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Fattura elettronica: anche gli agricoltori esonerati dall’IVA devono dotarsi della PEC

13/09/2024
Fattura elettronica: anche gli agricoltori esonerati dall’IVA devono dotarsi della PEC
PMIProfessionisti
Dal 20 marzo 2024, i produttori agricoli operanti in regime speciale di esonero IVA, così come i contribuenti “minimi” e quelli “forfettari” (imprese e lavoratori autonomi), non possono più utilizzare il codice convenzionale “0000000” per ricevere le fatture elettroniche emesse dai propri fornitori: lo ha previsto l’Agenzia delle Entrate con le modifiche apportate alle regole tecniche della fatturazione elettronica dal Provv. 8 marzo 2024, n. 105669. Per questo motivo, tali soggetti, per potere ricevere le fatture elettroniche, devono dotarsi di un indirizzo telematico, cioè un codice univoco (SdI) o della Posta Elettronica Certificata (PEC), da comunicare ai propri fornitori.

Fatturazione elettronica - Recenti novità

La novità forse più importante introdotta dall’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del Direttore 8 marzo 2024, n. 105669, è la possibilità riconosciuta a tutti i contribuenti - operatori economici, persone fisiche o soggetti, diversi dalle persone fisiche, non titolari di partita IVA - di utilizzare in modo più semplice il servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, senza dovere per forza sottoscrivere un accordo di servizio.
Il Provv. n. 105669/2024 ha, infatti, modificato in più punti il Provv. 24 novembre 2022, n. 433608, che, in buona parte, disciplina le “Regole tecniche per l’emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e per le relative variazioni”, utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI).

Produttori agricoli, minimi e forfettari

A latere, tra le tante novità previste dal Provv. n. 105669/2024, ve n’è una che interessa, tra l’altro, i produttori agricoli operanti in regime speciale di esonero IVA, oltre che le imprese e i lavoratori autonomi inquadrabili come contribuenti “minimi” e “forfettari”: per tali soggetti, scatta, di fatto, l’obbligo di disporre di un indirizzo telematico (codice destinatario o PEC), da comunicare ai propri fornitori, al fine di potere ricevere le fatture elettroniche.

Fatturazione elettronica - Piccolo glossario

Poiché la lettura dei provvedimenti dell’Agenzia ci pone di fronte a una terminologia tecnica propria del settore fiscale, non sempre di immediata comprensione per chi non appartiene agli addetti ai lavori, si ritiene utile ricordare che:
  • il “cedente/prestatore” è il soggetto che emette la fattura elettronica, a seguito della cessione dei beni o servizi a una seconda persona, che è il committente/cessionario (possiamo anche dire che il cedente è colui che ha ceduto un bene o un servizio a un altro soggetto, detto cessionario);
  • il “committente/cessionario” è il soggetto che riceve la fattura elettronica (è colui che ha acquistato un bene o un servizio e ha titolo di ricevere la fattura elettronica da parte del soggetto cedente: nella prassi si identifica nel cliente);
  • il “Codice Destinatario” è una stringa alfanumerica di sei (per le PP.AA.) o sette cifre (per i privati), che identifica univocamente un soggetto destinatario o un intermediario incaricato della ricezione delle fatture elettroniche (rappresenta l’indirizzo telematico dove recapitare le fatture);
  • il “Sistema di Interscambio (SdI) è la struttura istituita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso la quale avviene la trasmissione delle fatture elettroniche verso l’Amministrazione (art. 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) o verso privati (art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 127/2015);
  • “XML” è l’acronimo di eXtensible Markup Language, il particolare formato nel quale deve essere emessa la fattura elettronica, affinché lo SdI la consideri valida.

Soggetti interessati

I soggetti che devono dotarsi di un indirizzo telematico (codice destinatario o PEC), da comunicare ai propri fornitori, così da potere ricevere le fatture elettroniche, sono i seguenti:
  • i “contribuenti minimi”, ossia i soggetti passivi che rientrano nel cd. “regime di vantaggio” di cui all’art. 27, commi 1 e 2, della “Manovra economica 2011” (D.L. n. 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011);
  • i “contribuenti forfettari”, ossia i soggetti passivi che applicano il regime forfetario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della “legge di Stabilità 2015” (legge 23 dicembre 2014, n. 190);
  • i produttori agricoli operanti nel regime speciale IVA di cui all’art. 34, sesto comma, del decreto IVA (D.P.R. n. 633/1972).

Recapito della fattura elettronica

Di norma, per potere ricevere correttamente le fatture, il soggetto cessionario/committente deve registrare il proprio indirizzo telematico nel portale dell’Agenzia delle Entrate (area “Fatture e Corrispettivi”), dove è possibile indicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) o un codice di sette cifre (codice destinatario), che può essere utilizzato se per l’invio e la ricezione delle fatture ci si avvale di un intermediario (in genere, sono software house che hanno predisposto sistemi, quasi sempre on-cloud, per la gestione del ciclo attivo e passivo della fatturazione).

Qualora non sia stata effettuata l’operazione di registrazione dell’indirizzo telematico con l'apposito servizio, lo SdI (Sistema di Interscambio) consegna la fattura elettronica all'indirizzo telematico presente nella fattura stessa: questo vuole dire che la fattura elettronica viene recapitata alla casella PEC (Posta Elettronica Certificata) ovvero al “Codice Destinatario (canale telematico FTP o Web Service)” che il cliente ha comunicato al suo fornitore e che quest'ultimo ha correttamente riportato nella fattura.

Le previgenti modalità

Fino al 20 marzo 2024, però, in caso di produttori agricoli operanti in regime speciale di esonero IVA, imprese e lavoratori autonomi inquadrabili come contribuenti “minimi” e “forfettari”, spettava al soggetto emittente compilare il campo “CodiceDestinatario” del file xml della fattura elettronica, inserendo solo il codice convenzionale “0000000”: dunque, lo SdI recapitava la fattura elettronica al cessionario/committente, mettendola a disposizione nella sua area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate, rendendo, altresì, disponibile al cedente/prestatore - nella sua area riservata - un duplicato informatico.
A sua volta, il cedente/prestatore doveva tempestivamente comunicare - per vie diverse dallo SdI - al cessionario/committente che l’originale della fattura elettronica era a sua disposizione nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate (la comunicazione poteva essere effettuata anche mediante la consegna di una copia informatica o analogica della fattura elettronica).
Tutto ciò era previsto, per i soggetti indicati, dalla lett. d) del punto 3.4 del Provv. 24 novembre 2022, n. 433608.

La nuova modalità: necessità della PEC o del codice destinatario

È proprio tale ultima previsione che è stata soppressa dal Provv. n. 105669/2024, che risponde all’esigenza di tracciare in modo più puntuale più operazioni possibili tra quelle soggette a IVA, così da contrastare con maggiore vigore le diverse forme di elusione ed evasione fiscale.
Da quanto detto, è sorta l’esigenza per i produttori agricoli esonerati dagli obblighi di contabilità IVA e i soggetti operanti in regime di franchigia di potere disporre di un codice destinatario o di una casella PEC, da comunicare ai propri fornitori, quale indirizzo telematico (si pensi al caso pratico di acquisto di mezzi agricoli, concime o prodotti antiparassitari, da utilizzare nella coltivazione delle messi).

A cura di Wolters Kluwer


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