I trasferimenti in altro Stato UE per esigenze della propria impresa e la successiva vendita degli stessi dal Paese nel quale sono trasferiti danno luogo a una doppia fatturazione, di cui la prima per la movimentazione intracomunitaria dei beni e la seconda per la cessione.
Esse determinano, inoltre, la necessità di porre in essere ulteriori adempimenti formali, quali la compilazione dell’esterometro e delle LIPE e la loro segnalazione nella dichiarazione annuale IVA.
L’art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, dispone che è assimilato a una cessione intra-UE non imponibile l’invio di beni, a partire dall’Italia, in un altro Stato UE per le esigenze dell’impresa (cd. invio “in conto proprio”), a cura del soggetto nazionale. Di conseguenza, per effetto di detta assimilazione, il
soggetto passivo italiano che invia beni in un altro
Paese UE dovrà, tuttavia, necessariamente aprire una propria posizione IVA all’estero mediante identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/72, o nominare un proprio rappresentante fiscale. Quindi, con la partita IVA italiana, emette una
fattura in formato elettronico alla sua partita IVA estera come cessione non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993.
Se la merce trasferita in “conto proprio” nell’altro Stato UE è, poi, destinata a essere da qui venduta, si possono verificare diversi scenari, di seguito illustrati.
Beni venduti a soggetto passivo residente o stabilito nello Stato di trasferimento dei beni in conto proprio
- Se lo Stato membro di trasferimento della merce si è avvalso della facoltà prevista dall’art. 194 della Dir. n. 2006/112/CE, prevedendo il meccanismo del reverse charge, il debitore d’imposta è il cessionario e, quindi, il cedente italiano deve emettere fattura senza l’indicazione dell’IVA che il cessionario andrà a integrare con l’imposta;
- in caso contrario, il debitore d’imposta resta il cedente italiano, per mezzo della posizione IVA aperta nello Stato membro in questione, sicché la fattura - intestata alla partita IVA locale - deve riportare l’addebito dell’imposta applicabile nel predetto Stato membro.
Beni venduti a soggetto privato residente o stabilito nello Stato di trasferimento dei beni
Il debitore d’imposta resta il cedente italiano, per mezzo della posizione IVA aperta nello Stato membro in questione, sicché la
fattura - emessa con partita IVA dello Stato membro di identificazione o rappresentanza fiscale - deve riportare l’addebito dell’imposta applicabile nel predetto Stato membro.
Beni già oggetto di trasferimento sono venduti con trasporto/spedizione in altro Stato membro o in uno Stato extracomunitario
Il debitore d’imposta resta il cedente italiano, per mezzo della posizione IVA aperta nello Stato membro in questione, sicché la
fattura -
intestata alla partita IVA locale - deve essere emessa:
- nel primo caso, in regime di non imponibilità come cessione intracomunitaria di beni e
- nel secondo caso, in regime di non imponibilità come cessione all’esportazione.
Adempimenti formali collegati al trasferimento di beni in conto proprio
L’Agenzia delle Entrate, in occasione di Telefisco 2023 il 26 gennaio 2023, ha reso un chiarimento in merito agli
adempimenti dichiarativi da porre in essere nel caso di
cessioni intra-UE in conto proprio e, in particolare, alla
compilazione:
- dell’esterometro;
- della LIPE;
- della dichiarazione annuale IVA.
Esterometro
L’
obbligo comunicativo previsto dall’esterometro
non sussiste per le cessioni di cui all’art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993, ossia per il trasferimento di beni dall’Italia in altro Stato UE per esigenze della propria impresa.
Tuttavia, deve essere rilevato che, stante la peculiarità dell’operazione (cessione a sé stesso), il contribuente deve procedere per mezzo dell’
invio tramite lo SdI di una fattura elettronica:
- la cessione intracomunitaria “per assimilazione”, relativa al trasferimento di beni nello Stato membro di destinazione, deve essere fatturata in formato elettronico, per mezzo del Sistema di Interscambio, indicando, come “codice destinatario”, l’indirizzo dello stesso cedente e, in luogo dell’imposta, il “codice natura”, codice “N3.2”, relativo alle cessioni intracomunitarie non imponibili IVA;
- anche la cessione interna allo Stato membro di destinazione dei beni è soggetta a fatturazione elettronica, se il cessionario è il debitore della relativa imposta, sicché nel file XML della fattura occorre riportare il codice natura “N2.1”, relativo alle operazioni non soggette a IVA per difetto del presupposto territoriale.
Nell’ipotesi in cui l’
imposta sia assolta dalla posizione IVA locale del cedente italiano, alla luce delle esigenze di monitoraggio che si pongono per tutte le operazioni per le quali una delle parti non sia residente, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che occorre
comunicare i dati dell’operazione ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127 (“
esterometro”).
LIPE
Sia il trasferimento intracomunitario per esigenze della propria impresa, quanto la successiva vendita per la quale sussista l’obbligo di fatturazione,
devono essere indicati, con riferimento ai rispettivi periodi di effettuazione, nella comunicazione delle
liquidazioni periodiche IVA (
rigo VP2).
Dichiarazione annuale IVA
L’operazione intra-UE fatturata ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. c), del D.L. n. 331/1993, va indicata nel
rigo VE30, campo 3 e la successiva operazione non soggetta a IVA in Italia deve essere indicata nel
rigo VE34.
A tale riguardo, si segnala che, al fine di evitare la duplicazione del volume d’affari, sarebbe opportuno che fosse chiarito che le
prime cessioni (quelle fatturate ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c, del D.L. n. 331/1993) siano indicate nel
rigo VE40 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni.