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Dal 2025 PEC obbligatoria per gli amministratori di società: dal MIMIT le prime indicazioni interpretative e operative

21/03/2025
Dal 2025 PEC obbligatoria per gli amministratori di società: dal MIMIT le prime indicazioni interpretative e operative
PrivatiProfessionisti
Con la nota 12 marzo 2025, n. 43836, il MIMIT dà le “prime indicazioni interpretative e operative” dell’estensione dell’obbligo, dal 1° gennaio 2025, di iscrivere nel Registro delle Imprese anche il “domicilio digitale” degli «amministratori di imprese costituite in forma societaria». La nota era molto attesa, dato che la previsione - che nella stragrande maggioranza dei casi si traduce nell’obbligo di iscrizione della PEC - era stata introdotta nel testo della legge di Bilancio 2025, senza preavviso e in modo, per certi versi, inaspettato. Il MIMIT ha deciso di chiarire il perimetro soggettivo e oggettivo di applicazione dell'obbligo, con specifico riferimento ai soggetti destinatari, ai termini per l'adempimento, alle condizioni di ammissibilità dell'indirizzo PEC comunicato al Registro, ai diritti di segreteria e alle sanzioni da applicare per l’eventuale inadempimento.

Una novella normativa poco chiara

A seguito della modifica apportata dall’art. 1, comma 860, della legge di Bilancio 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207), il testo dell’art. 5, comma 1, del cd. “decreto Crescita 2.0” del 2012 (D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012), è divenuto il seguente: 

«L’obbligo di cui all’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nonché agli amministratori di imprese costituite in forma societaria».

Per capire in che cosa consistesse questo obbligo, esteso «agli amministratori di imprese costituite in forma societaria», bisognava andare ovviamente a leggere il richiamato art. 16, comma 6, del D.L. n. 185/2008, ma anche così, “rimbalzando” tra i vari rimandi normativi, la portata dell’obbligo rischiava di essere poco chiara e talune Camere di Commercio avevano avanzato proprie prudenti interpretazioni, ma mancavano comunque degli elementi, che il MIMIT ha deciso di fornire, come vedremo proseguendo nella lettura.
Infatti, che ci fosse bisogno di spiegare quale fosse la portata della novità introdotta dalla legge di Bilancio 2025 era stato chiaro fin da subito agli operatori, nonché al mondo delle imprese ed è lo stesso Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) che ne illustra il motivo, nella nota 12 marzo 2025, n. 43836: «La disposizione normativa, non perfettamente coordinata con il contesto normativo in cui è inserita, determina la necessità di fornire indicazioni interpretative volte a consentirne una applicazione conforme alla ratio delle disposizioni vigenti e uniforme sul territorio nazionale».
Vediamo, dunque, quali sono i chiarimenti forniti dal Ministero, evidenziandone i punti chiave.

Da quando decorre l’obbligo?

Dato che la norma di cui all’art. 1, comma 860, della legge di Bilancio 2025, è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, «Nessun dubbio si pone pertanto rispetto alla sua applicazione alle imprese che siano costituite a decorrere da questa data, o che comunque presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a questa data».

1)    Per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 (nonché per le imprese che - pur sulla base di un atto costitutivo di data antecedente - presentino la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025), l'adempimento dell'obbligo di iscrizione del domicilio digitale dei propri amministratori è posto in coincidenza con il deposito della domanda di iscrizione dell’impresa nel Registro delle Imprese.

