Un sistema informatico innovativo, volto, da un lato, a garantire la tracciabilità e il monitoraggio dei flussi di rifiuti prodotti e gestiti in Italia, in linea con quanto previsto dalla Strategia nazionale per l’economia circolare, e, dall’altro, a rendere digitale l’assolvimento dei tradizionali adempimenti contabili/ambientali già previsti dal T.U. Ambiente, quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto dei rifiuti (FIR) e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico: si tratta del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità Rifiuti, cioè il RENTRI, il nuovo sistema subentrato al SISTRI e gestito direttamente dal MASE, con il supporto tecnico operativo dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali. I dati raccolti e trattati tramite il RENTRI non si rivelano utili solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dallo stesso MASE. Si illustrano le regole e le procedure operative che PMI e liberi professionisti (meno di 10 dipendenti) che producono rifiuti pericolosi devono seguire per gestire in modo digitale, anche avvalendosi di appositi software, il Registro di carico e scarico e il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) nell’ambito del sistema RENTRI.
Verso un nuovo sistema di tracciabilità e gestione digitale del flusso dei rifiuti
Il
nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, rappresentato dal
RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità Rifiuti) e subentrato al vecchio “SISTRI”, mira a essere un punto di incontro tra la transizione ecologica e digitale, in virtù del quale realizzare una collaborazione sinergica tra la Pubblica Amministrazione e le imprese, nell’ottica della promozione dell’economia circolare e del recupero di materia. Numerosi i
benefici - in termini di costi più bassi e tempi più veloci, oltre che per la messa a disposizione di dati, servizi e informazioni - attesi da tutti gli attori coinvolti, dalle istituzioni agli enti di controllo fino alle imprese, grandi e piccole che siano.
Il RENTRI ha, infatti, introdotto un
modello di gestione digitale per l’assolvimento dei “tradizionali”
adempimenti contabili/ambientali, una volta cartacei - già previsti per i soggetti obbligati dal D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente), quali l’emissione dei
formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei
registri cronologici di carico e scarico, gestibili grazie ad appositi software - che permette, attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materia, basato sulla verifica di ogni codice EER e di ciascun punto di generazione del rifiuto.
Una volta a pieno regime, il RENTRI consentirà di concretizzare l’obiettivo della
completa digitalizzazione dei documenti (e dei connessi adempimenti) relativi alla
movimentazione e al trasporto dei rifiuti.
È importante che tutti i soggetti obbligati rispettino le norme di tenuta e gestione degli adempimenti anche perché vi sono numerose
sanzioni a corredo degli obblighi di legge, che puniscono non solo, ad esempio, il trasporto illecito o l’abbandono di rifiuti, ma anche il mancato assolvimento degli adempimenti contabili/ambientali, quali l’iscrizione al RENTRI o il mancato caricamento dei dati relativi al registro o al FIR.
E la questione non è di poco conto, se si pensa che la
platea di soggetti interessati non è composta solo da poche grandi imprese ed enti produttori di rifiuti pericolosi, ma anche da tantissime PMI e
numerosissime realtà aziendali o professionali come potrebbero essere hotel, studi medici e dentistici, farmacie, estetisti, carrozzieri, officine meccaniche, servizi di pulizia, commercianti, artigiani (idraulici, imbianchini, falegnami, ecc.) e altri intermediari di rifiuti pericolosi (vi fanno parte anche i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con oltre 10 dipendenti).
La normativa sul RENTRI
La definizione del RENTRI ha trovato posto all’interno del
T.U. Ambiente e, precisamente, il nuovo sistema è disciplinato a livello generale dall’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006, per l’appunto rubricato “
Sistema di tracciabilità dei rifiuti”, che, a sua volta, rimette la disciplina delle modalità in base alla quale devono svolgersi “
la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193” a uno o più decreti del Ministero dell’Ambiente.
