Dal 1° gennaio 2020 è stata abolita l’emissione della ricevuta fiscale cartacea e, di conseguenza, gli artigiani sono tenuti a emettere al suo posto la ricevuta fiscale elettronica (fattura elettronica) o lo scontrino elettronico (documento commerciale). Anche gli artigiani che hanno optato per il regime forfettario saranno tenuti, a decorrere dal 1° luglio 2022, all’emissione della fattura elettronica se nell’anno precedente hanno conseguito compensi, ragguagliati all’anno, superiori a euro 25.000. Pertanto, laddove la fattura venga richiesta dal cliente nel momento in cui viene resa la prestazione, gli artigiani - in presenza delle condizioni previste - saranno tenuti a rilasciare la fattura in formato elettronico, e non il documento commerciale.
A decorrere dal 1° gennaio 2020, è stata abolita l’emissione della ricevuta fiscale cartacea, obbligando così gli artigiani a emettere al suo posto la
ricevuta fiscale elettronica (fattura elettronica) o lo
scontrino elettronico (documento commerciale).
Pertanto, per le prestazioni di servizi rese dagli artigiani nei locali aperti al pubblico (laboratori di riparazioni elettrodomestici, laboratori di stampe, laboratori orafi, etc.), nonché per quelle rese dagli artigiani in forma ambulante o nell’abitazione dei clienti (elettricista, idraulico, falegname, etc.), gli artigiani sono chiamati a rilasciare un documento commerciale, ovverosia una copia di cortesia della fattura elettronica, che verrà emessa entro 12 giorni dalla data di effettuazione della operazione.
Nel caso di emissione della
fattura elettronica, è possibile fare ricorso quella
semplificata.
Nella fattura elettronica semplificata, occorre inserire i seguenti dati:
- solo il codice fiscale o solo la partita IVA del cliente;
- una descrizione generica di quello che hai venduto o del servizio offerto;
- l'importo totale della vendita compreso IVA.
Nella fattura elettronica semplificata, il campo «Tipodocumento» va compilato con il codice TD07.
Nel caso in cui effettui la propria prestazione presso l’abitazione del cliente, l’artigiano deve obbligatoriamente rilasciare sul momento copia di cortesia della fattura. Resta comunque fermo che l’artigiano con un numero rilevante di operazioni da documentare potrà decidere di utilizzare un registratore telematico di cassa portatile.
Se l’artigiano è in regime forfettario
Gli artigiani che hanno optato per il regime forfetario
dal 1° luglio 2022 - per effetto delle novità introdotte dal D.L. n. 36/2022 - sono obbligati a
emettere la fattura elettronica: pertanto, laddove questa venga richiesta dal cliente nel momento in cui viene resa la prestazione, gli artigiani sono chiamati a rilasciarla al posto del documento commerciale.
La fattura elettronica obbligatoria per gli artigiani che hanno aderito al regime forfetario e che nell’anno precedente a quello in cui viene resa la prestazione hanno conseguito compensi, ragguagliati all’anno,
superiori a 25.000 euro, deve essere inviata tramite lo
SdI: in questo caso, la fattura deve essere conservata con modalità elettroniche.
A decorrere
dal 1° gennaio 2024 l’obbligo della fattura elettronica riguarderà tutti i contribuenti.
Volendo sintetizzare, un artigiano che ha deciso di aderire al regime forfettario:
- è obbligato all’emissione della fattura elettronica B2B;
- deve emettere la fattura elettronica per le prestazioni o cessioni verso la Pubblica Amministrazione;
- riceve le fatture elettroniche dai propri fornitori.
Nel caso di
artigiani operanti nel settore edile (ad esempio, elettricisti, idraulici, etc.), prima di emettere la fattura occorre verificare:
- verso chi emette fattura;
- la tipologia di prestazione che deve essere fatturata;
- se la prestazione da fatturare si qualifichi o meno come relativa ai beni immobili (ossia presenti col bene immobile un nesso sufficientemente diretto).
La fattura cambia in funzione della tipologia di clienti
A seconda della tipologia di cliente nei cui confronti l’artigiano rende le sue prestazioni occorre emettere la fattura in maniera differente:
- se il cliente è un consumatore privato (B2C) la fattura va emessa con IVA;
- se il soggetto è un condominio, la fattura va emessa con IVA, e si deve applicare la ritenuta d’acconto del 4%;
- se il soggetto è un ente pubblico o ente privato partecipato da enti pubblici, la fattura va emessa con IVA, ma applicando il regime dello split payment, ossia esponendo in fattura l’IVA ma senza incassarla né versarla all’Agenzia delle Entrate;
- se il cliente è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia (B2B) e la prestazione di servizi viene resa nell’ambito di un subappalto, la fattura deve essere emessa applicando il meccanismo del reverse charge (art. 17, comma 6, lettera a, D.P.R. n. 633/1972);
- se il cliente è un soggetto passivo IVA stabilito in Italia (B2B), ma non si opera nell’ambito di rapporto di subappalto, la fattura deve essere emessa applicando il reverse charge edilizia (questa volta in applicazione dell’art. 17, comma 6, lettera a-ter) solo se la prestazione resa consiste in servizi relativi ad edifici riguardanti:
- installazione di impianti,
- pulizie
- demolizione
- completamento.
A cura di Wolters Kluwer