Il
reddito imponibile, secondo la disciplina ordinaria, consta nella differenza tra quanto si ricava e quanto si spende per la produzione. La differenza tra entrate e uscite determina la redditualità di un’impresa e su questa vengono applicate imposte sulla base di percentuali determinate e crescenti – in linea con un principio di proporzionalità, che dovrebbe far gravare tassazioni maggiori laddove si accumula maggior reddito.
L’introduzione del
regime forfettario, tuttavia, ha creato una bolla fiscale entro la quale, in virtù delle ridotte dimensioni del giro d’affari, è possibile applicare un differente sistema di tassazione. In particolare, per quanti operano in regime forfettario si applica un’unica imposta sostitutiva, pari al 5% durante i primi 5 anni di attività e successivamente al 15%. Tale ammontare è da considerarsi sostitutivo delle imposte sui redditi, delle addizionali (regionali e comunali) e dell’IRAP.
Questo sistema consente di facilitare oltremodo il
calcolo delle imposte, avendo costi e tempi di gestione della pratica fiscale ben inferiori e andando così incontro alle esigenze di quei piccoli professionisti sui quali burocrazia e gestione documentale possono essere oneri decisamente pesanti da sopportare.
Per capire a quanto ammontano le imposte dovute, occorre partire però dalla
determinazione dell’imponibile: per i soggetti in regime forfettario non si considererà infatti la differenza tra entrate e uscite documentate, ma si calcoleranno solo ricavi e compensi effettivamente incassati nel periodo d’imposta. Il valore così ottenuto dovrà essere moltiplicato per il coefficiente di redditività dipendente dal codice ATECO, un codice alfanumerico utilizzato per classificare le attività economiche.
Il calcolo del reddito
Il calcolo del reddito è quindi basato sul cosiddetto “
coefficiente di redditività” valutato dall’Agenzia delle Entrate e fissato in Gazzetta Ufficiale (
31/12/2018) in base alla tipologia di attività:
- Industria alimentari e delle bevande: 40% – Codici ATECO (10-11)
- Commercio all’ingrosso e al dettaglio: 40% – Codici ATECO 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9
- Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande: 40% – Codici ATECO 47.81
- Commercio ambulante di altri prodotti: 54% – Codici ATECO 47.82 – 47.89
- Costruzioni e attività immobiliari: 86% – Codici ATECO (41-42-43) – (68)
- Intermediari del commercio: 62% – Codici ATECO 46.1
- Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione: 40% – Codici ATECO (55-56)
- Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi: 78% – Codici ATECO (64-65-66) – (69-70-71- 72-73-74-75) – (85) – (86-87-88)
- Altre attività economiche: 67% – Codici ATECO (01-02-03) – (05-06-07- 08-09) – (12-13-14-15- 16-17-18-19-20-21-22- 23-24-25-26-27-28-29- 30-31-32-33) – (35) – (36-37-38-39) – (49-50- 51-52-53) – (58-59-60- 61-62-63) – (77-78-79- 80-81-82) – (84) – (90- 91-92-93) – (94-95-96) – (97-98) – (99)
In presenza di ricavi e compensi che derivano dall’esercizio contemporaneo di attività differenti (e quindi riconducibili a diversi codici ATECO), l’imponibile lordo va determinato sommando i singoli imponibili delle singole attività. I differenti redditi, dunque, dovranno rappresentare la base delle singole voci facendo il calcolo su differenti coefficienti di redditività.
Per calcolare l’ammontare delle imposte sarà quindi necessario sottrarre al valore ottenuto le somme pagate come contributi previdenziali e moltiplicare il risultato per l’imposta sostitutiva (15% o 5%).
Si ponga ad esempio un contribuente che ha un fatturato pari a
30.000 euro e che è al suo primo anno di attività nel comparto “Industrie alimentari e delle bevande” (avente coefficiente di redditività pari al 40%). Il calcolo dell’imposta prevede l’applicazione del
40% sul reddito di 30.000 euro, arrivando a
12.000 euro. Da quest’ultimo occorrerà decurtare le spese per i contributi pensionistici (si ipotizzi una spesa pari a 2.000 euro), che per artigiani e commercianti può scendere in regime forfettario anche di una misura del 35%: l’imponibile diventa a questo punto pari a 10.000 mila euro. Su questa cifra andrà applicata la percentuale prevista per le aziende che hanno meno di 5 anni, pari al 5%. L’imposta così determinata sarà pari ad
500 euro.
Obbligo di Fattura Elettronica
A partire dal
1° gennaio 2024 anche la totalità delle partite IVA in regime forfettario avrà l’obbligo di emettere fattura elettronica. Per chi ancora non fosse passato a questa modalità occorrerà pertanto adeguarsi entro la fine dell’anno in corso, senza perdere tempo ulteriore: il semplice passaggio a un sistema digitale renderà peraltro più semplice ogni altra procedura, dal calcolo degli incassi alla gestione documentale, rendendo oltremodo semplice e rapido l’espletamento di quelle pratiche necessarie ad essere in regola con le normative vigenti.
Il passaggio alla fattura elettronica è un passo fondamentale per l’ammodernamento delle imprese e del fisco: l’obbligo sarà un fastidio per pochi e un grande beneficio per tutti, poiché in linea con un nuovo modo di pensare il rapporto con l’Agenzia delle Entrate, con i clienti e con lo Stato.
Più facile con la Fattura Elettronica Aruba
Il forfettario è quindi un regime molto conveniente e al tempo stesso – se ci si appoggia ai giusti strumenti gestionali - di facile amministrazione. Tutto quel che occorre fare è emettere fatture elettroniche, registrarle e operare quelle minime azioni che la legge prevede per quanti aprano partite IVA in regime forfettario. Per smaltire queste pratiche nel migliore dei modi, senza errori e con massima facilitazione, oltre 350.000 partite IVA hanno già scelto la
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