Sono sempre più numerose le ipotesi al ricorrere delle quali l’emissione della fattura elettronica deve fare i conti con l’
applicazione del meccanismo del reverse charge per assolvere l’IVA. Accanto alla tradizionale integrazione del documento cartaceo ricevuto dal cessionario/committente, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di predisporre un altro documento, da allegare al file della e-fattura e da inviare al Sistema di Interscambio, contenente sia i dati necessari per l’integrazione dell’IVA, sia gli estremi della fattura stessa.
Con la
fatturazione elettronica obbligatoria, particolare attenzione deve essere posta alla corretta trattazione delle operazioni poste in essere tra operatori domestici che richiedono l’assolvimento dell’IVA mediante il meccanismo del
reverse charge e non secondo le modalità ordinarie.
Nell’inversione contabile (reverse charge), a differenza delle ipotesi di
autofattura vera e propria (i.e. omaggi), il cedente/prestatore documenta l’operazione con l’emissione di un documento, senza addebito dell’IVA, che è integrato dal cessionario/committente, il quale provvede all’assolvimento dell’imposta.
Rientrano nella fattispecie in esame specifiche operazioni alle quali si applica:
- il reverse charge esterno che trova applicazione nel caso di acquisti di beni e servizi intracomunitari;
- il reverse charge interno che invece trova applicazione al ricorrere di specifiche fattispecie derogatorie dell’ordinario sistema di liquidazione del tributo appositamente individuate dagli articoli 17 e 74, D.P.R. n. 633/1972.
Pur a fronte del medesimo iter - in generale, per il cessionario/committente, numerazione ed integrazione della fattura con i dati legislativamente richiesti, nonché annotazione della stessa nei registri IVA - va rilevata la diversa forma della fattura inizialmente ricevuta, che nel caso di reverse charge interno è normalmente elettronica via Sistema di Interscambio.
Al ricorrere delle ipotesi di applicazione del reverse charge interno, quindi, il cessionario committente deve fare i conti con formato XML del documento ricevuto e quindi, anche alla luce dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate, si trova a poter scegliere quale strada percorrere per integrare il documento, che come noto, è immodificabile.
In termini concreti, secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 13/E del 2018 (cfr. risposta al quesito 3.1) e richiamato poi nella successiva circolare n. 14/E/2019, il soggetto cessionario/committente riceve una fattura che riporta nel campo “
Natura dell’operazione” il codice “N6” in quanto l’operazione è effettuata in regime di inversione contabile, ai sensi dell’art. 17, D.P.R. n. 633/1972.
Quindi, al fine di adempiere al
reverse charge, a fronte dell’
immodificabilità della fattura ricevuta, il cessionario/committente può:
- integrare la fattura dopo averla stampata;
- senza procedere alla sua materializzazione analogica, predisporre un altro documento, da allegare al file della fattura, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa;
- inviare tale documento al SdI, così da ridurre gli oneri di consultazione e conservazione.
Fattispecie di applicazione del reverse charge interno |
D.P.R. n. 633/1972 |
Cessioni di oro da investimento e materiale d’oro |
art. 17, comma 5 |
Prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti di appaltatori e subappaltatori nel settore edile |
art. 17, comma 6, lettera a) |
Cessioni di fabbricati per i quali è esercitata l’opzione IVA |
art. 17, comma 6, lettera a-bis) |
Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative agli edifici |
art. 17, comma 6, lettera a-ter) |
Prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza, laddove il consorzio sia aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico e renda il servizio in regime di split payment |
art. 17, comma 6, lettera a-quater) |
Prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma. |
art. 17, comma 6, lettera a-quinquies) |
Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di telecomunicazione fatte a rivenditori |
art. 17, comma 6, lettera b) |
Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a Ottobre 2019 circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale |
art. 17, comma 6, lettera c) |
Trasferimenti di quote di emissione di gas ad effetto serra |
art. 17, comma 6, lettera d-bis) |
Trasferimenti di unità che possono essere utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica |
art. 17, comma 6, lettera d-ter) |
Cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo-rivenditore |
art. 17, comma 6, lettera d-quater) |
Cessioni di rottami ferrosi |
art. 74, comma 7 |
Cessioni di pallet |
art. 74, comma 7 |
Cessioni di semilavorati di metalli ferrosi di cui a determinati voci della tariffa doganale |
art. 74, comma 8 |
A cura di Wolters Kluwer