Imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si paga con periodicità trimestrale,
entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, sulla base dell’ammontare calcolato dall’Agenzia delle Entrate:
- primo trimestre: entro il 20 aprile;
- secondo trimestre: entro il 20 luglio;
- terzo trimestre: entro il 20 ottobre;
- quarto trimestre: entro il 20 gennaio dell’anno successivo.
Con il comma 1-bis dell’art. 17, D.L. n. 124/2019, è stato previsto che, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, nel caso in cui gli importi dovuti non superino il
limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere assolto con
due versamenti semestrali, da effettuare rispettivamente entro il
16 giugno ed entro il
16 dicembre di ciascun anno.
Il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato:
- con addebito su conto corrente bancario o postale;
- utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Presentazione dei modelli INTRA
L’avvento della fattura elettronica non ha fatto venire meno l’obbligo di trasmettere i modelli Intrastat anche laddove si decida di emettere in formato XML e trasmetterle allo SDI; le fatture relative ad operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi UE debbono essere oggetto di Intrastat con i limiti e gli obblighi previsti per i periodi d’imposta precedenti.
la scadenza per la presentazione dei Modelli INTRA:
- Entro il 25 del mese successivo per i soggetti con periodicità mensile;
- Entro il 25 del mese successivo al trimestre per i soggetti con periodicità trimestrale.
Attenzione: a seguito dell’emanazione del D.L. n. 18 del 17.03.2020 “Cura Italia” – aggiornato al 18.03.2020
- relativo alle misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è stato previsto che gli adempimenti tributari, fra i quali rientrano anche i modelli INTRA, scadenti nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 sono sospesi e debbono essere effettuati entro il
30 giugno 2020.
Invio delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA
Le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA devono essere presentate entro la fine del
secondo mese successivo al trimestre di riferimento, indipendentemente dal fatto che il contribuente provveda a liquidare l’IVA con cadenza mensile o trimestrale.
La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata
entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale IVA che, in tal caso, deve essere presentata
entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
Trimestri |
Termine presentazione |
Termine prorogato* |
Gennaio - febbraio - marzo |
31 maggio |
30 giugno 2020 |
Aprile - maggio - giugno |
16 settembre |
Invariato |
Luglio - agosto - settembre |
30 novembre |
Invariato |
Ottobre - novembre - dicembre |
fine del mese di febbraio dell’anno successivo ovvero in dichiarazione annuale se questa viene presentata entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo |
Invariato |
Presentazione della dichiarazione annuale IVA
In base all’art. 8, D.P.R. n. 322/1998, la dichiarazione IVA, relativa all’anno 2019 deve essere presentata nel periodo compreso
tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020 (termine prorogato al 30 giugno 2020 con D.L. n.18 del 17.03.2020 “Cura Italia” – aggiornato al 18.03.2020- relativo alle misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19).
Esterometro
Cambia la periodicità per l’invio dell’esterometro.
Nello specifico la comunicazione
da mensile diventa trimestrale: deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.
Trimestri |
Termine presentazione |
Termine prorogato* |
Gennaio - febbraio - marzo |
30 aprile |
30 giugno 2020 |
Aprile - maggio - giugno |
31 luglio |
Invariato |
Luglio - agosto - settembre |
31 ottobre |
Invariato |
Ottobre - novembre - dicembre |
31 gennaio dell’anno successivo |
Invariato |
Presentazione del modello TR – rimborso credito iva trimestrale
I soggetti passivi IVA che si trovano ad avere un credito IVA possono trimestralmente, se hanno i requisiti previsti dal 2° comma dell’art. 38-bis DPR 633/72, ed entro i limiti previsti dalla normativa presentare il modello TR.
Il modello TR deve essere presentato
esclusivamente per via telematica.
Il modello TR è utilizzabile per i primi tre trimestri dell’anno e deve essere inviato entro le scadenze qui di seguito indicate:
Trimestri |
Termine presentazione
modello TR |
Termine prorogato* |
Gennaio - febbraio – marzo |
30 aprile |
30 giugno 2020 |
Aprile - maggio - giugno |
31 luglio |
Invariato |
Luglio - agosto - settembre |
31 ottobre |
invariato |
Pagamento acconto IVA 2020
Scade il 28 dicembre 2020 (in quanto il 27 dicembre cade di domenica) il termine ultimo per il versamento dell’acconto IVA 2020.
* Termine prorogato con
D.L. n. 18 del 17.03.2020 relativo alle misure connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (aggiornato al 18.03.2020).
A cura di Wolters Kluwer