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Codice TD28: come utilizzarlo dal 1° febbraio 2024

02/08/2024
Codice TD28: come utilizzarlo dal 1° febbraio 2024
PMIProfessionisti
A decorrere dal 1° febbraio 2024, il codice “Tipo documento” TD28 può essere utilizzato per le fatture ricevute da soggetti non residenti identificati in Italia, senza stabile organizzazione, i quali abbiano erroneamente emesso la fattura con IVA, anziché con reverse charge. L’utilizzo del codice TD28 non costituisce una modalità di regolarizzazione dell’operazione, ma solo l’assolvimento dell’adempimento dell’esterometro.

L’ampliamento dell’utilizzo del codice TD28

Dal 1° febbraio 2024, è stata estesa la possibilità di utilizzare il codice “TD28” per la comunicazione, ai fini dell’esterometro, degli acquisti con erroneo addebito dell’IVA nazionale nelle forniture B2B interne da parte di qualsiasi fornitore non residente/stabilito, ma identificato direttamente o con rappresentante fiscale in Italia. 
La novità trova conferma:
  • nelle nuove specifiche tecniche, versione 1.8;
  • sui tracciati Xml delle e-fatture. 

Viene evidenziato che l’aggiornamento dell’Allegato A di cui si tratta è volto a:
  • introdurre la nuova codifica facoltativa del blocco “AltriDatiGestionali”, utile ai produttori agricoli in regime speciale per la gestione automatica della liquidazione IVA;
  • introdurre il controllo 00477 per lo scarto di fatture con dichiarazione d’intento invalidata;
  • integrare la descrizione dell’“IdPaese” nei “DatiAnagrafici” del “CedentePrestatore”;
  • aggiornare le indicazioni per l’utilizzo del codice TD28 per operazioni verso e da soggetti identificati in Italia, ma non stabiliti. In precedenza, questo tipo documento era usato solo per le operazioni con San Marino.

Tale modifica ha trovato riscontro anche nei chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate, in occasione di un incontro organizzato dalla stampa specializzata il 1° febbraio 2024, ove è stato chiarito che il codice “TD28” può essere utilizzato anche per le fatture ricevute da soggetti non residenti identificati in Italia, senza stabile organizzazione (“ivi non stabiliti”), i quali abbiano erroneamente emesso la fattura con IVA, anziché con reverse charge.

Regolarizzazione o esterometro?

In tale occasione, è stato chiesto all’Agenzia se la compilazione di questo documento debba essere considerata alla stregua di una nuova modalità di regolarizzazione da parte del cessionario o committente nazionale.
A tale riguardo, l’Agenzia ha chiarito che, in caso di ricezione da parte di un operatore residente di una fattura emessa con IVA da un soggetto non residente identificato in Italia, l’utilizzo del codice TD28 non costituisce una modalità di regolarizzazione dell’operazione, ma solo l’assolvimento dell’adempimento dell’esterometro (art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015). 
A parere dell’Erario, infatti, l’utilizzo del codice “Tipo documento” - “TD28” non incide sul disposto dell’art. 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. n. 471/1997 (regime sanzionatorio del reverse charge), restando ferme le previsioni di tale disposizione in merito alla detrazione dell’imposta e alla sanzione dovuta. 
L’Agenzia ha spiegato che, per regolarizzare l’operazione, occorre provvedere con ravvedimento operoso, con assolvimento della sanzione ridotta prevista (ex art. 6, comma 9-bis.1, del D.Lgs. n. 471/1997).

Corretta compilazione della e-fattura

L’operatore nazionale soggetto passivo d’imposta che acquista dei beni in Italia da un soggetto non residente, anche se questo è identificato in Italia, dovrebbe ricevere una fattura senza IVA direttamente da parte del soggetto non residente, senza il coinvolgimento del rappresentante fiscale.
L’imposta dovrà, poi, essere liquidata in reverse charge, direttamente da parte del cessionario stabilito in Italia.
In tale ipotesi, la fattura deve essere compilata come segue:
  • nel campo “cedente prestatore”, vanno indicati i dati identificativi del cedente prestatore estero che ha emesso la fattura con addebito dell’imposta tramite la posizione IVA aperta in Italia. I dati devono riferirsi al soggetto estero e non alla posizione IVA italiana;
  • nel campo “cessionario committente”, vanno indicati i dati del cessionario committente italiano;
  • il campo “tipo documento” della sezione “dati generali”, va compilato con il valore TD28;
  • nel campo “data” della sezione “dati generali”, va riportata la data di effettuazione dell’operazione indicata nella fattura emessa dal cedente prestatore non stabilito e identificato in Italia;
  • nel campo “numero”, è consigliabile adoperare una numerazione progressiva scelta dal mittente;
  • nel campo “dati e fatture collegate”, vanno indicati il numero e la data della fattura originale emessa dal fornitore non stabilito e identificato in Italia;
  • infine, vanno riportati l’imponibile e l’imposta, come indicato nella fattura cartacea.

A cura di Wolters Kluwer