Il
RENTRI - prevede il comma 3 dell’art. 188-bis - è
articolato in:
a) una
sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
b) una
sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti del registro di carico e scarico e del FIR (artt. 190 e 193 del TUA) e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.
Il
D.M. 4 aprile 2023, n. 59, ha provveduto a dare
attuazione all’art. 188-bis, con l’adozione del
regolamento che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti.
In vigore dal 15 giugno 2023, il regolamento disciplina in particolare l’organizzazione e il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:
a) i
modelli e i format relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti e al formulario di identificazione dei rifiuti, con l’indicazione delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi;
b) le modalità di
iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati oppure da parte di coloro che intendano volontariamente aderirvi;
c) il
funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati;
d) le modalità per la
condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) e per il coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti previsti dal RENTRI;
e) le modalità di
interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al Reg. (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti;
f) le modalità di svolgimento delle funzioni di
supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art. 188-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006;
g) le modalità di
accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;
h) le modalità per la
verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.
I decreti direttoriali
La
disciplina di dettaglio delle modalità operative, della modalità di compilazione dei modelli del FIR e del Registro c/s, della procedura di accreditamento al RENTRI per enti e amministrazioni e i relativi manuali tecnici-operativi è rimessa a una serie di “decreti direttoriali”:
- D.dir. 6 novembre 2023, n. 143 – Approvazione modalità operative previste dall’art. 21, comma 1, lett. a), b), c) e g) del D.M. n. 59/2023; nello specifico:
- modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI e il suo funzionamento, di cui al comma 1, lett. a);
- istruzioni per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori, di cui al comma 1, lett. b);
- requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del Registro elettronico nazionale con i sistemi adottati dagli operatori, di cui al comma 1, lett. c);
- modalità di funzionamento degli strumenti di supporto e dei servizi messi a disposizione degli operatori per l’assolvimento degli adempimenti previsti, di cui alla lett. g).
- D.dir. 19 dicembre 2023, n. 251 - Approvazione delle modalità di compilazione dei modelli di cui all’art. 21, comma 1, lett. d), del D.M. n. 59/2023, al fine di definire le modalità di compilazione dei modelli di cui agli artt. 4 e 5 dello stesso decreto; nello specifico:
- istruzioni per la compilazione del registro cronologico di carico e scarico rifiuti;
- istruzioni per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.
- D.dir. 12 dicembre 2024, n. 255 - Approvazione della procedura di accreditamento al RENTRI per enti e amministrazioni di cui all’art. 21), comma 1, lett. e), del D.M. n. 59/2023.
- D.dir. 12 dicembre 2024, n. 254 – Approvazione manuali di cui all’art. 21, comma 1, lett. f), del D.M. n. 59/2023:
- manuale per la tenuta del registro cronologico di carico e scarico con i servizi di supporto;
- manuale per l’emissione dei FIR cartacei con i servizi di supporto;
- manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte degli operatori;
- manuale per l’accesso e l’iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti delegati;
- manuale per l’accesso e la registrazione al RENTRI da parte dei produttori non soggetti a obbligo di iscrizione.
Obbligo di iscrizione al RENTRI
Innanzitutto, bisogna verificare quali sono i
soggetti che risultano
obbligati dalla normativa a iscriversi al RENTRI. In estrema sintesi, rientrano in questa categoria i seguenti soggetti:
- produttori di rifiuti pericolosi;
- trasportatori di rifiuti;
- gestori di impianti di smaltimento e recupero;
- intermediari e commercianti di rifiuti.
Più nel
dettaglio, sono obbligati a iscriversi al RENTRI, mediante l’
accreditamento all’apposita piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 188-bis del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato, da ultimo, dal D.Lgs. n. 213/2022:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.
I soggetti di cui al punto 5) comprendono:
- i trasportatori di rifiuti non pericolosi;
- gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
- i produttori di rifiuti non pericolosi di cui alle lett. c), d) e g) dell’art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 con più di 10 dipendenti.