Ma - osserva il MIMIT - l’obbligo di (dotarsi e) iscrivere il proprio domicilio digitale (PEC o SERC-Q), che con la novella all’esame viene esteso agli «amministratori di imprese costituite in forma societaria», si applicava comunque a «tutte le imprese, già costituite in forma societaria», per le quali era già previsto uno specifico termine di adempimento. Ciò determina l’applicazione dell’estensione dell’obbligo disposta dalla legge di Bilancio 2025 anche alle imprese che fossero già costituite prima della data di entrata in vigore della norma estensiva, ovvero prima del 1° gennaio 2025: e allora?
Il MIMIT compie un passo “coraggioso” in avanti, colmando la lacuna normativa che spiega così: «In ragione dell’assenza di un espresso termine di adempimento, che non viene determinato in alcun modo dal recente intervento del legislatore né risulta altrimenti rintracciabile per via interpretativa, pare comunque opportuno individuare un termine che consenta una legittima applicazione dell’obbligo, come esteso, alla luce della necessità di adottare una ragionevole interpretazione della norma, nella parte in cui prevede la immediata imposizione di una siffatta estensione, anche a fronte della numerosità dei soggetti di essa destinatari. Anche alla luce della incertezza interpretativa della disposizione e della conseguente diffusa inconsapevolezza delle imprese destinatarie dell’obbligo, si ritiene pertanto opportuno - salvo quanto indicato, qui di seguito, al paragrafo «Prima comunicazione e aggiornamento dell’informazione», con riferimento all’ipotesi di sostituzione o di rinnovo dell’amministratore - assegnare alle imprese costituite prima del 1° gennaio 2025 termine per la comunicazione degli indirizzi PEC dei propri amministratori fino alla data del 30 giugno 2025».

2)    Per le imprese già costituite e iscritte nel Registro antecedentemente alla data del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore, e in ogni caso entro il 30 giugno 2025.

Soggetti obbligati: le imprese

L’art. 1, comma 860, della legge di Bilancio 2025, estende l’obbligo di comunicazione in relazione all’indirizzo di posta elettronica certificata degli amministratori «di imprese costituite in forma societaria»: in merito, il MIMIT spiega che «All’ampia formulazione della disposizione normativa non può che conseguire pertanto una onnicomprensiva riconduzione nel novero dei soggetti obbligati di tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, secondo le quali può svolgersi una attività imprenditoriale, e, di converso, l’esclusione da esso delle forme societarie cui non è consentita l’intrapresa di attività commerciali […]».

Imprese
3)    Soggetti obbligati
L’obbligo si applica a tutte le forme societarie, siano esse società di persone o di capitali, secondo le quali può svolgersi un’attività imprenditoriale.
Sono ricomprese, a determinate condizioni, le Reti di imprese.

4)    Soggetti esclusi
Alla luce dell’attività sociale, volta alla disciplina o allo svolgimento di determinate fasi delle imprese appartenenti agli imprenditori istituenti, il MIMIT esclude dall’obbligo le forme societarie alle quali non è consentito intraprendere attività commerciali, come:
  • le società semplici (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l’attività agricola);
  • le società di mutuo soccorso;
  • i consorzi, anche con attività esterna, nonché le società consortili.

Restano in ogni caso esclusi dall’ambito soggettivo di applicazione della norma gli altri enti giuridici non costituiti in forma societaria o non rivolti allo svolgimento di un’attività imprenditoriale.

Soggetti obbligati: gli amministratori

Il MIMIT opta per un’interpretazione estensiva della disposizione, ritenendo che il termine «amministratori» faccia ampio riferimento alla funzione di gestione dell’impresa e che «una interpretazione meno letterale della norma possa risultare maggiormente aderente alla sua ratio e risulti giustificata dalla prevalenza di quelle finalità di interesse pubblico generale da essa perseguite e ad essa sottese».

Amministratori
5)    Soggetti obbligati
L’obbligo si applica:
  • agli amministratori della società in senso ampio (facendo riferimento alla funzione di gestione dell’impresa),
  • e, quindi, anche ai liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale: ovvero a soggetti per certi versi normativamente accostati agli amministratori, ai quali il codice civile, pur mantenendone sotto alcuni aspetti distinti profilo e funzioni rispetto a quelli propri degli “amministratori societari” (ad esempio, riservando ad essi poteri connessi al compimento degli atti necessari alla liquidazione della società, ma precludendo loro la gestione di nuove operazioni), rimette comunque la cura di funzioni di amministrazione dell’impresa in liquidazione, in luogo degli amministratori ormai cessati. 

