Il decreto Sostegni ha prorogato al 10 giugno 2021 il termine, fissato al 10 marzo, per la conservazione sostitutiva dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari relativi all’anno 2019, tra cui le fatture elettroniche emesse e ricevute in tale anno per mezzo del Sistema di Interscambio. Un’ulteriore novità del decreto Sostegni è il rinvio dell’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione dei documenti precompilati ai fini IVA: l’Agenzia delle Entrate renderà disponibili le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021; la bozza della dichiarazione IVA, invece, sarà messa a disposizione dei soggetti passivi a decorrere dalle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2022.
Con riferimento al
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, il decreto Sostegni (art. 5, comma 16, D.L. n. 41/2021) ha stabilito che il processo di conservazione sostitutiva dei documenti informatici, ai fini della loro rilevanza tributaria, si considera
tempestivo se effettuato, al più tardi,
entro il sesto mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
In sostanza, relativamente al periodo d’imposta indicato, il termine ordinario di conservazione dei documenti informatici rilevanti ai fini tributari, che l’art. 7, comma 4-ter, D.L. n. 357/1994 fissa al terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi, viene
prorogato di tre mesi.
Pertanto, per i soggetti “solari” - per i quali il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2019 è scaduto il 10 dicembre 2020 dopo la proroga disposta dall’art. 3 del D.L. n. 157/2020 (decreto Ristori-quater) - il processo di conservazione dei documenti informatici dovrà essere
ultimato entro il 10 giugno 2021, anziché entro il 10 marzo 2021.
Come anticipato nel comunicato stampa del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13 marzo 2021, il differimento è dovuto a una
duplice esigenza. In particolare:
- da un lato, l’adempimento in oggetto costituisce una novità nel panorama delle scadenze tributarie, in quanto l’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati è stato introdotto a decorrere dalle operazioni effettuate il 1° gennaio 2019, per cui è la prima volta che occorre procedere alla conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche emesse e ricevute nel periodo d’imposta;
- dall’altro, l’emergenza sanitaria in corso ha posto a carico degli operatori numerosi adempimenti connessi alle misure straordinarie varate per far fronte alla crisi economico-sociale causata dalla pandemia che si sono aggiunti alle scadenze ordinariamente previste dal sistema tributario.
Servizio gratuito di conservazione sostitutiva
Ai sensi dell’art. 1, comma 6-bis, D.Lgs. n. 127/2015, l’obbligo di conservazione sostitutiva s’intende
soddisfatto per tutte le fatture elettroniche, nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il
Sistema di Interscambio, memorizzati dall’Agenzia delle Entrate.
A tal fine, il provvedimento n. 89757/E/2018 ha messo a disposizione degli operatori un
servizio gratuito di conservazione delle fatture elettroniche e delle note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio, che può essere usufruito, anche attraverso intermediari appositamente delegati dal fornitore o cliente, aderendo preventivamente all’accordo pubblicato nell’area riservata del sito web dell’Agenzia.
La circolare n. 14/E/2019 ha precisato che il servizio in esame garantisce la
conservazione per un
periodo di quindici anni, a meno che il contribuente decida di revocarlo e di rientrare in possesso di tutte le fatture conservate utilizzando la funzione di “export”.
Resta inteso che ciascun contribuente è libero, pur avendo aderito al servizio gratuito di conservazione, di conservare ulteriormente, in proprio o avvalendosi di un soggetto professionale terzo, fatture elettroniche e documenti veicolati tramite il Sistema di Interscambio.
Processo di predisposizione dei documenti precompilati ai fini IVA
Nell’ambito di un programma di assistenza on line, originariamente destinato a specifiche categorie di soggetti passivi di minori dimensioni e poi esteso alla
generalità degli operatori economici, l’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015 prevede che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, in un’apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le
bozze dei
registri delle fatture emesse e degli acquisti, delle
liquidazioni periodiche dell’IVA e della
dichiarazione IVA annuale.
L’attuazione della misura, che rientra nel percorso di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, si fonda essenzialmente sulla
disponibilità delle informazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate.
Informazioni all’origine dei documenti precompilati
Per la predisposizione dei documenti precompilati, saranno utilizzati:
- da un lato, i dati relativi alle operazioni acquisite con le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonché i dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente e,
- dall’altro, dopo l’intervento operato con l’art. 1, comma 1106, legge n. 178/2020 (legge di Bilancio 2021), i dati fiscali presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria.
Ulteriore rinvio per la predisposizione dei documenti precompilati ai fini IVA
In merito alla decorrenza dell’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione dei documenti precompilati rilevanti ai fini dell’IVA, l’art. 1, comma 10, del decreto Sostegni ha previsto un ulteriore rinvio:
- le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA saranno predisposte dall’Agenzia delle Entrate a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021;
- la bozza della dichiarazione IVA annuale sarà, invece, messa a disposizione dei contribuenti soltanto a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.
A cura di Wolters Kluwer