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Esterometro: cosa cambia dal 2022

14/06/2021
Esterometro: cosa cambia dal 2022
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
La legge di Bilancio 2021 ha ridefinito la disciplina dell’esterometro, vale a dire la comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere. A decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 sarà, infatti, obbligatorio l’utilizzo del formato XML delle fatture elettroniche anche per la trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero, eliminando così l’obbligo di invio dell’esterometro per le operazioni transfrontaliere. Restano, invece, invariate le modalità e i termini di comunicazione delle operazioni con l’estero effettuate nell’anno in corso.

Una specifica semplificazione introdotta dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1103, legge n. 178/2020) riguarda la comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere - esterometro.
Attualmente, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti in Italia devono trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, con periodicità trimestrale, i dati relativi alle operazioni attive e passive effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, con esclusione delle operazioni per le quali sia stata emessa una bolletta doganale e delle operazioni per le quali sia stata emessa o ricevuta una fattura elettronica.

Utilizzo della fattura elettronica anche per operazioni con l’estero

Per semplificare gli adempimenti a carico degli operatori economici, la legge di Bilancio 2021 ha previsto - a partire dal 1° gennaio 2022 - l’utilizzo di un unico canale di trasmissione (nella specie, il Sistema di Interscambio) per inviare non solo le fatture elettroniche, ma anche i dati delle operazioni con l’estero, eliminando in tal modo l’obbligo comunicativo specificamente previsto per le operazioni transfrontaliere.
Come indicato dalla Relazione illustrativa al disegno di Bilancio 2021, la comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero dovrà essere effettuata adottando il formato XML attualmente utilizzato per l’invio delle e-fatture.

Ciò significa che:
  • per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà emettere una fattura elettronica di tipo TD01;
  • per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo TD17, TD18 e TD19, da trasmettere al Sistema di Interscambio.
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Il documento elettronico è di tipo TD17 per gli acquisti di servizi dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.
Il tipo TD18 si riferisce agli acquisti intracomunitari di beni per i quali il cessionario italiano è tenuto ad applicare l’imposta con la procedura di integrazione di cui all’art. 46 del D.L. n. 331/1993.
Il documento elettronico è di tipo TD19 per gli acquisti di beni dall’estero, per i quali il cliente italiano è debitore d’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972 ed è, quindi, tenuto ad applicare l’IVA con la procedura di integrazione o di autofatturazione, a seconda che il fornitore sia stabilito in altro Paese UE o in un Paese extra-UE.


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Termini di trasmissione dei dati

La modifica si applicherà alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022:
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni attive, da effettuare utilizzando il formato XML della fattura elettronica, dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione o entro il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni (ad esempio, giorno 15 del mese successivo in caso di fatturazione differita);
  • la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni passive dovrà essere invece effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.

Allineamento dei termini ai fini dei documenti IVA precompilati

Come riportato dalla Relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2021, la nuova tempistica consente di allineare i termini di trasmissione dei dati delle operazioni con l’estero alle annotazioni da effettuare per le medesime operazioni sui documenti contabili e fiscali e, inoltre, permette all’Agenzia delle Entrate di elaborare in modo più completo le bozze dei registri IVA, della liquidazione periodica IVA e della dichiarazione IVA annuale (art. 4, D.Lgs. n. 127/2015).
Il decreto Sostegni (art. 1, comma 10, D.L. n. 41/2021) ha disposto un ulteriore differimento dell’avvio sperimentale del processo che prevede la predisposizione dei documenti precompilati rilevanti ai fini dell’IVA. In particolare, le bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA saranno predisposte dall’Agenzia delle Entrate a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. La bozza della dichiarazione IVA annuale sarà, invece, messa a disposizione dei contribuenti soltanto a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.

Nuovo regime sanzionatorio

A seguito della modifica dell’obbligo comunicativo relativo alle operazioni transfrontaliere, la sanzione applicabile alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022 è fissata nella misura di 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.
La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di 200 euro mensili, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze o se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

A cura di Wolters Kluwer


 
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