In ogni caso, spiega il MIMIT, la disposizione pare dovere essere riferita esclusivamente ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.

N.B.: il riferimento dell’obbligo alle persone che svolgono l’incarico e non all’organo in quanto tale comporta che, in costanza di una pluralità di amministratori dell’impresa, debba essere iscritto un indirizzo PEC per ciascuno di essi.

Amministratori, quale indirizzo PEC?

Passiamo al paragrafo intitolato “Ammissibilità dell’indirizzo di posta elettronica certificata”.
Il MIMIT non individua nella normativa «espresse limitazioni né preclusioni in ordine all’indirizzo PEC prescelto dall’amministratore e oggetto di obbligatoria comunicazione al registro delle imprese» e, nel silenzio delle norme, prospetta la possibilità, in linea di principio, dell’iscrizione per l’amministratore del medesimo indirizzo PEC dell’impresa, ipotesi che addirittura parrebbe auspicabile in un’ottica di semplificazione, ma che cozza con le disposizioni già emanate dal MiSE, d’intesa con il Ministero della giustizia, con la direttiva del 22 maggio 2015.

6)    Amministratori: no allo stesso indirizzo PEC della società
Gli amministratori della società non possono utilizzare il medesimo indirizzo PEC dell’impresa, poiché la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro della giustizia, del 22 maggio 2015, prescrive che l’indirizzo PEC dell’impresa comunicato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese deve essere “nella titolarità esclusiva della medesima”, dovendosi in caso contrario ritenere non legittimamente effettuata l’iscrizione stessa.
Pertanto, le imprese che avessero optato per la coincidenza dei due recapiti, comunicando alla competente Camera di Commercio, per l’iscrizione nel Registro delle Imprese, il medesimo domicilio digitale dell’impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno conformarsi alle indicazioni del MIMIT entro il termine del 30 giugno 2025.
Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà:
  • indicare per ciascuna di esse un medesimo indirizzo PEC, ovvero, a propria scelta
  • dotarsi di più indirizzi PEC differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse. 

Diritti

Rimediando al silenzio della norma, il MIMIT chiarisce che l’iscrizione del domicilio digitale degli amministratori nel Registro delle Imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria.

7)    Diritti di segreteria: esenzione
Con un’interpretazione estensiva dell’art. 16, comma 6, ultimo periodo, del D.L. n. 185/2008, il MIMIT chiarisce che sono esenti dall’imposta di bollo e dai diritti di segreteria anche la comunicazione e la variazione degli indirizzi PEC degli amministratori dell’impresa soggetta all’obbligo di comunicazione introdotto dall’art. 1, comma 860, della legge n. 207/2024.
La comunicazione o la variazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore, presentate in uno con una domanda di iscrizione o deposito di un atto (ad esempio, della nomina o del rinnovo dell’amministratore medesimo) al Registro delle Imprese, resterebbero, invece, soggette all’ordinaria disciplina concernente i diritti di segreteria.

Mancato adempimento e sanzioni

Cosa accade se viene omessa l’obbligatoria comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori?
Il MIMIT avverte che «L’omissione della sua indicazione, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa». Vediamo quali sono le sanzioni, secondo la nota 12 marzo 2025, n. 43836.

8)    Sanzioni per mancato adempimento
Secondo il MIMIT, in caso di omessa comunicazione dell’indirizzo PEC degli amministratori a fronte di una domanda di iscrizione (oppure di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore), da parte di un’impresa soggetta all’obbligo, la Camera di Commercio ricevente l’istanza dovrà disporre:
  • la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine (comunque non superiore a 30 giorni) per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

Il MIMIT spiega che, sotto il profilo sanzionatorio, la novella non introduce alcuna nuova previsione né, giusta il principio di legalità di cui all’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, possono trovare applicazione alla fattispecie in esame, in via di estensione o di analogia, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell’art. 16 del D.L. n. 185/2008.
Residua l’applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall’art. 2630 c.c., in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».

A cura di Wolters Kluwer


 
 
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