La fattura elettronica si appresta a subire importanti e significativi cambiamenti, in ambito europeo, dettati principalmente dalla nuova realtà digitale. Dal 1° gennaio 2024, la direttiva IVA conterrà una nuova definizione di e-fattura: si farà riferimento a un formato ben più strutturato. Inoltre, i vari Stati membri potranno imporre, senza dover richiedere alcuna autorizzazione all’Unione europea, l’utilizzo esclusivo della fatturazione elettronica. Dal 2028 il contenuto obbligatorio delle e-fatture sarà ampliato e comprenderà molte altre indicazioni (IBAN, data di scadenza del pagamento, etc.).
La proposta COM (2022) 701 dell’8 dicembre 2022, di modifica della direttiva IVA n. 2006/112/CE, porterà significativi cambiamenti in tema di fatturazione elettronica. Infatti, l’adattamento della legislazione UE alla nuova realtà digitale richiede un cambiamento anche in tema di regime delle fatture elettroniche.
Sino ad ora, la direttiva IVA ha posto sullo stesso piano le fatture cartacee e quelle elettroniche. L’art. 232 prevedeva addirittura che l’emissione delle e-fatture fosse subordinata all’accettazione del destinatario. Ma tale requisito ha comportato notevoli rallentamenti e impedimenti:
- ha impedito ai vari Stati UE di attuare la e-fattura obbligatoria;
- ha rallentato lo sviluppo dell’e-fattura (i soggetti passivi non potevano adeguare i propri sistemi di fatturazione perché si trovavano costretti a emettere delle fatture cartacee ogni volta che il destinatario non accettava quelle elettroniche).
E’ bene sottolineare come, ad oggi, siamo di fronte ad una proposta di modifica (COM (2022) 701) alla direttiva IVA n. 2006/112/CE che potrà subire delle integrazioni e/o revisioni sino alla sua approvazione, prevista per il prossimo mese di Aprile, e che dovrà essere votata con il voto unanime di tutti gli Stati membri.
e-fattura UE: novità in vista?
La proposta di modifica intende ovviare a tale problema. Infatti, all’art. 218 si prevede che la
e-fattura sarà il
sistema di fatturazione predefinito e si potrà utilizzare il formato cartaceo solo in situazioni ben definite, autorizzate dai vari Stati membri. Ma tale autorizzazione non potrà coprire i casi soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dal capo 6 (elenchi riepilogativi), Titolo XI, della direttiva IVA, poiché ciò impedirebbe o creerebbe difficoltà per la comunicazione automatica dei dati.
Un aspetto centrale riguarda l’emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche, che non potrà più essere assoggettata a vincoli delle singole autorità fiscali degli Stati UE. In buona sostanza, le Amministrazioni finanziarie non potranno più rilasciare un’autorizzazione preventiva all’invio delle e-fatture al destinatario, per il motivo che il sistema di fatturazione elettronica diventerà lo strumento predefinito per l’emissione dei documenti fiscali.
Verrà pertanto soppresso l’art. 232 della direttiva IVA, secondo cui “il ricorso a una fattura elettronica è subordinato all’accordo del destinatario” (in passato era previsto invece che “le fatture emesse a norma della sezione 2 possono essere trasmesse su carta oppure, previo accordo del destinatario, possono essere tramesse o messe a disposizione per via elettronica”).
Attenzione poi anche all’adeguamento del formato. Infatti, entro il 31 dicembre 2027, tutti i paesi che hanno già in vigore un sistema di fatturazione elettronica (tra cui l’Italia con il tracciato xml) dovranno adeguarsi al formato UBL o CII. Ciò per consentire che, dal 1° gennaio 2028, il sistema di fatturazione UE sia pienamente operativo in via esclusiva.
Infine, la definizione della fattura elettronica, all’interno della direttiva IVA, è stata modificata per allineare il concetto a quello relativo alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, che disciplina la e-fattura nelle
transazioni B2G.
Di conseguenza, quando si fa riferimento alle fatture elettroniche all’interno della direttiva IVA, il riferimento sarà a
e-fatture strutturate. Questo sarà un aspetto nevralgico. Il contenuto obbligatorio (a partire dal 2028) della fattura elettronica imporrà:
- che in caso di note di variazione, venga indicato il numero progressivo che identifica la fattura corretta;
- l’indicazione del codice IBAN del conto corrente del fornitore sul quale sarà accreditato il pagamento della fattura;
- l’indicazione della data di scadenza del pagamento o, se sono stati concordati pagamenti parziali, la data e l’importo di ciascun pagamento.
Cosa accade alle operazioni intra-UE?
Rimane poi agganciato al rivoluzionato sistema dell’e-fattura UE anche il tema del
contrasto alle frodi IVA mediante l’introduzione di un sistema di rendicontazione. Infatti, se da un lato la fattura elettronica ha, tra gli obiettivi, quello di contrastare i meccanismi fraudolenti nel mondo IVA, anche l’introduzione di questo sistema di rendicontazione è finalizzato alla lotta alle frodi: ogni Stato membro potrà infatti verificare tutte le informazioni, di ogni transazione, quasi istantaneamente.
Il sistema DRR (Digital Reporting Requirements), a differenza degli elenchi Intrastat destinati a non essere più trasmessi dal 1° gennaio 2028, fornirà sia i dati aggregati per ogni soggetto passivo sia quelli riguardanti ogni singola operazione, permettendo così di incrociare i dati delle cessioni con quelli degli acquisti.
Si avrà così un modello comune per i dichiaranti che lo dovranno utilizzare per consentire ai soggetti passivi di comunicare sempre i dati delle e-fatture emesse in base allo standard-UE previsto e contenuto nella direttiva n. 2014/55/UE, relativo alla fattura elettronica negli appalti pubblici (ossia nei formati UBL e CII).
In ogni caso, l’uso dell’e-fattura sarà esteso anche alle transazioni transfrontaliere, considerando inoltre che entro due giorni lavorativi dall’effettuazione dell’operazione, questa dovrà essere emessa e i relativi dati, tra cui il DRR, inviati nei successivi due giorni.
A cura di Wolters Kluwer