La classificazione di cui all’art. 184 prevede:
- i rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
- i rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
- i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie.
La disciplina del Registro di carico e scarico rifiuti e del FIR
Il
Registro di carico e scarico dei rifiuti - disciplinato dall’art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 - è il documento su cui devono essere annotate le informazioni sulle
caratteristiche quali/quantitative dei rifiuti e la
data di produzione o di gestione. In tale modo, si costituisce la
prova della tracciabilità dei rifiuti, della loro produzione e del loro invio a recupero o smaltimento, dato che nel registro vanno annotati in ordine cronologico tutti i movimenti di carico e scarico dei rifiuti stessi. Il registro è tenuto presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti.
Il
Formulario di Identificazione dei Rifiuti (cd. FIR) - disciplinato dall’art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 - è un documento che
accompagna il trasporto dei rifiuti e che contiene
tutte le informazioni relative alla tipologia del rifiuto, dal produttore, al trasportatore e al destinatario: per tali motivi, rappresenta uno degli adempimenti che, con il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) e con il Registro di carico e scarico dei rifiuti, servono a controllare il flusso della produzione dei
rifiuti speciali. Il FIR è emesso dal produttore o dal detentore dei rifiuti ed è integrato e sottoscritto, per la parte di propria competenza, dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto. Ferma restando la responsabilità del produttore o del detentore con riferimento alle informazioni di propria competenza, il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.
Il FIR
sostituisce tutti i documenti previsti per il “trasporto dei rifiuti”,
tranne la documentazione relativa al trasporto di
merci pericolose prevista della normativa ADR.
Il comma 5 dell’art. 118-bis del TUA ha espressamente stabilito che gli adempimenti relativi al Registro di carico e scarico dei rifiuti e al FIR debbano essere effettuati
digitalmente da parte dei soggetti obbligati a iscriversi al RENTRI ovvero di coloro che intendessero volontariamente aderirvi (adesione volontaria), mentre negli altri casi i suddetti adempimenti potranno essere assolti mediante il
formato cartaceo (in entrambi i casi, la modulistica è scaricabile direttamente dal portale del RENTRI).
Applicazione graduale
Considerato il carattere innovativo della digitalizzazione delle operazioni previste per assicurare la tracciabilità dei rifiuti attraverso il nuovo sistema RENTRI, il Regolamento (D.M. 4 aprile 2023, n. 59) ha previsto un’applicazione graduale degli obblighi a carico degli operatori, con un’
iscrizione che segue un
calendario “a scaglioni”, che differenzia le tempistiche in base alla dimensione dell’impresa e al tipo di attività svolta. Il calendario risulta così suddiviso in
tre fasi principali, tre finestre temporali differenti per le diverse tipologie di aziende (si segue, dunque, un
criterio dimensionale delle imprese, in cui viene considerato il numero di dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, secondo quanto previsto dall’art. 13, comma 3, del D.M. n. 59/2023).
Tempistica iscrizioni al RENTRI
I servizi per l’iscrizione al RENTRI sono attivi dal 15 dicembre 2024.
- Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025;
- gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
- gli enti o imprese produttori iniziali di soli rifiuti speciali pericolosi con un numero di dipendenti inferiore o uguale a 10 sono tenuti a iscriversi al RENTRI a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026;
- i produttori di rifiuti speciali pericolosi non rientranti in organizzazioni di ente e impresa sono tenuti a iscriversi a decorrere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026, a prescindere dal numero di dipendenti.
A decorrere dal 13 febbraio 2025, sono abrogati:
- il decreto 1° aprile 1998, n. 145 “Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”;
- la circolare 4 agosto 1998, n. GAB/DEC/812/98, sulla compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti e dei formulari di trasporto.
Sintesi cronologica adempimenti
Fonte: portale RENTRI.
