La copia cartacea di cortesia della fattura elettronica non è documento avente validità fiscale. Pertanto, ai fini dell’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, il cessionario/committente deve essere in possesso del documento elettronico. L’esercizio del diritto alla sola presenza del documento cartaceo configura indebita detrazione dell’imposta, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta.
L’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 ha degli impatti significativi anche in ordine all’esercizio del diritto alla
detrazione dell’IVA.
Nello specifico, una delle questioni di maggiore interesse è connessa alla corretta identificazione della data a decorrere dalla quale si verificano le condizioni affinché tale diritto possa essere esercitato.
L’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972 dispone che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui:
- l’imposta diviene esigibile;
- la fattura è stata ricevuta e viene registrata,
ed è esercitato al più tardi con la
dichiarazione relativa all’
anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.
Fattura in formato diverso da elettronico
A tal riguardo occorre innanzitutto premettere che dal 1° gennaio 2019, una fattura predisposta in
formato diverso da quello elettronico si intende
omessa, secondo quanto stabilito dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.
89757 del 30 aprile 2018.
Di conseguenza, non solo il cedente o prestatore che non provvede a un tempestivo nuovo invio, dopo aver corretto gli errori, è punibile con la sanzione amministrativa di cui all’
art. 6, D.Lgs. n. 471/1997, ma anche il cessionario non può procedere a detrarre l’IVA a proprio carico.
A conferma di quanto detto depongono anche i chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, nelle FAQ del 27 novembre 2018, in cui si legge che - poiché, dal 1° gennaio 2019, la fattura emessa in formato diverso da quello elettronico si considera non emessa - il cessionario che ha ricevuto la fattura in formato analogico non può provvedere alla detrazione dell’IVA.
Non solo: laddove il cessionario/committente dovesse provvedere a detrarre dell’imposta sulla base del documento cartaceo, sarebbe soggetto anche all’applicazione della sanzione.
Copia cartacea di cortesia
Alla medesima conclusione si deve giungere nel caso in cui al cessionario/committente venga fornita copia cartacea di cortesia della fattura elettronica.
Infatti, il soggetto che dovesse detrarre la relativa imposta prima di aver ricevuto la fattura elettronica porrebbe in essere un comportamento soggetto a sanzione.
Ad esempio
Si supponga che con riferimento ad una cessione di beni effettuata in data 30 settembre 2019, la fattura elettronica sia stata correttamente trasmessa al Sistema di Interscambio, ma per motivi tecnici non sia stata recapitata al cliente.
La fattura è stata però messa a disposizione del cessionario/committente sul suo portale Fatture e Corrispettivi e di ciò il fornitore ha informato il suo cliente, inviandogli in data 5 ottobre copia cartacea di cortesia via e-mail.
Ricevendo il documento cartaceo, il cessionario ha provveduto a detrarre l’imposta nella liquidazione IVA di settembre, da effettuarsi entro il 16 ottobre 2019.
L’art. 1, D.P.R. n. 100/1998 dispone che “entro il medesimo termine di cui al periodo precedente (ossia entro il giorno 16 di ciascun mese) può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”. |
Solo in data
20 ottobre ha preso visione sul suo portale Fatture e Corrispettivi del sito dell’Agenzia delle entrate della fattura elettronica.
Dato che solo a tale ultima data la fattura si considera ricevuta, è
solo a decorrere da tale momento che il diritto alla detrazione può essere esercitato.
Infatti, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate nella FAQ n. 129 del 19 luglio 2019, “l’IVA diventa detraibile a partire dalla data di ricezione della fattura. Se il Sistema di Interscambio riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario, e non la data a partire dalla quale la fattura viene messa a disposizione del cessionario/committente sul portale Fatture e Corrispettivi. Qualora il Sistema di Interscambio, per
cause tecniche non imputabili ad esso, non sia riuscito a recapitare la fattura al ricevente, questa viene messa a disposizione sul portale Fatture e Corrispettivi e la
data di presa visione o di
scarico del file fattura è quella a partire dalla quale
l’IVA diventa detraibile”.
Pertanto, il contribuente che ha indebitamente detratto l’imposta - in assenza della fattura (elettronica) - è da assoggettare a sanzione (90% dell’imposta detratta).
Gli effetti sono ancora più significativi in capo al soggetto cessionario/committente nel caso in cui questi abbia già corrisposto quanto dovuto, in quanto ha già versato dell’IVA che non può portare in detrazione fino al momento in cui non sarà in possesso di un valido documento fiscale (ossia la fattura elettronica).
Argomentando diversamente, e supponendo che il contribuente abbia sia provveduto a detrarre l’IVA indicata nella copia cartacea di cortesia della fattura, ma abbia preso visione di quella elettronica inviata sul suo portale Fatture e Corrispettivi in data 14 ottobre allora lo stesso dovrà provvedere a
stornare la registrazione precedentemente effettuata del documento cartaceo, annotando la fattura elettronica - avendo questi ricevuto la fattura elettronica entro il termine per effettuare la liquidazione IVA. In tal caso, il suo comportamento non è sanzionabile.
A cura di Wolters Kluwer