L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, con riferimento alle operazioni effettuate nell’anno 2023, i contribuenti forfettari - che dal 1° gennaio 2024 sono tenuti a emettere le fatture in formato elettronico - possono emettere le fatture in formato cartaceo, se le stesse sono state spedite o comunque messe a disposizione del cessionario e/o committente entro il 31 dicembre 2023; di contro, le fatture devono essere in formato elettronico, se emesse dopo tale data.
Operazioni 2023 fatturate in modalità cartacea
Il
comportamento adottato dai contribuenti forfettari - che dal 1° gennaio 2024 sono tenuti a emettere fatture soltanto in formato elettronico - con riferimento alle
operazioni effettuate nel 2023:
- è da considerarsi corretto, se questi hanno emesso le fatture in formato cartaceo, e le stesse sono state spedite o comunque messe a disposizione del cessionario e/o committente entro il 31 dicembre 2023;
- è, al contrario, da sanzionare, se la fattura relativa alle medesime operazioni è stata emessa in formato cartaceo dopo il 31 dicembre 2023, in quanto tali soggetti, dal 1° gennaio 2024, sono, appunto, tenuti a emettere le fatture in formato elettronico.
Fatture 2023 ricevute nel 2024
La questione posta all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate era relativa alla modalità di emissione delle
fatture datate e inviate nel 2023, ma
ricevute dal cliente nel 2024.
A tale proposito, era stato chiesto se potessero considerarsi valide le indicazioni contenute nelle FAQ relative al 2019, pubblicate a seguito dell’avvento della fattura elettronica, ove era stato precisato che l’
elemento qualificante per l’identificazione del corretto formato del documento da emettere è da rinvenirsi nella
data indicata nello stesso.
Pertanto, se la fattura o la nota di variazione riportano la
data, allora del 2018, oggi, per esemplificare, del
2023,
la fattura potrà anche non essere elettronica; di converso si sosteneva che se la data è del 2019 - tradotta nell’esempio di specie la data è del
2024 - la
fattura dovrà essere elettronica.
Le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
Tanto premesso, l’Agenzia ha, innanzitutto, ricordato che, per tutti i soggetti forfettari, dal 1° gennaio 2024 decorre, indipendentemente dai ricavi e compensi conseguiti, l’obbligo di emettere le fatture in formato elettronico:
- i contribuenti che permangono nel regime forfettario nel corso del 2023 e che per l’anno precedente erano già tenuti alla fatturazione elettronica continuano a fatturare con tale modalità;
- viceversa, per i soggetti che restano nel regime forfettario nel 2023 e che per l’anno 2022 non erano tenuti alla fatturazione elettronica, l’obbligo di emettere fatture elettroniche decorre dal 1° gennaio 2024, a prescindere dai ricavi conseguiti o dai compensi percepiti;
- laddove, invece, la permanenza nel regime forfettario sia venuta meno nel corso del 2023 per il superamento del nuovo limite di 100.000 euro, l’obbligo in capo al contribuente ex forfettario, è quello di emettere fatture elettroniche con indicazione dell’IVA già nel 2023.
Dal 1° gennaio 2024, dunque, tutte le fatture emesse da soggetti passivi d’imposta residenti o stabiliti in Italia, con l’eccezione delle fatture relative alle operazioni effettuate verso consumatori finali dai soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (prevista anche per il 2024), devono essere in formato elettronico.
La rilevanza della data di emissione della fattura
Fermo quanto detto, l’obbligo di fatturazione elettronica deve essere valutato con
riferimento all’emissione del documento.
Pertanto, richiamando quanto indicato dall’Agenzia, nella circolare n. 14/E del 2019, la stessa ha ribadito che, in considerazione del fatto che una fattura elettronica è veicolata attraverso lo
SdI, quest’ultimo ne
attesta inequivocabilmente e trasversalmente all’emittente, al ricevente e all’Amministrazione finanziaria la
data e l’orario di avvenuta trasmissione. Di conseguenza,
si assume che la data riportata nel campo “
data” della sezione “
dati generali” del
file Xml sia sempre e comunque la
data di effettuazione dell’operazione. Ciò significa che, anche se l’operatore decidesse di emettere la fattura elettronica via SdI non entro le 24 ore del giorno dell’operazione, bensì in uno dei
successivi 12 giorni, la data del documento dovrà essere valorizzata con la data di effettuazione dell’operazione, mentre i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del
file della fattura elettronica al Sistema di Interscambio.
Tuttavia, la
fattura non può considerarsi emessa prima dell’invio allo SdI e, quindi, qualora la data di effettuazione dell’operazione e il giorno di invio non coincidano, i due momenti, nel rispetto delle previsioni normative, devono avere autonoma indicazione e valenza.
Di conseguenza, per le
operazioni effettuate nel 2023:
- se il cedente prestatore ha spedito o comunque messo a disposizione del cessionario committente la fattura extra SdI entro il 31 dicembre 2023, il comportamento risulta corretto, in quanto la fattura poteva giustamente essere emessa in formato analogico, indipendentemente dalla data di ricezione da parte del cessionario committente, che può portare in detrazione la relativa imposta;
- al contrario, per le operazioni effettuate nel 2023, se il cedente prestatore ha proceduto alla spedizione o messa a disposizione extra SdI dopo il 31 dicembre 2023, fermo restando un eventuale ravvedimento, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, in quanto la stessa doveva essere emessa in formato elettronico.
A cura di Wolters Kluwer