Dal 1° luglio 2022 sono chiamati agli obblighi di emissione della fattura elettronica anche i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario e che nel 2021 hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro. Dalla stessa data scatta anche l’abrogazione dell’esterometro: pertanto, attraverso il Sistema di Interscambio transitano anche le operazioni attive e passive poste in essere con soggetti non residenti in Italia. Come si intrecciano le due novità?
Per effetto del decreto PNRR 2 (D.L. n. 36/2022),
dal 1° luglio 2022 l’obbligo di e-fattura viene esteso anche ai soggetti in
regime forfettario. L’estensione ha una duplice decorrenza temporale:
- dal 1° luglio 2022 per i soggetti che hanno conseguito nell’anno precedente ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro;
- dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti (cioè quelli che, nell’anno precedente, non hanno superato la soglia di 25.000 euro di ricavi o compensi).
Nota bene
Per il terzo trimestre del periodo d’imposta 2022 le sanzioni previste dall’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997 non si applicano nei confronti dei soggetti per i quali l’obbligo di fatturazione elettronica è esteso a partire dal 1° luglio 2022, sempre che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo. |
Dalla stessa data del 1° luglio 2022, viene
abrogato l’
esterometro: i dati relativi alle operazioni (attive e passive) intercorse con soggetti non residenti né stabiliti nel territorio dello Stato italiano devono essere comunicati all’Agenzia delle Entrate non più con cadenza trimestrale, ma mediante l’emissione di e-fatture attraverso il sistema di interscambio (restano fuori da tale obbligo gli acquisti e le cessioni di beni da e verso Paesi extra UE, in quanto documentati dalla bolla doganale).
A tale adempimento sono quindi chiamati anche i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario.
Pertanto, per le
fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, anche i forfettari devono utilizzare il tipo documento “TD01”, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”. La trasmissione della fattura al Sistema di Interscambio deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, vale a dire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione o prestazione.
Per le
fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano deve generare un documento elettronico di tipo autofattura:
- nel caso di servizi da un soggetto UE e extra-UE: il soggetto passivo IVA residente in Italia è tenuto a integrare la fattura ricevuta ovvero ad autofatturare l’operazione. Il prestatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emette una fattura per prestazioni di servizi al committente residente o stabilito in Italia, indicando l’imponibile, ma non la relativa imposta in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal committente. Il committente, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto non residente, deve emettere ed inviare a SdI una fattura elettronica con tipo documento TD17;
Tabella di sintesi |
Integrazione/autofatture per acquisto servizi dall'estero |
Campo |
Indicazione |
Tipo documento |
TD17 |
Cedente/prestatore |
Dati del soggetto UE o extra-UE indicando il Paese di residenza |
Cessionario/committente |
Dati del soggetto che effettua l'integrazione o emette l'autofattura |
Data |
Prestatore UE: data di ricezione della fattura o data ricadente nel mese di ricezione della stessa. Prestatore extra-UE: data di effettuazione dell'operazione |
Numero |
Consigliabile adoperare una numerazione ad hoc |
Imponibile |
Imponibile indicato nella fattura ricevuta (valuta EURO al cambio del giorno) |
Imposta/Natura |
IVA o codice natura se operazione non imponibile (e.g. codice N4 per acquisti esenti) |
Descrizione |
Estremi della fattura di riferimento ricevuta. N.B. inserire gli estremi anche nel campo Dati Fatture collegate |
Invio |
Prestatore intra-UE: entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura.
Prestatore extra-UE: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione |
- nel caso di acquisti di beni da soggetti UE: il cedente residente in altro Paese UE emette una fattura per la vendita di beni al cessionario residente o stabilito nel territorio dello Stato, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Il committente italiano deve integrare il documento ricevuto per indicare l’imposta dovuta che dovrà poi confluire nella propria liquidazione IVA. A tal fine, ad integrazione della fattura ricevuta dal soggetto passivo UE, deve emettere ed inviare a SdI una fattura elettronica con tipo documento TD18;
Tabella di sintesi |
Integrazione per acquisto di beni intra-UE |
Campo |
Indicazione |
Tipo documento |
TD18 |
Cedente/prestatore |
Dati del soggetto UE, indicando il Paese di residenza |
Cessionario/committente |
Dati del soggetto che effettua l'integrazione |
Data |
Data di ricezione della fattura o data ricadente nel mese di ricezione della stessa |
Numero |
Consigliabile adoperare una numerazione ad hoc |
Imponibile |
Imponibile indicato nella fattura ricevuta (valuta EURO al cambio del giorno) |
Imposta/Natura |
IVA o codice natura se operazione non imponibile (e.g. codice N4 per acquisti esenti) |
Descrizione |
Estremi della fattura di riferimento ricevuta. N.B. inserire gli estremi anche nel campo Dati Fatture collegate |
Invio |
Entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura |
- nel caso di acquisto di beni da soggetti esteri esistenti in Italia all’atto della vendita: il cedente estero emette una fattura per la vendita di beni già presenti in Italia (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari) al cessionario residente o stabilito nel territorio nazionale, indicando l’imponibile ma non la relativa imposta, in quanto l’operazione è imponibile in Italia e l’imposta è assolta dal cessionario. Quest’ultimo deve, a tal fine, predisporre ed inviare a SdI una fattura elettronica con tipo documento TD19, contenente, sia i dati necessari per l’integrazione, sia gli estremi della fattura ricevuta dal fornitore estero.
TABELLA DI SINTESI |
Integrazione per acquisto di beni intra-UE |
Campo |
Indicazione |
Tipo documento |
TD19 |
Cedente/prestatore |
Dati del soggetto UE o extra-UE, indicando il Paese di residenza |
Cessionario/committente |
Dati del soggetto che effettua l'integrazione o emette l'autofattura |
Data |
Fornitore UE: data di ricezione della fattura o data ricadente nel mese di ricezione della stessa. Fornitore extra-UE: data di effettuazione dell’operazione |
Numero |
Consigliabile adoperare una numerazione ad hoc |
Imponibile |
Imponibile indicato nella fattura ricevuta (valuta EURO al cambio del giorno) |
Imposta/Natura |
IVA o codice natura se operazione non imponibile (e.g. codice N4 per acquisti esenti) |
Descrizione |
Estremi della fattura di riferimento ricevuta. N.B. inserire gli estremi anche nel campo Dati Fatture collegate |
Invio |
Fornitore UE: entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura.
Fornitore extra-UE: entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione |
A cura di Wolters Kluwer