Per i contribuenti in regime forfettario che decidono di avvalersi della fatturazione elettronica, il termine di decadenza per l’accertamento è ridotto di un anno, passando, quindi, al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Inoltre, la e-fattura elimina il consumo della carta, permettendo di risparmiare i costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti. Quest’ultima può essere eseguita gratuitamente aderendo all’apposito servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate o a quello, anch’esso gratuito, offerto da numerosi provider all’interno del servizio di fatturazione elettronica..
Le persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, arte o professione, ivi incluse le imprese familiari e le aziende coniugali non gestite in forma societaria, possono accedere al regime fiscale agevolato per autonomi (cd.
regime forfettario), disciplinato dall’art. 1, commi 54-89, della legge n. 190/2014, a condizione che,
nell’anno precedente:
- siano conseguiti ricavi o percepiti compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro;
- siano sostenute spese per lavoro dipendente per un ammontare complessivamente non superiore a 20.000 euro lordi.
Adempimenti IVA esonerati
I contribuenti in regime forfettario non addebitano l’IVA in rivalsa, né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta relativa agli acquisti nazionali, intracomunitari e alle importazioni. Gli stessi contribuenti sono, inoltre, esonerati dagli
obblighi di liquidazione e versamento dell’imposta e da
tutti gli obblighi contabili e dichiarativi previsti dal D.P.R. n. 633/1972, ossia:
- registrazione delle fatture emesse;
- registrazione dei corrispettivi;
- registrazione degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture e i documenti di acquisto e le bollette doganali di importazione;
- dichiarazione annuale IVA.
Esonero, salvo rinuncia, dall’obbligo di fattura elettronica
Ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, l’accesso al regime forfettario determina l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, mentre rimane
obbligatoria la
fatturazione elettronica nei confronti della
Pubblica amministrazione (circolare n. 9/E/2019, § 4.1).
Tuttavia, al fine di incentivare l’adesione spontanea alla fatturazione elettronica, l’art. 1, comma 74, legge n. 190/2014 stabilisce che, per i contribuenti in regime forfettario che hanno un
fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di
decadenza per l’accertamento è ridotto di un anno, passando, quindi, al
31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Non è, invece, chiaro se, a favore dei contribuenti in regime forfettario, operi la
riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini dell’IVA e delle imposte dirette ove venga garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per le operazioni di ammontare superiore a 500 euro.
Tale agevolazione, infatti, è prevista dall’art. 3, D.Lgs. n. 127/2015 per i soggetti passivi IVA di cui all’art. 1 dello stesso decreto, sicché andrebbe precisato se a beneficiarne siano soltanto i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica o anche quelli che,
rinunciando volontariamente all’esonero disposto nei loro confronti, decidano di avvalersi della fatturazione elettronica, come i contribuenti in regime forfettario.
Conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche
Oltre alla riduzione di un anno del termine di decadenza per l’accertamento, i contribuenti in regime forfettario che decidono di ricorrere alla fatturazione elettronica possono evitare di conservare le fatture cartacee attraverso la
conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse, risparmiando i costi di stampa e conservazione dei documenti.
Quest’ultima può essere eseguita
gratuitamente aderendo all’apposito servizio reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate o a quello, anch’esso gratuito, offerto da numerosi
provider all’interno del servizio di fatturazione elettronica.
È il caso di ricordare che, per le
fatture elettroniche ricevute, non sussiste l’obbligo di conservazione sostitutiva, anche qualora i contribuenti in regime forfettario abbiano volontariamente comunicato ai fornitori l’indirizzo telematico o provveduto a registrare la PEC o il codice destinatario, abbinandoli univocamente alla loro partita IVA mediante l’utilizzo del servizio di registrazione offerto dall’Agenzia delle Entrate. Resta, in tale evenienza, l’obbligo di conservazione del documento cartaceo (circolare n. 9/E/2019, § 4.1).
Ulteriori vantaggi della fatturazione elettronica
L’adozione della fatturazione elettronica presenta ulteriori vantaggi.
Potendo acquisire la fattura sotto forma di file XML, è possibile rendere
più rapido il processo di contabilizzazione dei dati contenuti nelle fatture stesse, riducendo sia i costi di gestione di tale processo che gli errori che si possono generare dall’acquisizione manuale dei dati.
Essendo, poi, certa la data di emissione e consegna della fattura, poiché la stessa viene trasmessa e consegnata solo tramite SdI,
si incrementa l’efficienza nei rapporti commerciali tra clienti e fornitori.
A cura di Wolters Kluwer