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Fattura elettronica e forfettari: novità per le deleghe agli intermediari

03/04/2024
Fattura elettronica e forfettari: novità per le deleghe agli intermediari
PMIProfessionisti
Per effetto dell’estensione generalizzata dell'obbligo di fatturazione elettronica, dal 1° gennaio 2024, anche ai contribuenti che operano in regime forfettario, a prescindere dalla soglia dei ricavi o compensi, con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 17 ottobre 2023, n. 373040/2023, sono state aggiornate le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti. 

Dal 1° gennaio 2024, per i contribuenti che operano nel regime forfettario, è obbligatoria l’emissione della fattura in formato elettronico, indipendentemente dalla soglia dei ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente.
Proprio nell’ottica di tale estensione generalizzata della fattura elettronica obbligatoria dal 2024, disposta dal D.L. n. 36/2022, con il Provvedimento del 17 ottobre 2023, n. 373040/2023, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha modificato il precedente Provvedimento del 5 novembre 2018, aggiornando le specifiche tecniche per l’attivazione delle deleghe agli intermediari, finalizzate all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica messi a disposizione dall’Agenzia, per conto dei deleganti.

Attivazione delle deleghe

In base a quanto previsto dalle nuove disposizioni, in assenza delle dichiarazioni IVA, il modello di attivazione delle deleghe agli intermediari può essere trasmesso da questi ultimi tramite il sistema Entratel corredato da “elementi di riscontro”, che devono fare riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata dal delegante nell’anno solare precedente a quello di conferimento della delega.
In particolare, il delegato deve far riferimento:
  • all'importo del reddito lordo complessivo e all'importo corrispondente al reddito soggetto a imposta sostitutiva, indicati nel quadro LM;
  • nonché all'importo corrispondente al reddito complessivo nel quadro RN.
Il soggetto che sottoscrive la richiesta di delega dovrà, inoltre, presentare un documento di identità in corso di validità (carta di identità, passaporto o patente). La delega vale due anni e viene attivata telematicamente, dopo i necessari controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Se, invece, non risulta presentata neppure una dichiarazione dei redditi, l’invio della delega può essere effettuato dal delegante:
  • presso un qualsiasi ufficio territoriale;
  • utilizzando specifiche funzionalità presenti nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi";
  • a mezzo PEC, all’indirizzo [email protected]

unitamente alle copie dei documenti di identità dei sottoscrittori stessi e della dichiarazione sostitutiva, conservando gli originali dei moduli per dieci anni.

Deleghe per i servizi fattura elettronica e compilazione della dichiarazione da inviare all’Agenzia delle Entrate per l’attivazione

L'attivazione della delega trasmessa dall'intermediario in modalità telematica, ai fini della garanzia del suo effettivo conferimento da parte del contribuente, è subordinata alla previa verifica di alcuni elementi di riscontro, indicati nella dichiarazione IVA presentata dal delegante nell'anno solare antecedente a quello di conferimento/revoca della delega. Come detto, per i contribuenti che non presentano la dichiarazione IVA, perché in regime forfettario, il riscontro può essere ora effettuato con i dati indicati e contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente alla delega. In caso di riscontro positivo, la delega viene attivata.
Le procedure per l’attivazione della delega agli intermediari per i servizi di fatturazione elettronica varia a seconda del regime del contribuente:
  • per i contribuenti in regime ordinario, al fine della verifica dell’effettività della delega ricevuta, l'intermediario deve indicare nella comunicazione da inviare telematicamente i dati esposti nella dichiarazione IVA presentata nell'anno solare antecedente a quello di conferimento della delega, indicando il codice 1 come tipo di dichiarazione presentata;
  • per i contribuenti in regime di vantaggio (articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98) nel modello di attivazione deve essere indicato il codice 2, popolando, inoltre, i seguenti campi:  nel campo contabile 1, l'importo da specificare è quello risultante dal “Reddito lordo o perdita” della dichiarazione (ovvero il campo LM6, nel caso del modello Redditi PF/2022); nel campo contabile 2, l'importo da indicare è quello risultante dal “Reddito al netto delle perdite soggetto a imposta sostitutiva” della dichiarazione (ovvero il campo LM10, nel caso del modello Redditi PF/2022); nel campo contabile 3, l'importo da specificare è quello risultante dal “Reddito complessivo” della dichiarazione (ovvero il campo RN1, colonna 5, nel caso del modello Redditi PF/2022);
  • per i contribuenti in regime forfettario nel modello di attivazione deve essere specificato il codice 3 e nel campo contabile 1, l’importo da indicare è quello risultante dal “Reddito lordo” della dichiarazione (ovvero il campo LM34, colonna 3, nel caso del modello Redditi PF/2022); nel campo contabile 2, l'importo da specificare è quello risultante dal Rigo “Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva” della dichiarazione (ovvero il campo LM38, nel caso del modello Redditi PF/2022); nel campo contabile 3, l'importo da indicare è quello risultante dal “Reddito complessivo” della dichiarazione (ovvero il campo RN1, colonna 5, nel caso del modello Redditi PF/2022).

A cura di Wolters Kluwer


 
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