I soggetti passivi che hanno effettuato acquisti di beni o prestazioni di servizi e non hanno ricevuto la fattura entro quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione sono tenuti - al fine di evitare di ricevere una sanzione pari al 100% dell’imposta - a emettere la cd. autofattura “spia”. Si tratta di un’autofattura che detti soggetti sono tenuti a trasmettere al SdI entro il trentesimo giorno successivo allo scadere dei predetti quattro mesi, indicando nel campo “Tipo documento” del file Xml il codice “TD20”.
Ordinariamente, i
termini per emettere la fattura elettronica sono quelli indicati nell’art. 21, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, il quale dispone che la fattura può essere:
La
fattura elettronica immediata accompagna il bene o certifica il compenso percepito per un servizio reso e deve essere emessa
entro 12 giorni dal momento di effettuazione dell’operazione, stabilito ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972.
Il
momento di effettuazione dell’operazione si identifica:
- per le cessioni di beni mobili, con la spedizione/consegna dei beni;
- per le prestazioni di servizi, al momento del pagamento.
La
fattura elettronica differita può essere emessa per cessioni di beni e prestazioni di servizi, in alternativa alla fattura immediata. Solitamente, la fattura differita si discosta dalla fattura immediata dalla data di emissione rispetto alla consegna dei beni o dal termine dell’erogazione di un servizio e dal loro pagamento.
Questa tipologia di fattura permette di
riepilogare in un unico documento fiscale i
pagamenti eseguiti nel mese solare da un dato cliente.
La fattura differita deve essere
emessa e registrata entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui i beni vengono spediti/consegnati o le prestazioni vengono realmente effettuate. Sarà comunque necessario
indicare il mese di effettuazione dell’operazione, in quanto l’operazione rientrerà nella
liquidazione periodica del mese di riferimento e l’
IVA andrà versata entro il 16 del mese successivo.
Tardiva emissione della fattura
Nel caso di tardiva emissione della fattura elettronica, si applica il regime sanzionatorio di cui all’art. 6, comma 1, del D.Lgs n. 471/1997, che prevede l’applicazione di una
sanzione, per ciascuna violazione, commessa, compresa:
- tra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato, con un minimo di 500 euro;
- da 250 a 2.000 euro, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
Regolarizzazione della mancata emissione della fattura da parte del cessionario/committente
Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, hanno acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, sono puniti con una
sanzione pari al
100% dell’imposta, con un minimo di
250 euro per ogni violazione (cfr. art. 6, comma 8, del D.Lgs n. 471/1997), a meno che non provvedano a
regolarizzare l’operazione.
In altri termini, il cessionario/committente che
non ha
ricevuto la fattura,
entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione, al fine di
sanare la violazione, deve emettere, entro il trentesimo giorno successivo, un’
autofattura per regolarizzazione, indicando:
- nel campo “Tipo documento”, il codice “TD20 – Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture”;
- nella sezione “Dati del cedente/prestatore”, i dati relativi al fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura;
- nella sezione “Dati del cessionario/committente”, i dati relativi al soggetto che emette e trasmette via SdI il documento;
- nella sezione “Soggetto Emittente”, il codice “CC” (cessionario/committente).
La trasmissione dell’autofattura al SdI sostituisce l’obbligo di presentare la stessa in formato analogico all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Il contribuente provvederà, quindi, a
versare l’imposta dovuta e potrà portare in
detrazione la stessa.
Diversamente, se il cessionario/committente ha ricevuto una
fattura irregolare, presenta all’Ufficio competente,
entro il 30° giorno successivo a quello della sua registrazione, un
documento integrativo in duplice esemplare (autofattura), recante le indicazioni di cui all’art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, previo versamento della maggiore imposta, eventualmente dovuta.
Data emissione fattura |
Tardiva emissione fattura |
Mancata ricezione fattura entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione |
Fattura immediata: entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione |
Oltre il termine previsto, ma entro la liquidazione periodica IVA: sanzione minima € 250 |
Sanzione in capo al cessionario/committente che non provvede a regolarizzare la violazione: sanzione pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro per ogni violazione |
Fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione |
Oltre la liquidazione periodica IVA: sanzione dal 90% al 180% dell’IVA. Sanzione minima di € 500 |
Nessuna sanzione in capo al cessionario/committente che provvede a regolarizzare la violazione |
A cura di Wolters Kluwer