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Fatturazione elettronica: autofattura in formato elettronico per gli omaggi di fine anno.

19/12/2018
Autofattura in formato elettronico per gli omaggi di fine anno
PMIProfessionisti

L’obbligo della fatturazione elettronica, in vigore dal 1° gennaio 2019, riguarda anche le autofatture emesse per gli omaggi. Alla luce dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle entrate, laddove gli omaggi si qualifichino come operazioni rilevanti ai fini IVA le autofatture emesse per assolvere il pagamento del tributo devono essere emesse in formato elettronico, indicando gli stessi dati nel campo del soggetto emittente e in quello del destinatario.

Anche le autofatture emesse per gli omaggi devono essere in formato elettronico. È questo uno dei chiarimenti resi dall’Agenzia delle Entrate in risposta alle tante domande pervenute in merito all’obbligo della fatturazione elettronica, introdotto dalla legge di bilancio 2018 e in vigore dal 1° gennaio 2019.

 

Si tratta, come è noto, di un obbligo generalizzato che coinvolgerà tutte le transazioni domestiche; ne sono escluse le transazioni con l’estero (attive e passive) per le quali resta in vigore l’obbligo di comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. Tanto premesso, venendo alla casistica che in concreto si può realizzare, una delle questioni di maggiore interesse è quella relativa all’obbligo di emissione o meno dell’autofattura in formato elettronico nel caso di omaggi. In prossimità delle festività natalizie e di fine anno le imprese e/o gli studi professionali sono soliti inviare ai propri clienti alcuni omaggi, che possono essere oggetti la cui produzione rientra nell’attività d’impresa o beni acquistati presso terzi. La disciplina IVA relativa gli omaggi è dettata dall’art. 2, comma 2, n. 4), D.P.R. n. 633/1972 in base al quale si considerano cessioni rilevanti ai fini IVA le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro 50,00 e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta.
 

In altri termini, rilevano come operazioni ai fini IVA e, pertanto, sussiste l’obbligo di emissione della fattura:
  • le cessioni gratuite di beni prodotti o commercializzati dall’azienda che effettua la cessione indipendentemente dal valore del bene omaggi, se è stata detratta l’IVA all’atto dell’acquisto dei beni necessari per la loro produzione o commercializzazione;
  • le cessioni gratuite di beni diversi da quelli prodotti o commercializzati dall’azienda che effettua l’omaggio, se di costo unitario superiore a 50 euro per i quali all’atto dell’acquisto l’IVA è stata detratta.

Si supponga, ad esempio, che un’azienda che produce prodotti dolciari decida, in occasione delle festività natalizie, di omaggiare i propri clienti con gli stessi prodotti. La società ha detratto l’IVA all’atto dell’acquisto delle materie prime necessarie per la produzione dei suoi beni e pertanto l’omaggio costituisce un’operazione rilevante ai fini IVA, indipendentemente dal valore del bene ceduto gratuitamente. In tale ipotesi occorrerebbe in astratto emettere la fattura con l’indicazione dell’IVA. Nella prassi, ovviamente ciò non avviene e, quindi, la società che fa l’omaggio emette un’autofattura per versare l’imposta all’erario. In termini concreti, emette una fattura a sé stessa, indicando sé medesima come soggetto cedente e cessionario. Dal 1° gennaio 2019, come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, anche le autofatture dovranno essere emesse in formato elettronico ed inviate al Sistema di Interscambio.

Diversamente, si supponga il caso di una società che opera nel settore dei trasporti, che decide di omaggiare i propri clienti con bottiglie di vino. Al fine di verificare se queste cessioni gratuite siano o meno rilevanti ai fini IVA (e quindi sia necessario o meno emettere autofattura) occorre appurare i seguenti dati: 1) qual è il valore unitario delle bottiglie? 2) all’atto dell’acquisto delle bottiglie la società ha detratto l’IVA? Se il valore unitario (per intendersi il prezzo) di ogni bottiglia non è superiore a 50 euro, indipendentemente dal fatto che, all’atto dell’acquisto, l’IVA sia stata detratta o meno, le cessioni gratuite non saranno soggette ad IVA e pertanto non occorrerà emettere autofattura per assolvere l’imposta. Se invece il valore unitario delle bottiglie supera 50 euro, si possono verificare due situazioni: a) se all’atto dell’acquisto l’IVA è stata detratta, le cessioni rilevano ai fini IVA ed è quindi necessario emettere autofattura (in formato elettronico dal 1° gennaio 2019); b) se all’atto dell’acquisto l’IVA non è stata detratta, non occorre emettere autofattura.

A cura di Wolters Kluwer



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