Dal 1° luglio 2022 l’obbligo della fattura elettronica è stato esteso anche ai soggetti rientranti nei regimi di vantaggio e forfettario e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione ex lege n. 398/1991 che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro. Ai fini della compilazione del file xml occorre porre particolare attenzione alla numerazione, all’assolvimento dell’imposta di bollo e all’indicazione del codice univoco/PEC.
Per effetto del D.L. n. 36/2022, a partire dal 1° luglio 2022 è
abrogato l’esonero dell’obbligo di fatturazione elettronica per:
- i soggetti rientranti nel regime di vantaggio;
- i soggetti rientranti nel regime forfetario;
- le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
L’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico decorre:
- dal 1° luglio 2022 a condizione che i ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente, siano superiori a 25.000 euro;
- dal 1° gennaio 2024 anche per i restanti soggetti, cioè quelli che, nell’anno precedente, non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi.
Attenzione
Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 non si applicano nei confronti dei soggetti per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a partire dal 1° luglio 2022, sempre che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo. |
Alla luce della decorrenza del 1° luglio, meritano attenzione due questioni connesse all’emissione della fattura in formato xml:
- la numerazione;
- l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Come numerare le fatture?
Una delle questioni che si pone all’atto dell’emissione della fattura elettronica è quella inerente alla numerazione. A tal riguardo è possibile:
- procedere con la numerazione progressiva rispetto a quella relativa alla fatturazione cartacea;
Ad esempio
Se sono state emesse 6 fatture cartacee nel 2022 (periodo gennaio-giugno), la fattura elettronica emessa nel mese di luglio può riportare il numero 7. |
- procedere con una nuova numerazione, magari con un sezionale dedicato, ad esempio 1/FE (fattura elettronica).
Quando si deve assolvere l’imposta di bollo?
Sono soggette all’imposta di bollo, in misura pari a 2 euro, le fatture aventi per oggetto le operazioni non soggette a IVA di
importo superiore a 77,47 euro.
Nello specifico, l’imposta di bollo
si applica alle operazioni:
- fuori campo IVA (es. dazioni di danaro; prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi non residenti; servizi relativi a immobili ubicati all’estero, etc.);
- operazioni escluse da IVA (es. riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, etc.);
- note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, etc. (es. note spese presentate da amministratori; prestatori attività lavorative a progetto; parasubordinati in genere; lavoratori autonomi).
Di contro,
non sono soggette all’imposta di bollo le fatture relative alle seguenti operazioni:
- esportazioni di beni;
- cessioni ad esportatori abituali che abbiamo rilasciato apposita dichiarazione d’intento.
Come assolvere l’imposta di bollo in caso di emissione della e-fattura?
L’assolvimento dell’imposta di bollo viene comunicato all’Agenzia delle Entrate compilando i campi:
- Bollo Virtuale;
- Importo Bollo,
nella sezione
Dati Bollo della fattura elettronica.
Nei due campi vanno indicati, rispettivamente, l’assolvimento dell’imposta e l’importo dovuto, sempre pari a 2,00 euro.
Il
versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’art. 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014:
Periodo di riferimento |
Scadenza versamento imposta di bollo |
1° trimestre 2022 |
31 maggio 2022 (*) (**) |
2° trimestre 2022 |
30 settembre 2022 (**) |
3° trimestre 2022 |
30 novembre 2022 |
4° trimestre 2022 |
28 febbraio 2023 |
(*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Nota bene - Il nuovo decreto Semplificazioni innalza la soglia da 250 a 5.000 euro. |
Il pagamento dell’imposta di bollo è ammesso:
- mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web “Fatture e corrispettivi” del portale dell’Agenzia delle Entrate l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta;
- mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale. I codici tributo da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono:
2521 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre |
2522 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre |
2523 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre |
2524 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre |
2525 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni |
2526 |
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi |
A cura di Wolters Kluwer