L’obbligo di fatturazione elettronica per le piattaforme digitali
26/10/2020
PMIPrivatiProfessionistiPubblica Amministrazione
L’attività svolta dai gestori delle piattaforme on line, non essendo qualificabile come commercio elettronico, non beneficia dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione fiscale dei corrispettivi. Indipendentemente dalla forma ordinaria o semplificata in concreto adottata, la fattura elettronica da trasmettere al cliente per mezzo del Sistema di Interscambio deve obbligatoriamente contenere l’indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cliente, non essendo ammessa la possibilità di riportare, in alternativa, i soli dati anagrafici di quest’ultimo.
Il rapido sviluppo del commercio elettronico ha comportato, nel corso degli anni, l’affermarsi di nuovi modelli commerciali basati sulla vendita di prodotti o servizi on line, ovvero sull’offerta dematerializzata di servizi di intermediazione. In questo ambito, il ruolo delle cd. “piattaforme digitali” è divenuto particolarmente rilevante, tanto da spingere molti Stati ad assumere iniziative finalizzate ad assicurare la corretta applicazione della normativa fiscale.
Nel nostro ordinamento, l’art. 13 del decreto Crescita ha affrontato il tema, introducendo un apposito obbligo comunicativo per i soggetti passivi, residenti e non residenti, che gestiscono le interfacce elettroniche attraverso le quali sono facilitate le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea tra fornitori e acquirenti.
Si tratta di una disposizione transitoria, che intende favorire la compliance in materia di IVA sulle vendite a distanza di beni effettuate tramite piattaforme elettroniche e che, in base alle disposizioni vigenti, cesserà la sua efficacia il 31 dicembre 2020, in vista dell’entrata in vigore del nuovo regime speciale, applicabile ai fini dell’IVA, previsto dalla direttiva n. 2017/2455/UE per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150,00 euro, se le stesse sono effettuate tramite un’interfaccia elettronica, quale un marketplace, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.
È verosimile che il tale obbligo comunicativo sarà prorogato fino al 30 giugno 2021, in quanto l’applicazione del nuovo regime speciale - inizialmente fissata al 1° gennaio 2021 - è stata rinviato con decisione del Consiglio europeo al 1° luglio 2021 a causa dell’emergenza sanitaria in corso.
Solo i servizi elettronici sono esonerati dagli obblighi di fatturazione
Per i gestori delle piattaforme digitali si pone, inoltre, il problema di comprendere se il servizio reso agli utenti abbia o meno natura tangibile, in quanto soltanto il servizio intangibile può essere qualificato come “elettronico” e, quindi, esonerato dall’obbligo di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi.
Di norma, i gestori delle piattaforme on line svolgono un’attività di intermediazione nella quale il mezzo elettronico costituisce un mero strumento mediante il quale vengono raccolti gli ordini degli utenti e questa circostanza esclude la possibilità di attrarre il servizio reso dalla piattaforma nell’ambito di quelli “elettronici”.
Come, infatti, costantemente ribadito dalla prassi amministrativa, nell’effettuazione della prestazione di servizi, l’uso di Internet, quale mezzo di comunicazione, è equiparabile all’uso di un telefono o di un fax, non essendo idoneo o mutare la natura giuridica dell’operazione che si qualifica come intermediazione e non come commercio elettronico (principi di diritto dell’Agenzia delle Entrate n. 26 del 16 dicembre 2019 e n. 3 del 6 febbraio 2020).
I servizi diversi da quelli elettronici non possono beneficiare dell’esonero dagli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi e ricadono nelle regole generali, dovendo quindi essere documentati tramite fattura nei rapporti tra soggetti passivi IVA, o comunque a richiesta del cliente, ovvero tramite memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri in base all’art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015.
Fattura ordinaria o semplificata
Fermo restando che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica è ammessa esclusivamente per le operazioni effettuate dai commercianti al minuto e dai soggetti ad essi equiparati, nei restanti casi - ai quali è riconducibile l’attività svolta dai gestori delle piattaforme digitali - il servizio reso deve essere documentato tramite fattura ordinaria o semplificata, tipicamente elettronica tramite Sistema di Interscambio (SdI).
In merito alla fattura semplificata, ammessa quando l’ammontare complessivo dei corrispettivi non sia superiore a 400 euro, la possibilità di non riportare in fattura il codice fiscale/partita IVA del cliente deve essere letta alla luce dell’art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015 che non solo ha esteso il sistema di fatturazione elettronica via SdI, prima riservato ai rapporti con la Pubblica amministrazione, a tutte le operazioni che intercorrono tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, ma ha anche demandato a un apposito provvedimento dell’Agenzia delle Entrate l’emanazione delle disposizioni necessarie per la sua attuazione, ivi comprese le regole tecniche e procedurali.
Le specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 89757/E del 2018 prevedono l’obbligo della compilazione del blocco “1.3.1 <IdentificativiFiscali>”, attraverso la valorizzazione del campo “1.3.1.1 <IdFiscaleIVA>”, nel quale deve essere riportato il numero di partita IVA del cliente, in alternativa al codice fiscale eventualmente indicato nel campo “1.3.1.2 <CodiceFiscale>”.
Tale obbligo è funzionale alla corretta individuazione del cliente e alla possibilità di rendergli disponibile la fattura tramite i servizi telematici dell’Amministrazione finanziaria.
Pertanto, come confermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta a interpello n. 324 del 2020, deve escludersi che, nella compilazione delle fatture elettroniche via SdI, tanto ordinarie, quanto semplificate, possa essere omessa l’indicazione della partita IVA o del codice fiscale del cliente, ovvero di qualsiasi altro dato espressamente richiesto dalle citate specifiche tecniche.
A cura di Wolters Kluwer