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Bollo sulle e-fatture, il rinvio del versamento scatta a 5.000 euro

24/10/2022
Bollo sulle e-fatture, il rinvio del versamento scatta a 5.000 euro
PMIProfessionisti
Dal 1° gennaio 2023, la soglia prevista per il rinvio del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche sale da 250 a 5.000 euro. Pertanto, se nel primo trimestre dell’anno l’importo dell’imposta di bollo dovuta non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro la scadenza prevista per il secondo trimestre (30 settembre). Allo stesso modo, se l’importo complessivamente dovuto per il primo e per il secondo trimestre non supera la nuova soglia di 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro la scadenza prevista per il terzo trimestre (30 novembre).

Il decreto Semplificazioni innalza - da 250 a 5.000 euro - la soglia per il rinvio del pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture. Ma con effetto dalle fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Quando pagare l’imposta di bollo

La scadenza di pagamento dell’imposta di bollo è trimestrale.
Tuttavia, se nei primi due trimestri dell’anno non viene superata una determinata soglia di debito è possibile posticipare il versamento direttamente alla data di pagamento del terzo trimestre (30 novembre).
È proprio su tale soglia di debito che è intervenuto il decreto Semplificazioni, innalzando l’originario importo di 250 a 5.000 euro.
Di conseguenza, a decorrere dal 1° gennaio 2023, se l’importo dovuto:
  • per il primo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro la scadenza prevista per il secondo trimestre (30 settembre);
  • complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro la scadenza prevista per il terzo trimestre (30 novembre).
Periodo di riferimento Termine di versamento
1° trimestre 31 maggio, se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno è superiore a 250 euro (5.000 euro dal 2023)
2° trimestre    30 settembre
2° trimestre 30 settembre
Entro il 30 settembre va versata anche l’imposta di bollo dovuta nel primo trimestre dell’anno, ove non superiore a 250 euro (5.000 euro dal 2023)
3° trimestre 30 novembre
Entro il 30 novembre va versata anche l’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno, ove non superiore a 250 euro (5.000 euro dal 2023)
4° trimestre   Fine febbraio

Ad esempio
Nei primi tre mesi del 2023 (gennaio-marzo) una società emette 500 fatture e deve pertanto corrispondere 1.000 euro di imposta di bollo.
Poiché l’ammontare del bollo relativo al 1° trimestre dell’anno non eccede la soglia di 5.000 euro, la società potrà rinviare il versamento al 30 settembre 2023.

In modo analogo, la società che, nel primo e secondo trimestre del 2023, emette 2.300 fatture, dovendo quindi corrispondere 4.600 euro di imposta di bollo, potrà effettuare il versamento entro il 30 novembre2023: l’ammontare dell’imposta di bollo al 1° e 2° trimestre dell’anno non eccede la soglia di 5.000 euro.

Come assolvere l’imposta di bollo

L’assolvimento dell’imposta di bollo viene comunicato all’Agenzia delle Entrate compilando i campi:
  • Bollo Virtuale;
  • Importo Bollo,
nella sezione Dati Bollo della fattura elettronica.
Nei due campi vanno indicati, rispettivamente, l’assolvimento dell’imposta e l’importo dovuto, sempre pari a 2 euro.

Controlli da parte dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate effettua un controllo trimestrale sulle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio, per verificare se in tali documenti sia stato indicato correttamente l’assoggettamento a imposta di bollo.

Entro il giorno 15 del mese successivo a ogni trimestre pubblica, all’interno di “Fatture e corrispettivi”:
  • l’elenco A: non modificabile, contiene tutte le fatture elettroniche correttamente assoggettate a imposta di bollo;
  • l’elenco B: modificabile, contiene tutte le fatture elettroniche che presentano i requisiti per l’assoggettamento al bollo ma che non sono state assoggettate valorizzando il campo apposito (campo <Bollo virtuale> non presente nel file .xml).
Una volta scaduto il termine per l’eventuale correzione da parte del contribuente, non resta che saldare l’imposta. Le modalità sono due:
  • addebito diretto sul conto corrente bancario, indicando l’IBAN nella apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi”;
  • modello F24.
A cura di Wolters Kluwer