Registro cronologico di carico e scarico
Il registro cronologico di carico e scarico è tenuto
esclusivamente in modalità digitale ed è vidimato digitalmente mediante l’assegnazione di un
codice univoco dal
servizio di vidimazione digitale delle Camere di commercio, accessibile dal RENTRI a decorrere dalle seguenti scadenze:
- dal 13 febbraio 2025, per i soggetti tenuti a iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 (1° scaglione);
- dalla data di iscrizione, per i soggetti tenuti a iscriversi al RENTRI dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 (2° scaglione);
- dalla data di iscrizione, per i soggetti tenuti a iscriversi al RENTRI dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 (3° scaglione).
Gli operatori possono tenere il registro cronologico di carico e scarico in formato digitale con:
- i propri software gestionali;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
L’operatore rimane libero di scegliere di cominciare a tenere il registro cronologico di carico e scarico in modalità digitale anticipatamente rispetto alle scadenze previste dal D.M. n. 59/2023, previa iscrizione al RENTRI.
I soggetti che, per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale, intendono utilizzare i
propri sistemi gestionali possono consultare le seguenti
modalità operative, approvate con D.dir. 6 novembre 2023, n. 143, e pubblicate sul sito del RENTRI:
- Modalità Operativa 8 “Modalità operative per la vidimazione digitale del registro cronologico di carico e scarico”, che illustra come effettuare la vidimazione digitale del registro;
- Modalità Operativa 17 “Specifiche tecniche”, che illustra quali regole tecniche devono essere seguite per la tenuta del registro in modalità digitale;
- Modalità Operativa 18 “Requisiti per l’interoperabilità applicativa dei sistemi gestionali degli operatori”, che fornisce, agli operatori e alle strutture tecniche informatiche di cui si avvalgono per lo sviluppo dei sistemi gestionali, i requisiti minimi necessari per consentire il collegamento applicativo tra il sistema gestionale dell’operatore e la piattaforma telematica RENTRI.
I soggetti che, per la tenuta del registro di carico e scarico in modalità digitale, intendono avvalersi dei
servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI, possono consultare la Modalità Operativa 15 “
Servizio di supporto per l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasmissione dei dati del registro cronologico di carico e scarico”, che illustra le operazioni necessarie ai fini della trasmissione dei dati al RENTRI, assolvendo contestualmente agli obblighi di vidimazione e compilazione del registro.
Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR)
Dal 13 febbraio 2025, è divenuto vigente il
nuovo modello del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), che tutti gli operatori, compresi quelli non obbligati all’iscrizione al RENTRI, devono utilizzare per tutti i trasporti di rifiuti pericolosi e per specifiche tipologie di rifiuti non pericolosi.
Il contenuto del nuovo modello digitale è definito tecnicamente dall’art. 8 del D.M. n. 59/2023 e prevede una vidimazione digitale tramite un Codice Univoco, fornito dal sistema RENTRI, supportato dalle Camere di Commercio.
I nuovi modelli del FIR sono riportati nell’Allegato II al D.M. n. 59/2023, mentre le
istruzioni per la compilazione dei modelli sono riportate nell’Allegato al D.dir. 19 dicembre 2023, n. 251.
Dal 13 febbraio 2025 e
fino al 12 febbraio 2026, dunque, il FIR si tiene ancora in formato cartaceo, con il nuovo modello da vidimare digitalmente, tramite apposita applicazione, utilizzabile attraverso il RENTRI.
Vidimazione
Come accennato, dal 13 febbraio 2025, data di entrata in vigore del modello di FIR di cui al D.M. 4 aprile 2023, n. 59 (cd. “nuovi modelli”), non è più possibile vidimare i FIR recandosi presso la Camera di Commercio o presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Da tale data, infatti, il
FIR in formato cartaceo, secondo il modello riportato nell’Allegato II al D.M. 4 aprile 2023, n. 59,
deve essere vidimato digitalmente, utilizzando i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI. Per vidimare digitalmente il FIR cartaceo, gli operatori possono utilizzare:
- il proprio sistema gestionale mediante interoperabilità con il RENTRI;
- i servizi messi a disposizione dal RENTRI, se non dispongono di un proprio sistema gestionale.
