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Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie: divieto prorogato fino al 31 dicembre 2025

25/02/2025
Fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie: divieto prorogato fino al 31 dicembre 2025
Professionisti
Il divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie è prorogato al 31 dicembre 2025: il decreto Milleproroghe prosegue l’azione di tutela dei dati personali dei pazienti, prolungando ulteriormente il divieto di fatturazione elettronica relativamente alle prestazioni sanitarie verso consumatori finali. Chi sono i soggetti interessati dalla disposizione? Quali particolari modalità devono utilizzare in sede di fatturazione delle prestazioni erogate?

La proroga

Prorogato fino al 31 dicembre 2025 il divieto di emissione della fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie inviate al Sistema Tessera Sanitaria, rese a consumatori finali (cfr. art. 10-bis, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 119/2018).

È quanto ha disposto il disegno di legge di conversione del decreto Milleproroghe (art. 3, comma 6, del D.L. n. 202/2024), approvato definitivamente dalla Camera dei Deputati (pubblicato in Gazzetta Ufficiale con la LEGGE 21 febbraio 2025, n. 15), che ha nuovamente differito il divieto, originariamente previsto per il solo periodo d’imposta 2019, prorogato per tutti gli anni successivi fino al 2024, con la finalità di tutelare i dati personali del paziente, limitando il rischio di diffusione delle informazioni contenute nelle fatture relative alle prestazioni sanitarie, in considerazione della loro sensibilità e delicatezza. 

Tali dati trasmessi al Sistema TS possono essere, infatti, utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni, esclusivamente per garantire l’applicazione delle norme tributarie e doganali ovvero, in forma complessiva, per il monitoraggio della spesa pubblica e privata globale.

Ambito soggettivo

Il divieto di emissione dalla fatturazione elettronica era stato inizialmente disposto per alcune operazioni in ambito sanitario per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS:
  • aziende sanitarie locali;
  • aziende ospedaliere;
  • istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS;
  • policlinici universitari;
  • farmacie pubbliche e private;
  • presidi di specialistica ambulatoriale;
  • strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
  • altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
  • iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
  • altri soggetti identificati da appositi decreti ministeriali (ad esempio, biologi, fisioterapisti, logopedisti, podologi, dietisti, ecc.).
Successivamente, il divieto è stato esteso anche ad altri soggetti, che effettuano prestazioni sanitarie B2C e che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS.

NB Il divieto non riguarda le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di committenti soggetti passivi; tali prestazioni devono essere documentate da fattura elettronica emessa tramite Sistema di Interscambio, indipendentemente dal fatto che siano rese materialmente nei confronti delle persone fisiche.

Modalità di emissione della fattura

I soggetti esonerati dalla fattura elettronica devono certificare le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche/consumatori finali mediante fatture in formato cartaceo - ovvero in formato elettronico, senza utilizzare il Sistema di Interscambio (SdI) come canale di invio.  Il software di fatturazione elettronica di Aruba consente di gestire da un unico punto sia la fatturazione elettronica che quella cartacea, garantendo una visione completa e centralizzata di tutte le fatture. Con la fatturazione elettronica di Aruba è possibile infatti generare fatture cartacee in formato PDF dall'aspetto professionale, inviabili comodamente via email.

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS possono delegare associazioni di categoria e soggetti terzi per la trasmissione di tali dati. È, altresì, possibile inviare alcuni dati autonomamente e altri tramite il soggetto delegato, facendo attenzione a evitare errori o duplicazioni.

Fatture miste

Nel caso di fatture che contengono sia le spese sanitarie, che voci di spesa “non sanitarie”, in via generale è disposto che non deve essere emessa la fattura elettronica, ma la fattura in formato cartaceo
Inoltre:
  • se non è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS, salvo opposizione del paziente, con la tipologia “altre spese” (codice AA);
  • se, invece, è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS, con le seguenti modalità:
    • i dati relativi alla spesa sanitaria vanno inviati e classificati secondo le tipologie evidenziate negli Allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
    • i dati relativi alle spese non sanitarie vanno comunicati con il codice AA “altre spese”.

Fatturazione di prestazioni sanitarie nei confronti di soggetti passivi IVA

Nonostante la proroga in parola, la quale riguarda unicamente le prestazioni sanitarie fatturate direttamente nei confronti di soggetti privati, resta fermo l’obbligo, già in vigore per tutti i sanitari, di emettere la fattura in formato elettronico, nel caso in cui il committente delle prestazioni in questione non sia una persona fisica.
Nel caso in cui la fattura - relativa a una prestazione svolta direttamente nei confronti della persona fisica - venga emessa in formato elettronico mediante lo SdI nei confronti del committente soggetto passivo, che si fa carico del pagamento, il rispetto della normativa sulla privacy esige che nella fattura non siano indicati:
  • il nome del paziente;
  • gli altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa a una determinata persona fisica identificabile.

La normativa IVA prevede l’obbligo di riportare nella fattura i dati di “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”, senza imporre in alcun modo di indicare l’identificazione espressa e analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.).

La necessità di coordinare il suddetto obbligo compilativo con quello di emettere la fattura in formato elettronico e, allo stesso tempo, di tutelare i dati personali, comporta che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari, al fine di non inserire in fattura dati non richiesti, idonei a violare le varie disposizioni in essere e, nell’eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con il quadro normativo.

A cura di Wolters Kluwer


 
 
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