Il Consiglio Europeo ha autorizzato l’Italia a continuare ad applicare fino al 30 giugno 2023 il meccanismo dello split payment alle operazioni rese nei confronti delle PA e delle società ed enti indicati dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972. Lo ha reso noto il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il comunicato stampa n. 158 del 3 luglio 2020. La decisione sarà formalmente adottata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea non appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue ufficiali dell’UE.
Con il comunicato stampa n. 158 del 3 luglio 2020, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha reso noto che il Consiglio Europeo ha autorizzato l’Italia ad applicare il meccanismo dello
split payment fino al
30 giugno 2023.
La decisione sarà formalmente adottata e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (la pubblicazione ad oggi non è ancora avvenuta) non appena saranno finalizzati i testi in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
Quindi, il meccanismo dello split payment continuerà a trovare applicazione
senza soluzione di continuità fino al 30 giugno 2023 per le operazioni effettuate nei confronti di Pubbliche Amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
Nello specifico, l’art. 17-ter del decreto IVA prevede che alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, come definite dall’art. 1, comma 2, legge n. 196/2009, per le quali i cessionari o i committenti non sono debitori d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia d’imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze.
In sintesi il meccanismo dello split payment:
- afferisce al pagamento dell’imposta all’erario;
- interessa soltanto le operazioni per le quali il fornitore è tenuto ad addebitare IVA.
Ambito soggettivo
Il meccanismo dello
split payment si applica a tutte le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di:
0a)
enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;
0b)
fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;
a)
società controllate, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2), c.c., direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dai Ministeri;
b)
società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., da
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e c);
c)
società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale
non inferiore al 70% per cento, da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 o da enti e società di cui alle lettere 0a), 0b), a) e b);
d)
società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana identificate agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto; con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario.
Ambito oggettivo
Lo split payment si applica a tutte le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi soggette ad imposta verso la PA, a
eccezione di:
- operazioni non soggette ad IVA (operazioni non imponibili, esenti, fuori campo IVA);
- operazioni che beneficiano di semplificazioni per la certificazione dei corrispettivi (rilascio di ricevuta fiscale, scontrino fiscale, etc.);
- operazioni assoggettate a regimi speciali che non comportano l’indicazione in fattura dell’IVA (i regimi monofase, il regime del margine, il regime speciale previsto per le agenzie viaggio);
- operazioni che prevedono particolari modalità di liquidazione dell’IVA (regime speciale per le attività agricole, regime delle associazioni sportive dilettantistiche;
- cessioni di beni e le prestazioni di servizi per le quali i cessionari o committenti siano debitori d’imposta (reverse charge interno ed esterno);
- prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'art. 25 del decreto IVA.
Esigibilità dell’IVA
Il D.M. MEF del 27 giugno 2017 (che modifica il D.M. 23 gennaio 2015) dispone che l’imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni diventi esigibile:
- al momento del pagamento dei corrispettivi;
- al momento di ricezione della fattura ovvero al momento della sua registrazione nel caso l’ente pubblico opti per l’anticipazione dell’esigibilità.
Versamento dell’imposta
Società e PA soggetti non passivi IVA
L’imposta deve essere:
-
versata entro il 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è diventata esigibile utilizzando un apposito codice tributo, con le seguenti modalità:
- per le amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite F24 Enti pubblici;
- per le amministrazioni, diverse dalle precedenti, autorizzate a detenere un c/c presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane, mediante versamento unificato attraverso F24;
- per le amministrazioni diverse da quelle di cui ai nn. 1 e 2, direttamente all’entrata del bilancio dello Stato.
Non è possibile effettuare alcuna
compensazione orizzontale con altre imposte.
Le Pubbliche Amministrazioni possono scegliere di effettuare:
- un distinto versamento IVA per ciascuna fattura, la cui imposta è diventata esigibile;
- in ciascun giorno del mese, un distinto versamento IVA, considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è diventata esigibile in quel giorno;
- entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell’IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l’imposta è diventata esigibile nel mese precedente.
Società e PA soggetti passivi IVA
Le Pubbliche Amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell’esercizio di
attività commerciali effettuano il
versamento dell’IVA
entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo.
In
alternativa, tali soggetti possono annotare le fatture ricevute nel registro oltre che nel
registro IVA acquisti anche nel
registro IVA vendite ovvero nel registro dei corrispettivi entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’imposta è divenuta esigibile e con riferimento al mese precedente. L’imposta così annotata partecipa alla liquidazione dell’IVA come imposta a debito.
Rimborsi in via prioritaria
Il mancato addebito dell’imposta all’ente pubblico per le operazioni realizzate, genererà in capo ai fornitori uno
squilibrio finanziario connesso:
- al mancato incasso dell’IVA dall’ente pubblico quale provvista a saldo del debito commerciale;
- al mancato ingresso dell’IVA a debito nella liquidazione periodica in compensazione di IVA a credito.
I soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni applicando il meccanismo dello split payment possono beneficiare dell’erogazione del rimborso in via prioritaria dell’eccedenza d’imposta detraibile (art. 38-bis, comma 10, D.P.R. n. 633/1972).
Regime sanzionatorio
In caso di
omesso o tardivo versamento, le PA sono soggette a una
sanzione amministrativa pari al
30% di ogni importo non versato o versato tardivamente.
Le PA che ricevono una fattura con applicazione dell’IVA in misura inferiore a quella dovuta, sono tenute a regolarizzare l’operazione, presentando all'ufficio competente, entro il 30° giorno successivo a quello della sua registrazione, un documento integrativo in duplice esemplare recante le indicazioni medesime, previo versamento della maggior imposta eventualmente dovuta
In caso di mancata indicazione nella fattura del riferimento
“scissione dei pagamenti” o
“split payment”, è applicabile in capo ai fornitori la sanzione amministrativa compresa tra
1.000 e 8.000 euro (art. 9, comma 1, D.Lgs n. 471/1997). Tale sanzione non è applicabile nel caso in cui il fornitore si sia attenuto alle indicazioni fornite dal cessionario o committente in merito alla sussistenza del requisito soggettivo e sempre che l’IVA sia stata assolta, seppur in modo irregolare.
A cura di Wolters Kluwer