Grazie alla sentenza n. 1093 del 2024 del TAR del Piemonte, i passeggeri che lamentano ritardi o cancellazioni di voli non dovranno più esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione con le compagnie aeree, ma potranno inviare un reclamo, anche via PEC, chiedendo direttamente la “compensazione pecuniaria”. Una semplificazione prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004, ma che era stata di fatto annullata dalla delibera n. 21/2023 dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), la quale aveva introdotto l’obbligo di avviare una procedura conciliativa e, così, precluso la possibilità di agire immediatamente in giudizio per chiedere sia il rimborso del biglietto, sia la compensazione pecuniaria, già predeterminata forfetariamente proprio dal regolamento UE: ci ha pensato la giustizia amministrativa a rimettere le cose a posto, decidendo in merito al ricorso di un passeggero che si era visto cancellare il volo Verona-Bari a pochi minuti dall’orario del decollo, senza, peraltro, che la compagnia aerea gli avesse presentato un’offerta di viaggio su voli alternativi.
Volo cancellato: subito PEC per rimborso …
Una sentenza del TAR ha “ripristinato” la
procedura “semplificata” di compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004 sui diritti dei passeggeri dell’UE in caso di
negato imbarco e volo in ritardo o cancellato, che, per quanto riguarda l’Italia, era stata “aggirata” dall’introduzione di un passaggio in più da fare, prima di potere chiedere in giudizio i rimborsi alla compagnia area, cioè l’obbligo di esperire prima un tentativo obbligatorio di conciliazione.
È, così, di nuovo possibile, in caso di volo cancellato, chiedere - e si sottolinea che ciò può avvenire tramite una semplice
PEC:
- non solo il rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata (oppure l’imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea o l’imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero),
- ma anche la compensazione pecuniaria, il cui importo varia a seconda della tratta aerea (intracomunitaria o extracomunitaria) e dalla distanza in chilometri da percorrere, con importi predefiniti dal regolamento.
Alla base di questo regolamento comunitario, infatti, vi è la volontà di garantire al passeggero di potere conseguire con maggiore
certezza e rapidità il
ristoro del pregiudizio sofferto, senza la necessità di affrontare i tempi, i costi e le incertezze di un’eventuale azione giudiziaria, i quali - ha spiegato il TAR -
“costituiscono innegabilmente un disincentivo a far valere le proprie ragioni in giudizio, anche in considerazione della modesta entità degli importi di cui si discute” (ad esempio, 250 euro per tratte intra-UE < = 1.500 km e 400 euro per tratte intra-UE > 1.500 km).
… senza conciliazione
Da tutto ciò il TAR ha desunto l’
incompatibilità della normativa comunitaria con il
tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dalla delibera ART n. 21/2023:
“Detto altrimenti, il Collegio rileva l’incompatibilità tra la compensazione in misura fissa spettante agli utenti e la logica transattiva propria delle procedure conciliative obbligatorie per le ragioni di seguito enunciate”.
Quello che è stato
bocciato dai giudici amministrativi piemontesi è, dunque, questo “
doppio filtro”, che è stato introdotto a carico del
consumatore,
parte debole del rapporto: il passeggero non può né rivolgersi immediatamente a un Tribunale né rivolgersi a un altro organismo competente, ma, obbligatoriamente, a un organismo di mediazione, con conseguente aggravio e verosimile prolungamento del procedimento per l’ottenimento dell’eventuale ristoro. Un “doppio filtro” che la normativa comunitaria non prevede e che diventa un
“ingiustificato ostacolo al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva con il risultato di rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione (nella specie, il diritto alla compensazione pecuniaria)”.
Per di più, l’art. 7 del Regolamento (CE) n. 261/2004 già persegue una
funzione deflativa del contenzioso: introdurre a livello nazionale un altro strumento che persegua la stessa finalità si traduce in un inutile aggravio a carico del consumatore/passeggero, con conseguente violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e non aggravamento.
Il caso e la procedura di reclamo e ricorso
Il sig. G.M.S. si è visto
cancellare il viaggio del 18 febbraio 2023, programmato sulla tratta Verona-Bari “
a pochi minuti dall’orario del decollo”, perdendo, così, l’opportunità di giungere in tempo nella città di residenza, in Puglia per presenziare agli impegni familiari che costituivano il motivo dello spostamento. Vi giungeva, infatti, solo in serata e non in mattinata, come previsto, dopo avere trovato in autonomia una soluzione di trasporto su strada, dato che la compagnia aerea non aveva nemmeno formulato un’offerta di viaggio su voli alternativi.
Un mese dopo, il sig. G.M.S. ha inviato alla compagnia area, tramite il proprio legale di fiducia, un
reclamo motivato, con il quale richiedeva:
- la compensazione pecuniaria nella misura di 250 euro, ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. a), del Regolamento (CE) n. 261/2004;
- la rifusione del prezzo del biglietto aereo, ai sensi dell’art. 8, par. 1, lett. a);
- il rimborso per differenza delle ulteriori spese sostenute.
Essendo rimaste inevase le sue richieste, il passeggero ha presentato un
ricorso al TAR del Piemonte contro l’ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) e l’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), impugnando due atti dell’ART, cioè:
- la delibera n. 21/2023 (e il relativo allegato A), con cui l’Autorità ha adottato la disciplina delle modalità per la soluzione stragiudiziale delle controversie tra operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori;
- la delibera n. 236/2022 (atto collegato, in quanto preparatorio).
A dire del sig. G.M.S., infatti, tale disciplina subordina l’azione in giudizio al tentativo di una procedura conciliativa obbligatoria, traducendosi
“in un inutile e ingiustificato aggravio” e
“precludendo la possibilità di agire immediatamente in giudizio per far valere le proprie pretese di ristoro relativamente alla sopra menzionata compensazione, già predeterminata forfetariamente dal Regolamento (CE) n. 261/2004”.
La sentenza del TAR del Piemonte
I giudici del TAR del Piemonte (Torino, Sez. III, sent. 28 ottobre 2024, n. 1093) - competenti a trattare la causa perché l’ART ha sede a Torino - hanno accolto il ricorso,
annullando il provvedimento impugnato nella parte in cui ha previsto che, anche per le controversie riguardanti gli indennizzi forfetari riconosciuti dal Regolamento (CE) n. 261/2004 in caso di negato imbarco sul volo, cancellazione dello stesso o di ritardo prolungato,
non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un
tentativo obbligatorio di conciliazione.
La semplificazione con l’uso della PEC
Da ciò consegue che il “viaggiatore”, in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo, potrà presentare un
reclamo alla compagnia aerea che ha emesso il biglietto e/o, in caso di viaggi tutto compreso, al
tour operator con il quale è stato stipulato il contratto di trasporto.
In tali casi, il consiglio è quello, innanzitutto, di
conservare tutti i documenti relativi alla prenotazione e alla cancellazione del volo, nonché di chiedere nello specifico le informazioni relative al
motivo della cancellazione, oltre che tutte quelle necessarie per presentare il reclamo.
Tra le
modalità di presentazione del reclamo preferite dai viaggiatori c’è la
PEC, che può essere inviata alla compagnia aerea, con
allegato l’apposito modulo UE, reso disponibile sul sito dell’ENAC.
È possibile presentare il reclamo anche:
- tramite raccomandata A/R o
- direttamente dal sito della compagnia aerea, laddove questa abbia predisposto uno specifico modulo online.
A cura di Wolters Kluwer