Quando si analizza la
Firma Digitale e ci si chiede quali siano le situazioni in cui possa tornare utile, spesso ci si sofferma banalmente sulle situazioni più comuni e trasversali, senza approfondire quanto capillare possa essere invece il suo ruolo. Solo addentrandosi nelle singole casistiche, fondamentali nelle singole bolle di competenza, ci si rende invece conto di quanto questo strumento sia diventato cardine all’interno di un processo di trasformazione digitale il cui percorso è ancora lungo e la cui rivoluzione ancora deve scatenare tutta la propria magnitudo.
Ne è un esempio evidente il caso degli agenti immobiliari, ossia quelli che sono più specificatamente identificati come gli “
agenti di affari in mediazione” (ex D.M. 26/10/2011).
La Firma digitale per gli agenti di affari in mediazione
Per poter agire con questo titolo, infatti, occorre rispettare specifiche prerogative, rispondere a specifici requisiti e sottostare ad una continua revisione degli stessi al fine di validare costantemente la propria posizione. Occorre ad esempio avere un diploma di scuola secondaria superiore, occorre affrontare un corso propedeutico obbligatorio ed occorre superare l’apposito esame presso la Camera di Commercio competente. A questo punto diventa possibile iscriversi al Registro Imprese come Agente d’affari in mediazione.
Per operare occorre inoltre aver stipulato polizza assicurativa a garanzia dei rischi professionali ed occorre portare avanti una serie di pratiche che escludono possibili incompatibilità ed autocertificano il possesso dei requisiti.
Come indicato, però, tali aspetti vanno altresì confermati nel tempo e proprio a tal fine diventa dotazione d’obbligo la
firma digitale.
La firma, infatti, consente di compilare gli appositi modelli di verifica dinamica dei requisiti (ivi compreso il modello di autocertificazione dei requisiti antimafia), siglando così in modo inoppugnabile i contenuti della documentazione compilata. Tale documentazione va quindi inviata al Registro delle Imprese di competenza, passaggio che permette di proseguire senza problemi l’attività.
In caso di mancata presentazione della documentazione entro i termini previsti, tale difetto procedurale comporta l’avvio della procedura per l’inibizione dal registro dei mediatori, fino ad arrivare all’impedimento effettivo del proseguimento dell’attività professionale.
Possedere la firma digitale è, pertanto, catalogabile a pieno diritto come un requisito fondamentale per chi intende portare avanti una prestazione professionale in qualità di agente di affari in mediazione. Il Registro delle Imprese è infatti tenuto ad una verifica periodica e continua di tali requisiti, attività che porta avanti inviando una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) utilizzato per l’iscrizione al registro stesso.
La
PEC diventa così un canale preferenziale di comunicazione che certifica invii e ricezioni (facilitando il processo altrimenti legato alle tradizionali raccomandate postali), mentre la firma digitale autentica la bontà delle dichiarazioni fornite in fase di verifica. Il tempo utile per presentare la documentazione richiesta in fase di apertura dell’istruttoria è pari a 30 giorni: qualora non si seguano i tempi indicati e si continui ad operare pur se esclusi dal registro, il rischio è di sanzioni amministrative che vanno dai 3 ai 5 mila euro. La semplice risposta alla mail legata al processo di revisione, invece, esclude da ogni rischio e procrastina la regolarità della propria posizione.
La
trasformazione digitale del Paese, insomma, prende forma attraverso l’uso abituale dei suoi strumenti abilitanti: così è in ogni ambito professionale, dove PEC e firma digitale diventano prassi legata alla quotidianità e soluzione per l’ambizioso obiettivo della sburocratizzazione delle pratiche.