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Titolare effettivo d’impresa: comunicazione obbligatoria, con firma digitale

18/07/2022
Titolare effettivo d’impresa: comunicazione obbligatoria, con firma digitale
EnterprisePMIProfessionistiPubblica Amministrazione
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 25 maggio 2022, è stato promulgato il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.55 dell’11 marzo 2022 “recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese dotate di personalità giuridica, di persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust”. Al centro del provvedimento v’è il concetto di “titolarità effettiva”, oggetto di una nuova comunicazione obbligatoria, da tenersi per via telematica e da accompagnare con relativa Firma Digitale.

Scopo dell’intervento è la tenuta di un registro delle persone fisiche che sono effettivamente beneficiarie delle attività di impresa: una manovra antiriciclaggio, insomma, che deve contribuire a mettere in luce quelle imprese che nascondono la loro reale titolarità diventando aziende di comodo che celano i reali beneficiari degli introiti registrati.

Un registro con autodichiarazione (conforme alle direttive UE che ne hanno imposta la tenuta da parte dei Paesi membri) consentirà allo Stato di controllare in modo più trasparente le effettive titolarità, così da poter meglio evitare manovre di occultamento e riciclaggio di denaro. Il DM n.55 non fa altro che definire le modalità di registrazione ed i parametri che definiscono l’effettiva titolarità ai fini della comunicazione.

Titolare effettivo: come lo si definisce

Il decreto 11 marzo 2022 n.55, art. 1, comma 1, chiarisce quello che va considerato un “titolare effettivo”:
la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, individuate sulla base dei criteri di cui all'allegato tecnico al presente decreto.
Va dunque fatto riferimento all’allegato tecnico (art.2) per avere a disposizione una definizione dettagliata. I casi presi in esame dall’allegato sono due:
  1. in caso di società:
    1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale;
    2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica;
  2. in caso di entità giuridiche (fondazioni) e di istituti giuridici (trust), che amministrano e distribuiscono fondi:
    1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica;
    2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica;
    3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica.
In questa casistica si esauriscono le indicazioni utili alla definizione del “titolare effettivo”, per il quale ricade l’obbligo di comunicazione tramite la Comunicazione Unica al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di riferimento.

La comunicazione del titolare effettivo con firma digitale

La comunicazione della titolarità effettiva va effettuata entro 30 giorni dal compimento dell’atto che dà luogo all’eventuale variazione e “gli stessi soggetti comunicano annualmente la conferma dei dati e delle informazioni, entro dodici mesi dalla data della prima comunicazione o dall'ultima comunicazione della loro variazione o dall'ultima conferma”. Per i trust e istituti giuridici affini con costituzione successiva al nuovo decreto, la comunicazione va effettuata entro 30 giorni dalla costituzione dell’entità.

Tra le modalità utili per trasmettere la comunicazione, va segnalato altresì il sistema DIRE (Depositi e Istanze Registro Imprese), il cui utilizzo richiede il possesso di tre requisiti:
  1. firma digitale
  2. PEC
  3. Utenza Telemaco (anche tramite SPID)
Così facendo è possibile portare avanti l’adempimento al pari di variazioni di indirizzo della sede, rinnovi delle cariche amministrative, trasferimenti d’azienda e altro ancora.

Qualora l’obbligo di comunicazione venga dimenticato o eluso, la Camera di Commercio ha il dovere di contestare tale violazione determinando sanzioni fino ad un massimo di 1032 euro (con riduzione ad un terzo della somma qualora “la denuncia, la comunicazione e il deposito avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti”).

L’obiettivo è quello di mantenere fermo controllo sul rapporto tra privati e società, evitando che queste ultime possano farsi veicolo di evasione, in primis, e di occultamento di denaro che potrebbe andare a nutrire fondi per malaffare e terrorismo. Un nuovo espediente burocratico da espletare, insomma, le cui finalità sono nobili e la cui esecuzione è facilitata dal fatto che una semplice firma digitale permette di identificare il dichiarante da remoto senza la necessità di firme autografe in presenza.

In quest’ultimo aspetto emerge tutta l’importanza della transizione digitale nell’evoluzione del nostro Paese, da troppi decenni appiedato da una impossibile burocrazia e che proprio negli strumenti dell’innovazione può trovare una fondamentale leva di emancipazione e crescita. In questo caso un necessario processo di controllo voluto dall’UE e adottato dall’Italia può essere espletato con pochi click e nessun costo.