I servizi di supporto possono essere utilizzati da:
- operatori iscritti al RENTRI, che accedono al servizio dall’area riservata “Operatori”;
- operatori non iscritti al RENTRI, che accedono al servizio dall’area “Produttori di rifiuti non iscritti”.
La vidimazione digitale dei formulari cartacei non comporta alcun pagamento di diritti o contributi.
Compilazione
Nell’arco di tempo 13 febbraio 2025-12 febbraio 2026, la compilazione del FIR cartaceo può essere effettuata utilizzando:
- i propri sistemi gestionali;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal MASE;
- manualmente.
Il
produttore stampa il FIR cartaceo in due copie e trattiene la prima.
Il
trasportatore e il destinatario aggiungono le informazioni di competenza e sottoscrivono il FIR cartaceo.
Il
trasportatore trasmette al produttore o al detentore e agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto la riproduzione della copia del formulario sottoscritto dal destinatario.
La
trasmissione della copia può avvenire mediante:
- consegna diretta;
- posta elettronica certificata;
- servizi resi disponibili dal RENTRI.
In quest’ultimo caso, gli operatori scaricano la copia in autonomia direttamente dal RENTRI.
FIR digitale dal 13 febbraio 2026: come si gestisce?
Dalla data unica del
13 febbraio 2026, i produttori iscritti al RENTRI emettono il FIR in formato digitale, mentre i produttori non tenuti all’iscrizione al RENTRI continuano a produrre i FIR cartacei.
La vidimazione avviene sempre tramite il RENTRI.
Per la
compilazione del FIR digitale è possibile utilizzare:
- i sistemi gestionali degli operatori;
- i servizi di supporto messi a disposizione dal MASE tramite il RENTRI, per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.
Attenzione
Il FIR è emesso in formato digitale esclusivamente:
- per i rifiuti pericolosi;
- per i rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.
Per i rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività non vi è obbligo di emissione del FIR in formato digitale.
Il
trasportatore e il destinatario aggiornano il FIR nelle diverse fasi del trasporto tramite i propri sistemi gestionali o avvalendosi dei servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI.
Il FIR digitale deve essere
sottoscritto digitalmente dal produttore e dal trasportatore prima dell’avvio del trasporto e dal destinatario al momento della presa in carico del rifiuto.
La sottoscrizione può essere effettuata anche
mediante il
certificato rilasciato dal RENTRI.
Il
destinatario trasmette al produttore tramite il RENTRI, nel rispetto delle tempistiche fissate nei decreti direttoriali, il FIR completo e firmato da tutti i soggetti.
Dal
13 febbraio 2026, produttori, trasportatori e destinatari iscritti trasmettono al RENTRI i dati dei FIR relativi ai rifiuti pericolosi, nelle tempistiche fissate nei decreti direttoriali.
La
trasmissione può essere effettuata mediante:
- interoperabilità tra i sistemi gestionali degli utenti e il RENTRI;
- servizi di supporto messi a disposizione dal MASE.
La trasmissione al RENTRI dei dati del FIR può essere effettuata anche dai soggetti che il produttore ha individuato come
delegati.
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Per supportare le PMI italiane nell’
adeguamento alle normative ambientali, trasformando un obbligo complesso in un processo digitale semplice, conveniente e senza stress, Aruba lancia il
software gestionale
Aruba RENTRI Smart.
Aruba RENTRI Smart è una soluzione pensata per i produttori di rifiuti speciali – come artigiani, piccole imprese, laboratori e altre realtà produttive – soggetti agli obblighi del RENTRI.
Il servizio si rivolge in particolare a chi non dispone di competenze tecniche o consulenti dedicati e offre uno strumento semplice per gestire gli adempimenti normativi in maniera guidata, riducendo il rischio di errori e senza dover affrontare procedure complesse.
A cura di Wolters Kluwer