposte in formato XML e trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI).
Ai fini della compilazione del file XML, è adottato il codice “TD04” per le note di credito.
Inoltre, è richiesta l'indicazione degli estremi della fattura precedentemente emessa e inviata da rettificare:
  • nel campo 2.1.6, nel caso di "TD04";
  • nel campo 2.1.2, nel caso di “TD08”.

Termini di emissione delle note di credito

Termine annuale
La nota di credito deve essere emessa entro il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione originaria, qualora la variazione dell'imponibile o dell'imposta si verifichi:
  • a seguito del sopravvenuto accordo tra le parti;
  • nell'ipotesi di errori nella fatturazione.

Rientrano in questo ambito anche sconti e abbuoni, nel caso in cui la riduzione del corrispettivo sia frutto di un sopravvenuto accordo tra le parti.
Il termine di un anno deve essere rispettato anche nel caso di differenze inventariali rilevate dal depositante presso i locali del depositario. 

Senza limiti di tempo
L’emissione della nota di credito non è vincolata al rispetto del termine annuale nei seguenti casi:
  • dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili;
  • abbuoni o sconti previsti contrattualmente, inclusi gli abbuoni concessi al consumatore finale tramite "buoni-sconto”, purché non dipendenti da un sopravvenuto accordo tra le parti;
  • mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, per assoggettamento a procedure concorsuali (o assimilate) oppure a causa di procedure esecutive (rimaste infruttuose).

La variazione in diminuzione senza limiti di tempo può essere effettuata, altresì:
  • in presenza di una clausola risolutiva parziale, contenuta in un contratto di compravendita;
  • nel caso in cui una disposizione di un decreto-legge non convertito abbia previsto un’aliquota IVA più elevata.

Resta fermo che il diritto alla detrazione dell’IVA può comunque essere esercitato entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione.

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A cura di Wolters Kluwer


 
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