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Disdetta e recesso dal contratto: con la PEC si può

25/08/2023
Disdetta e recesso dal contratto: con la PEC si può
PrivatiProfessionisti
Si può usare la PEC (posta elettronica certificata) al posto della raccomandata A/R per “chiudere” l’abbonamento della pay-tv o un contratto telefonico, perché si vuole passare a un diverso operatore? È valida la comunicazione di recesso da un contratto di locazione inviata tramite PEC, anche se una clausola contrattuale prevede espressamente l’utilizzo della raccomandata A/R? La risposta è affermativa per queste ipotesi; i due strumenti sono equivalenti, come emerge anche dal principio affermato dalla Corte di Cassazione (Sez. I) con l’ord. 12 aprile 2022, n. 11808.

Peraltro, dal punto di vista giuridico, i casi andrebbero distinti, anche se, nel linguaggio corrente, si parla indifferentemente di “disdetta” e “recesso”, termini che riguardano il momento finale di un rapporto giuridico, ma che non sono sinonimi: in parole semplici, si può dire che con la disdetta si manifesta la volontà di non rinnovare in automatico un contratto una volta che sarà scaduto, mentre con il recesso si esprime la volontà di interrompere un contratto in essere, senza attendere la sua scadenza. Ad ogni modo, in entrambi i casi, raccomandata A/R e PEC sono equivalenti.

Principio di equivalenza tra PEC e raccomandata A/R 

La Corte di Cassazione (Sez. I), con l’ord. 12 aprile 2022, n. 11808 (Pres. Valitutti, Est. Fidanzia), ha spiegato che la PEC (posta elettronica certificata) e la raccomandata A/R sono due strumenti equivalenti, superando ogni dubbio anche qualora in un contratto sia previsto espressamente solo la raccomandata A/R. 

Secondo quanto si legge nell’ordinanza della Corte di Cassazione, si conferma nuovamente come le comunicazioni via PEC sono equiparate alle raccomandate con avviso di ricevimento. È, dunque, valida ed efficace la disdetta del contratto (nella specie, di locazione) data per posta elettronica certificata.

La fattispecie concreta riguardava un decreto del Tribunale di Bologna, che aveva ritenuto inefficace la disdetta del contratto di locazione inviata tramite PEC, perché non avrebbe rispettato una specifica clausola contrattuale che stabiliva che il recesso dovesse essere comunicato con una raccomandata A/R.
Nella sua ordinanza, la Corte di Cassazione ha sottolineato che:
 
l’art. 48, comma 2, del “Codice dell'amministrazione digitale” (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) prevede che “La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”.


Tale norma prevale, quindi, su un’eventuale diversa previsione inserita nei contratti inter partes o sul richiamo a norme più “vecchie”: senza alcun dubbio, ci dice, in pratica, la Cassazione, l’invio della lettera raccomandata postale con avviso di ricevimento e l’invio del documento a mezzo della PEC sono equiparati e hanno la stessa valenza, ribadendo quello che, peraltro, è un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità (Cass., sent. 22 dicembre 2016, n. 26773; 26 novembre 2018, n. 30532).

Peraltro, poiché la causa sottoposta all’attenzione del Tribunale di Bologna riguardava due imprese, la Cassazione ha ricordato che l’art. 16, commi 6 e 9, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 (cd. “decreto Anticrisi”), prevede, in primo luogo, l’obbligo, per tutte le imprese costituite in forma societaria, di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e, in secondo luogo, che le comunicazioni tra le imprese possano essere trasmesse attraverso la posta elettronica certificata, “senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accertarne l’utilizzo”, e ciò in deroga all’art. 4 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 (il comma 9 è stato poi abrogato dall’art. 37, comma 1, lett. g, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76).

Tale “principio di equivalenza” appare valido non solo per il caso della disdetta preso in considerazione dall’ordinanza della Cassazione, ma anche per le ipotesi di recesso, trattandosi comunque di comunicazioni. E ci sembra interessante precisarlo, dato che, contrariamente all’uso corrente che viene fatto dei termini disdetta e recesso, dal punto di vista tecnico-giuridico, si tratta di due “istituti” differenti, dato che, semplificando:
  • per disdetta, si intende la manifestazione della volontà di non volere rinnovare in automatico un contratto in scadenza;
  • per recesso, si intende la manifestazione della volontà di interrompere un contratto esistente, senza attendere il termine della sua scadenza.

Di seguito vediamo più nel dettaglio le differenze tra recesso e disdetta.

