Magazine

Autofattura

20/01/2021
Autofattura
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
L’Autofattura è un documento fiscalmente rilevante che viene emesso dal soggetto passivo nei confronti di sé stesso in qualità di cedente/cessionario, oppure come cessionario/committente (cliente) per conto del cedente/prestatore (fornitore).

Una delle peculiarità dell’autofattura è che, quando si emette, l’obbligo di applicazione dell’IVA e dell’emissione di fattura è a carico del destinatario, in luogo del soggetto prestatore.

Si tratta di un istituto derivante dalla normativa sull’Imposta sul valore aggiunto (IVA) al quale è possibile ricorrere solo in particolari fattispecie.

L’autofattura, essendo un documento valido ai fini IVA, escluse alcune eccezioni, deve essere emessa in formato elettronico e inviata allo SDI.

Nell’emettere le autofatture elettroniche occorre prestare particolare attenzione poiché devono essere caratterizzate da un codice tipo documento specifico (codice TD) e devono essere annotate su sezionali separati rispetto alle fatture ordinarie. In questo contesto appare utile ricordare che dal 1° gennaio 2021 è diventato obbligatorio il nuovo tracciato XML della fattura elettronica (versione 1.6 e seguenti aggiornamenti) con il quale, tra le varie novità, sono state introdotte nuove tipologie di documento, sia per le fatture che per le autofatture.
Vediamo dunque quali sono i casi in cui è possibile l’emissione dell’autofattura, come deve essere redatta nel rispetto delle regole previste per la fatturazione elettronica e quali sono i nuovi tipi di documento previsti per le autofatture.

Quando emettere l’autofattura

Sono soggette ad autofattura le operazioni effettuate da soggetti extra UE territorialmente rilevanti in Italia e, ai sensi della normativa IVA nazionale, alcune operazioni interne. Si ricorre all’autofattura anche qualora non sia stata emessa la fattura entro i termini da parte del soggetto obbligato, o nel caso in cui il documento risulti irregolare.
L’autofattura dunque si emette in caso di:
  • cessioni gratuite a titolo di omaggi, ad esempio per registrare un servizio/prodotto offerto in maniera gratuita ad un cliente;
  • autoconsumo: i beni dell’impresa vengono destinati ad un uso diverso da quello dell’attività, ad esempio quando si ha necessità di un prodotto per uso personale;
  • denuncia, in caso di un mancato ricevimento della fattura o della regolarizzazione di una fattura errata entro quattro mesi dalla data di effettuazione. In questa situazione il cessionario/committente deve regolarizzare la fattura producendo un’autofattura entro i 30 giorni successivi;
  • passaggi interni tra attività IVA separate esercitate dallo stesso soggetto passivo;
  • splafondamento dell’esportatore abituale;
  • estrazione beni da deposito IVA di provenienza nazionale: il soggetto acquirente che procede all’estrazione emette autofattura di acquisto, procedendo all’annotazione solo sul registro degli acquisti;
  • reverse charge, per procedere ad effettuare l’integrazione della fattura nelle ipotesi in cui si rende applicabile il regime di inversione contabile di cui all’articolo 17 del DPR n 633/72, il particolare meccanismo fiscale che sposta gli obblighi IVA sul destinatario di una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, in luogo del cedente o prestatore. In pratica, applicando il meccanismo di reverse charge, il cedente/prestatore emette la fattura senza addebitare l’IVA, mentre il ricevente destinatario della cessione o della prestazione ha l’obbligo di integrare l’IVA in fattura in base all’aliquota relativa all’operazione. In caso di operazioni IVA con soggetti passivi di imposta residenti o stabiliti in Italia si parla di reverse charge interno. Diversamente per le operazioni di acquisto di beni da operatori residenti in Paesi intra UE o di prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti in Paesi extracomunitari, si parla di reverse charge esterno. In caso di acquisto di servizi o beni dall’estero, le operazioni estere territorialmente rilevanti in Italia per il committente/cessionario comportano l’applicazione del meccanismo del reverse charge, ossia i clienti nazionali diventano debitori d'imposta invece dei cedenti esteri. L’applicazione dell’IVA avviene attraverso l’integrazione per le fatture ricevute da fornitore UE (acquisti intracomunitari), o tramite l’autofattura se il fornitore è soggetto extra-UE;
  • acquisti nei confronti di produttori agricoli esonerati dall'obbligo di fatturazione: in questo caso il soggetto cessionario deve emettere autofattura consegnandone una copia al produttore agricolo cedente;
  • provvigioni corrisposte alle agenzie di viaggio intermediarie da parte dell’agenzia organizzatrice;
  • compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio o di sosta da parte degli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi.

