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e-fatture per i forfettari dal 1° luglio: come numerarle e pagare l’imposta di bollo

09/09/2022
e-fatture per i forfettari dal 1° luglio: come numerarle e pagare l’imposta di bollo
Professionisti
Dal 1° luglio 2022 l’obbligo della fattura elettronica è stato esteso anche ai soggetti rientranti nei regimi di vantaggio e forfettario e ai soggetti che hanno esercitato l’opzione ex lege n. 398/1991 che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro. Ai fini della compilazione del file xml occorre porre particolare attenzione alla numerazione, all’assolvimento dell’imposta di bollo e all’indicazione del codice univoco/PEC.

Per effetto del D.L. n. 36/2022, a partire dal 1° luglio 2022 è abrogato l’esonero dell’obbligo di fatturazione elettronica per:
  • i soggetti rientranti nel regime di vantaggio;
  • i soggetti rientranti nel regime forfetario;
  • le associazioni sportive dilettantistiche che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.
L’obbligo di emettere la fattura in formato elettronico decorre:
  • dal 1° luglio 2022 a condizione che i ricavi o compensi conseguiti nell’anno precedente, siano superiori a 25.000 euro;
  • dal 1° gennaio 2024 anche per i restanti soggetti, cioè quelli che, nell’anno precedente, non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi.
Attenzione
Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022, le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 non si applicano nei confronti dei soggetti per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a partire dal 1° luglio 2022, sempre che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo.

Alla luce della decorrenza del 1° luglio, meritano attenzione due questioni connesse all’emissione della fattura in formato xml:
  • la numerazione;
  • l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Come numerare le fatture?
Una delle questioni che si pone all’atto dell’emissione della fattura elettronica è quella inerente alla numerazione. A tal riguardo è possibile:
  • procedere con la numerazione progressiva rispetto a quella relativa alla fatturazione cartacea;
Ad esempio
Se sono state emesse 6 fatture cartacee nel 2022 (periodo gennaio-giugno), la fattura elettronica emessa nel mese di luglio può riportare il numero 7.
  • procedere con una nuova numerazione, magari con un sezionale dedicato, ad esempio 1/FE (fattura elettronica).
Quando si deve assolvere l’imposta di bollo?
Sono soggette all’imposta di bollo, in misura pari a 2 euro, le fatture aventi per oggetto le operazioni non soggette a IVA di importo superiore a 77,47 euro.

Nello specifico, l’imposta di bollo si applica alle operazioni:
  • fuori campo IVA (es. dazioni di danaro; prestazioni di servizi rese a committenti soggetti passivi non residenti; servizi relativi a immobili ubicati all’estero, etc.);
  • operazioni escluse da IVA (es. riaddebiti in nome e per conto della controparte, interessi di mora; penalità per inadempimenti, etc.);
  • note di rimborso spese di trasferta, rappresentanza, etc. (es. note spese presentate da amministratori; prestatori attività lavorative a progetto; parasubordinati in genere; lavoratori autonomi).
Di contro, non sono soggette all’imposta di bollo le fatture relative alle seguenti operazioni:
  • esportazioni di beni;
  • cessioni ad esportatori abituali che abbiamo rilasciato apposita dichiarazione d’intento.
Come assolvere l’imposta di bollo in caso di emissione della e-fattura?
L’assolvimento dell’imposta di bollo viene comunicato all’Agenzia delle Entrate compilando i campi:
  • Bollo Virtuale;
  • Importo Bollo,
nella sezione Dati Bollo della fattura elettronica.

Nei due campi vanno indicati, rispettivamente, l’assolvimento dell’imposta e l’importo dovuto, sempre pari a 2,00 euro.

Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite all’art. 6, comma 2, D.M. 17 giugno 2014:
 
Periodo di riferimento Scadenza versamento imposta di bollo
1° trimestre 2022 31 maggio 2022 (*) (**)
2° trimestre 2022 30 settembre 2022 (**)
3° trimestre 2022 30 novembre 2022
4° trimestre 2022 28 febbraio 2023
 
 
(*) se l’importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre.
(**) se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.
Nota bene - Il nuovo decreto Semplificazioni innalza la soglia da 250 a 5.000 euro.

Il pagamento dell’imposta di bollo è ammesso:
  • mediante addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA. Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web “Fatture e corrispettivi” del portale dell’Agenzia delle Entrate l’IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta;
  • mediante modello F24 già predisposto dall’Agenzia delle Entrate e scaricabile dal portale. I codici tributo da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono:
2521 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
2522 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
2523 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
2524 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
2525 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni
2526 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi

A cura di Wolters Kluwer


 
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