Il recesso

Secondo l’art. 1372 c.c., “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge”. Con queste parole si vuole dire che l’impegno assunto dalle parti di un contratto le vincola come se il contratto fosse “una legge”: per fare venire meno questo accordo, le uniche strade percorribili sono:
  • trovare un accordo diverso oppure
  • che si ricada nei casi specifici di “scioglimento” del contratto previsti dalla legge.
Quanto detto, però, riguarda entrambe le parti e i loro accordi: ma, se è una sola parte a volere venire meno agli impegni contrattuali, la normativa che dice? 
La risposta, in questo caso, è fornita dall’art. 1373 c.c., il quale prevede la possibilità per una sola delle parti di venire meno agli obblighi contrattuali; l’ipotesi è quella del cd. “recesso unilaterale”: “Se a una delle parti è attribuita la facoltà di recedere dal contratto, tale facoltà può essere esercitata finché il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione”
Quindi, si può fare un passo indietro e recedere dal contratto:
  • fino a che il contratto stesso non abbia avuto inizio (art. 1373, primo comma) oppure,
  • nei contratti a esecuzione continuata o periodica, anche successivamente, ma devono essere fatte salve le prestazioni già eseguite (art. 1373, secondo comma).
Il diritto di recesso unilaterale deve essere previsto da una clausola inserita nel contratto: nella pratica, il suo inserimento può scaturire:
  • dalla volontà delle parti oppure
  • da un’imposizione legislativa.
Esempio
Si pensi ai contratti stipulati a distanza, quali quelli dei servizi telefonici o degli abbonamenti alle piattaforme delle tv a pagamento. È il codice del consumo che prevede il recesso unilaterale, a tutela del consumatore, il quale potrà recedere senza alcun costo entro i primi quattordici giorni dall’attivazione oppure quando lo ritenga più opportuno dopo che è già iniziata la fornitura del servizio, ma, a questo punto, sostenendo i costi di disattivazione.


Nella prassi, sempre in base a quanto è previsto dal codice civile e in mancanza di un’espressa previsione di legge, si ricorre solitamente alla previsione di una caparra (la cd. “caparra penitenziale” di cui all’art. 1386, primo comma, c.c.), che deve essere pagata anticipatamente per la facoltà di recesso concessa (quando, all’opposto, si deve pagare dopo il recesso, si parlerà di multa penitenziale di cui all’art. 1373, terzo comma, c.c.).
 
In tali ipotesi, come detto, la comunicazione del recesso sarà valida, se effettuata tramite PEC.
 

La disdetta

Come il recesso, anche la disdetta riguarda il caso in cui si voglia mettere fine a un rapporto giuridico, con la differenza che tale rapporto, stavolta, non viene interrotto, poiché la disdetta “non ha effetto interruttivo”: con la disdetta, infatti, si impedisce il rinnovo del rapporto (in genere, del contratto). 
Ulteriore differenza è che la disdetta è completamente gratuita.

Esempi
  • Una “classica” ipotesi di disdetta è quella che l’assicurato fa alla propria compagnia di assicurazioni, quando dice che non vuole rinnovare la polizza per l’anno seguente: con la disdetta, che sarà dunque valida anche via PEC, l’utente manifesta la propria volontà contraria al rinnovo di un contratto in scadenza. 
  • Altra ipotesi, è quella del contratto di locazione 4 + 4 (è il contratto di locazione di immobile a uso abitativo “a canone libero”): la disdetta viene fatta in questo caso per impedire il rinnovo automatico alla scadenza per altri 4 anni (ciò vale anche per il contratto 3+2, vale a dire il contratto di locazione “a canone concordato”, che prevede la proroga automatica allo scadere dei primi tre anni e, poi, di ciascun biennio successivo). Si dovrà rispettare il termine indicato dalla legge o quello stabilito dalle parti, più breve o più lungo (congruo termine di preavviso) e la disdetta potrà essere fatta tramite lettera A/R., lettera raccomandata firmata a mano o tramite PEC, qualora mittente e destinatario ne siano forniti (vedi l’art. 3 “Disdetta del contratto da parte del locatore” della legge 9 dicembre 1998, n. 431, “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” e gli artt. 4, “Recesso del conduttore”, e 27, “Durata della locazione”, della legge 27 luglio 1978, n. 392, “Disciplina delle locazioni di immobili urbani”).
 

Strumenti per disdire e recedere

La disdetta e il recesso possono avvenire via lettera (ma non si ha la certezza della ricezione), via lettera A/R e via PEC (certezza della ricezione): in particolare, si ricordi che la PEC ha valore legale e la data di ricezione è opponibile a terzi in sede di giudizio.
Nella prassi, per i contratti con il consumatore, si può fare anche via telefono, presso il punto vendita o anche online, laddove siano date tali possibilità.

Il caso: disdetta via PEC di un abbonamento paytv o di un contratto telefonico
La disdetta tramite PEC è molto semplice.
Ovviamente, si deve possedere una casella PEC e bisogna trovare l’indirizzo PEC del destinatario (sulla piattaforma o sul sito del gestore del servizio, distinguendo eventualmente tra utente privato e aziendale).
Si devono semplicemente trasmettere, in formato elettronico, gli stessi documenti richiesti per l’invio della lettera cartacea, cioè:
  • una lettera (o uno dei moduli prestampati disponibili sul sito della società telefonica o della piattaforma tv) con tutti i dati anagrafici della persona che ha sottoscritto l’abbonamento e le informazioni relative al contratto;
  • copia di un documento di identità del titolare dell’abbonamento;
  • laddove richiesto, anche la copia del contratto sottoscritto con l’azienda. 

NB: Alla PEC è possibile allegare soltanto alcuni tipi di file e, cioè, i documenti in formato PDF o PDF/A (per l’invio di progetti tecnici e disegni, si possono usare i formati DWG e JPG, ma è bene informarsi prima per vedere quali sono i formati accettati).
 

A cura di Wolters Kluwer


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