Come si emette l’autofattura elettronica

Le autofatture, seppur caratterizzate da specifiche peculiarità, costituiscono sempre delle fatture. Per emettere un’autofattura bisogna seguire le stesse regole e inserire gli stessi elementi previsti per l’emissione di una fattura standard. Bisognerà pertanto inserire il numero del documento in modo progressivo rispetto alla precedente fattura emessa, le prestazioni o i prodotti in relazione ai quali viene emesso il documento, con relativa quantità e aliquota IVA.

Essendo l’autofattura un documento rilevante ai fini IVA, come le altre tipologie di fatture, dovrà essere predisposta in formato elettronico e inviata al Sistema d’Interscambio (SdI).

Importante: nel documento deve essere inserita la dicitura “Autofattura” e la fattura deve essere caratterizzata da un codice tipo documento specifico e deve essere annotata su appositi registri sezionali distinti rispetto a quelli che contengono le fatture di vendita.

Il soggetto passivo può scegliere se emettere autofattura singola per ciascuna cessione o riepilogativa per tutte le cessioni effettuate nel mese.

Secondo quanto specificato dalla guida dell’Agenzia delle Entrate alle nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica, l’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 23 novembre 2020, nel campo 2.1.1.3 – Data del documento della sezione “Dati Generali” del file XML, deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione. In caso di autofattura riepilogativa si può scegliere tra la data dell’ultima operazione e una data del mese di riferimento.

Autofattura: Tipi di documento (TP)

Riportiamo di seguito le nuove autofatture:
  • TD16 – integrazione fattura reverse charge interno;
  • TD17 – integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero (prestazioni reste dal C/P estero, anche residente nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano, nei confronti di un C/C residente o stabilito nel territorio nazionale;
  • TD18 – integrazione/autofattura per acquisto beni intracomunitari (vendita dal C/P residente in altro paese UE di beni al C/C residente o stabilito nel territorio nazionale);
  • TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72 (vendita da C/P estero di beni già presenti in Italia);
  • TD20 - Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93);
  • TD21 - Autofattura per splafonamento;
  • TD22 – Estrazione beni da deposito IVA;
  • TD23 - Estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA;
  • TD26 - Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72);
  • TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
In caso di autofatture emesse per cessioni gratuite a titolo di omaggi, autoconsumo, o passaggi interni tra attività IVA separate chi emette la fattura, il cliente e il fornitore coincidono. In questi casi i dati del cedente compariranno anche nella sezione “cliente” o “cessionario” della fattura e sarà il cedente stesso a ricevere la fattura. In questi casi nell’autofattura elettronica si deve esporre nei campi del “cedente/prestatore” e del “cessionario/committente” l’identificativo IVA di colui che emette l’autofattura. La guida delle Entrate precisa che, riguardo al campo 2.1.1.4 – Numero della fattura, il documento trasmesso con TD27 deve essere annotato nel solo registro delle fatture emesse.

Nelle ipotesi di autofatture/integrazioni elettroniche caratterizzate a decorrere dal 1° gennaio 2021 dai nuovi codici TipoDocumento TD16, TD17, TD18, TD19 e TD20, nei campi “cedente/prestatore” vanno sempre esposti i dati della controparte dell’operazione invece dei propri. Per queste fattispecie l’eventuale indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario genera il nuovo codice errore 00471.

Le nuove tipologie di documento della fattura elettronica relative alla trasmissione di documenti recanti l’assolvimento dell’IVA con il meccanismo dell’inversione contabile (dal TD16 al TD19) fanno riferimento a situazioni in cui il committente può ancora effettuare l’adempimento (autofattura) con modalità tradizionali, ma se il fornitore è un soggetto estero è necessario trasmettere l’esterometro secondo le scadenze trimestrali.

Se invece si opta per la trasmissione allo SdI, grazie ai tre nuovi codici del tipo documento TD17, TD18 e TD19 è possibile evitare di dover comunicare l’operazione nell’esterometro, visto che il sistema informativo crea un file XML da inviare all’Agenzia delle Entrate con i dati del fornitore estero e l’importo dell’IVA da assolvere.

In questo modo i nuovi codici TD (dal TD16 al TD19) consentono altresì di dematerializzare completamente la fase del reverse charge che molti ancora effettuano in modalità cartacea stampando il documento estero ricevuto, procedendo ad emettere autofattura cartacea o all’integrazione del documento cartaceo e a conservare tali documenti in formato analogico.

L’altro vantaggio di optare per la fatturazione elettronica e dei nuovi codici TD16, TD17, TD18 e TD19 è di consentire all’Agenzia delle Entrate di predisporre la dichiarazione IVA precompilata in modo più completo, a beneficio del contribuente che in questo modo verrà esonerato dalla tenuta dei registri IVA.


 
Newsletterbox