Con la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi di fattura elettronica. Il documento di prassi fornisce nuovi chiarimenti sull’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della e-fattura, sulla rinnovata tempistica per l’emissione della fattura immediata (in vigore dal 1° luglio 2019), sull’annotazione delle fatture emesse nonché sulle peculiari fattispecie di emissione di autofatture e di applicazione del meccanismo del reverse charge.
Fattura elettronica: ambito soggettivo e oggettivo
Dal 1° gennaio 2019, per le operazioni rilevanti ai fini IVA deve essere emessa la fattura elettronica. L’obbligo, che riguarda soltanto le transazioni “domestiche” (ossia quelle B2B e B2C intercorse tra soggetti residenti nel territorio dello Stato), subisce però delle
eccezioni.
Non sono tenuti all’emissione della fattura elettronica:
- i soggetti non residenti, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia;
- i soggetti che rientrano nel regime di vantaggio, in quello forfettario o che si avvalgono della legge, n. 398/1991 (come le associazioni senza fini di lucro e le pro-loco, nonché le associazioni sportive dilettantistiche che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi fino a 65.000 euro).
Vige, invece, il divieto di emettere le fatture in formato elettronico, per l’anno 2019, per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, indipendentemente dall’opposizione manifestata dall’interessato; a questi soggetti sono equiparati quanti erogano prestazioni sanitarie i cui dati non devono essere inviati al Sistema TS, se effettuate nei confronti delle persone fisiche.
Il divieto di invio tramite SdI riguarda tutte le fatture contenenti prestazioni:
- sanitarie (visite specialistiche, analisi, etc.) erogate nei confronti delle persone fisiche;
- miste (sia spese sanitarie, sia voci di spesa non sanitarie), le quali andranno poi trasmesse al Sistema TS con la tipologia “altre spese” se non distinguibili tra loro, ovvero comunicate separatamente in caso contrario;
- non sanitarie (ad esempio il vitto durante un ricovero), quando includono elementi da cui sia possibile desumere informazioni relative allo stato di salute del paziente.
Emissione e annotazione delle fatture emesse
Dal 1° luglio 2019 scatta il nuovo
termine “lungo” per emettere le fatture immediate previsto dal decreto fiscale 2019, come modificato dal decreto crescita. Secondo quanto previsto dalla nuova formulazione dell’art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 la fattura deve essere emessa
entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6, e non più entro le ore 24 del giorno in cui è stata effettuata un’operazione.
Se il contribuente decide di non emettere la fattura lo stesso giorno in cui viene effettuata l’operazione, la fattura (sia cartacea, sia elettronica, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/E/2019) deve riportare una
doppia data:
- la data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempre che tale data sia diversa da quella di emissione della fattura;
- la data di emissione della fattura, se la stessa non corrisponde a quella in cui è stata effettuata l’operazione.
Nel caso di una vendita di beni con consegna degli stessi in data 2 luglio 2019, la fattura immediata può essere emessa:
- il 2 luglio 2019, indicando una sola data (la data di effettuazione dell’operazione coincide con quella di emissione della fattura);
- l’8 luglio 2019, riportando sia tale data sia quella del 2 luglio 2019.
Pertanto, nel campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file xml deve essere sempre e comunque indicata la
data di effettuazione dell’operazione, mentre, per le fatture emesse tramite SdI, non è necessario indicare la "data emissione" dato che è il Sistema di Interscambio ad attestare inequivocabilmente la data (e l’orario) di avvenuta trasmissione della stessa al cliente.
Ad esempio
Cessione di beni effettuata il 28 settembre 2019
La fattura “immediata” che la documenta potrà essere:
- emessa (ossia generata e inviata al SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con il valore 28 settembre 2019;
- generata il giorno dell’operazione e trasmessa al SdI entro i 12 giorni successivi (in ipotesi il 10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019);
- generata e inviata al SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (10 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).
La previsione del nuovo termine per l’emissione della fattura immediata non ha modificato - secondo quanto si legge nella circolare n. 14/E/2019 - le modalità di
emissione della fattura differita, che in base all’art. 21, comma 4, lettere a)-d), D.P.R. n. 633/1972, può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Ed è proprio con riferimento all’emissione della fattura differita che la circolare n. 14/E/2019 ha chiarito che la fattura elettronica emessa in forma differita deve riportare nel
campo “Data” della sezione “Dati generali” del file xml la
data dell’ultima operazione effettuata nel mese al quale la fattura si riferisce, sebbene la stessa sia inviata al SdI entro il giorno 15 del mese successivo.
Ad esempio
Nel caso emissione di una fattura differita per cessioni di beni effettuate il 2, 10 e 28 settembre 2019, la fattura dovrà riportare la data del 28 settembre 2019 e potrà essere trasmessa al SdI entro il 15 ottobre 2019.
Venendo all’
annotazione delle fatture emesse, l’art. 23, D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dall’art. 12, D.L. n. 119/2018, prevede che dal 24 ottobre 2018, il contribuente debba annotare le fatture emesse entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle stesse.
Pertanto, la fattura emessa l’8 ottobre 2019 relativamente ad operazione effettuata il 28 settembre 2019, deve essere annotata entro il 15 ottobre 2019 con riferimento al mese di settembre, concorrendo alla liquidazione IVA di tale mese.
Reverse charge e autofatture
Quanto alle ipotesi di reverse charge e autofatture, la circolare n. 14/E/2019 ha ricordato che:
- quando sussiste l’obbligo di emettere una vera e propria autofattura (i.e. omaggi) questa deve essere elettronica e deve essere trasmessa attraverso il Sistema di Interscambio (con l’unica eccezione delle prestazioni rese da soggetti extra UE, per le quali vige l’obbligo di compilare l’esterometro);
- nei casi di applicazione del meccanismo del reverse charge interno (i.e. servizi di pulizia), data l’immodificabilità della fattura elettronica veicolata attraverso il Sistema di Interscambio, senza procedere alla sua materializzazione analogica, occorre predisporre un altro documento da allegare al file della fattura ricevuta, contenente sia i dati necessari per l’integrazione dell’IVA sia gli estremi della fattura stessa ed inviare lo stesso al SdI, riducendo in questo modo anche gli oneri di consultazione e conservazione;
- nei casi di reverse charge esterno (i.e. acquisti da soggetti passivi stabiliti in altri Paesi UE), l’obbligo di fatturazione elettronica non sussiste, in quanto è sostituito dall’esterometro, salvo il caso in cui il fornitore abbia emesso la fattura elettronica tramite lo SdI, in ossequio alle regole italiane. L’ Agenzia ha ricordato che nel caso di emissione di autofatture e di applicazione del meccanismo del reverse charge interno nel campo “Tipo Documento” del file occorre indicare il codice TD01.
Il codice TD20 deve essere usato solo per le
autofatture spia, ossia per le autofatture che sono emesse dal cessionario/committente a denuncia della mancata emissione della fattura da parte del cedente/prestatore, decorsi 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione.
A cura di Wolters Kluwer